Utilizzo non corretto dei Moca, possibili anche responsabilità penali

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 2/2025

Un operatore del settore alimentare che utilizza impropriamente un Moca, non rispettando, ad esempio, le indicazioni riportate sulla modalità di utilizzo o sulla certificazione di conformità da parte dell’operatore economico, incorre in un reato di cui all’articolo 5 della legge 283/62 o all’articolo 444 del Codice penale?

Risposta di: Stefano Senatore, Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

Gli operatori del settore alimentare (Osa) sono tenuti a conservare ed utilizzare in maniera adeguata i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Moca), tenuto conto degli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.
Ci si riferisce, in particolare, ai requisiti di igiene previsti dall’allegato II del regolamento (CE) 852/2004, che impongono agli Osa specifiche attenzioni volte a limitare il rischio di contaminazione degli alimenti, richiedendo tra l’altro:

• riguardo ai materiali, alle apparecchiature ed alle attrezzature che vengono a contatto degli alimenti, che gli stessi (oltre ad essere costruiti in materiale tale da rendere minimi i rischi di contaminazione) vengano «efficacemente puliti e, se necessario, disinfettati», con una «frequenza sufficiente ad evitare ogni rischio di contaminazione» (capitolo V, punto 1);
• con riferimento alle confezioni ed agli imballaggi, che i relativi materiali non costituiscano «una fonte di contaminazione» e siano «immagazzinati in modo tale da non essere esposti a un rischio di contaminazione», e che le operazioni di confezionamento e di imballaggio vengano «effettuate in modo da evitare la contaminazione dei prodotti» (capitolo X, punti 1, 2 e 3);
• in linea generale, che in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione gli alimenti siano «protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni».

La corretta gestione dei Moca, in ogni caso, rappresenta un adempimento necessario anche in ragione del divieto di immissione sul mercato di alimenti a rischio, sancito dall’articolo 14 del regolamento (CE) 178/2002. Non può, infatti, escludersi che la contaminazione derivante dall’uso improprio dei Moca sia tale da rendere il prodotto alimentare dannoso per la salute o, comunque, inadatto al consumo umano.
È inoltre opportuno chiarire che, per conformarsi agli obblighi richiamati in precedenza (assicurando un impiego adeguato e diligente dei Moca), dovranno essere tenute in debito conto anche le indicazioni d’uso che, eventualmente, accompagnino tali materiali ed oggetti.
Al riguardo, si ricorda che il regolamento (CE) 1935/2004, su cui si impernia la normativa di settore dedicata alla sicurezza dei Moca, impone espressamente all’articolo 15, paragrafo 1 che gli stessi, ove non ancora entrati in contatto con il prodotto alimentare al momento dell’immissione sul mercato, siano corredati:

• se del caso, di «speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato»;
• nonché, se materiali e oggetti attivi, delle «informazioni sull’impiego o sugli impieghi consentiti» e delle «altre informazioni pertinenti come il nome e la quantità delle sostanze rilasciate dalla componente attiva, in modo da permettere agli Osa che impiegano tali materiali od oggetti di conformarsi ad altre disposizioni comunitarie pertinenti o, in difetto, alle disposizioni nazionali sui prodotti alimentari».

Indicazioni sulle limitazioni d’uso dei Moca possono, peraltro, essere riportate all’interno della “dichiarazione di conformità” di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) 1925/2004 ed all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 777/1982, la quale, rilasciata dal produttore, deve accompagnare i materiali ed oggetti lungo tutta la filiera, ad esclusione della fase di vendita ai consumatori.
Tutto ciò premesso, venendo al merito del quesito, lo scrivente ritiene che la violazione dei suddetti obblighi da parte dell’Osa – realizzata attraverso un utilizzo non corretto dei Moca – possa, potenzialmente, dare luogo a responsabilità dell’operatore anche sul piano penale, per le fattispecie di reato richiamate nel quesito.
Nello specifico, possono assumere rilievo, in primo luogo, le fattispecie contravvenzionali di cui all’articolo 5 della legge 283/1962, con cui si punisce l’impiego, la vendita, la detenzione e la somministrazione di alimenti potenzialmente pericolosi1.
Per un verso, infatti, le alterazioni provocate negli alimenti in conseguenza dell’uso dei Moca potrebbero inquadrarsi in una delle ipotesi contemplate dalla lettera d) dell’articolo 5, qualora le sostanze alimentari risultassero «insudiciate […] in stato di alterazione o comunque nocive». In tal caso, la relativa sanzione si identificherebbe con l’arresto da tre mesi ad un anno o l’ammenda da € 2.582 a € 46.481.
Per altro verso, anche a prescindere dall’accertamento sullo stato effettivo degli alimenti, non si può escludere una più ampia responsabilità ai sensi della lettera b), relativa agli alimenti in “cattivo stato di conservazione”. Ciò tenuto conto dell’orientamento della giurisprudenza a ricondurre a tale ipotesi ogni situazione in cui le sostanze alimentari “si presentano mal conservate, cioè preparate o confezionate o messe in vendita senza l’osservanza di quelle prescrizioni – di leggi, regolamenti, atti amministrativi generali – che sono dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirano a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione”, assumendo come parametri di giudizio anche “regole di comune esperienza, usi e prassi, espressione della cultura tradizionale” (Cassazione penale, n. 27541/2020). La sanzione sarebbe comunque, in questo caso, meno grave, corrispondendo all’arresto fino ad un anno o all’ammenda da € 309 a € 30.987.
Tutte le suddette fattispecie di reato, per inciso, sono punibili a titolo di colpa e, pertanto, per mera negligenza, imprudenza ed imperizia, senza necessità di dimostrare la consapevolezza da parte dell’operatore dell’avvenuta contaminazione dell’alimento messo in commercio.
Qualora, invece, venisse accertata la sussistenza di una concreta pericolosità di salute pubblica degli alimenti contaminati, non potrebbe escludersi la qualificabilità del fatto come “commercio di sostanze alimentari nocive”, delitto punito dall’articolo 444 del Codice penale e, ai sensi del successivo articolo 452, imputabile anche solo a titolo di colpa. Tale fattispecie interessa, infatti, “chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all’alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica”, prevedendo la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa non inferiore ad € 51.

NOTE:

1 L’articolo 5, comma 1 della legge 283/2962 stabilisce che: «È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:

a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
e) adulterate, contraffatte o non rispondenti per natura, sostanza o qualità alla denominazione con cui sono designate o sono richieste;
f) [abrogata]g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego […];
h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo».

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