Una società di intermediazione commerciale all’ingrosso è una “impresa alimentare”

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 3/2021

Una società acquista da diversi produttori e vende a vari supermercati prodotti alimentari confezionati, affidandone lo stoccaggio ed il trasporto ad una ditta, in possesso delle strutture e dei mezzi necessari per svolgere tali attività. Quali sono gli oneri in materia di autocontrollo in capo alla società? In caso di contenzioso con le autorità competenti, la responsabilità civile e penale ricade sulla società o sulla ditta che effettua il trasporto?

Risposta di: Stefano Senatore, Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

Il regolamento (CE) 178/2002, all’articolo 2, stabilisce che per “impresa alimentare” deve intendersi «ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti».
Pertanto, anche una società di intermediazione commerciale all’ingrosso, che acquista alimenti dai produttori e li rivende ai dettaglianti, pur senza entrare materialmente in possesso dei prodotti, va comunque qualificata come “impresa alimentare”, per il solo fatto di svolgere un’attività di distribuzione di alimenti.
Di conseguenza, tale impresa sarà soggetta, tra l’altro, agli obblighi di registrazione (notifica sanitaria) ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004 nonché di rintracciabilità e di ritiro/richiamo di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) 178/2002.
Per altro verso, ad avviso di chi scrive, non possono trovare applicazione i requisiti generali e specifici in materia di igiene, essendo l’attività di intermediazione scollegata dall’effettiva presenza di prodotti alimentari e, quindi, non utilizzando alcuna struttura, locale o attrezzatura destinata agli alimenti ed al loro trasporto. Il che è stato, del resto, confermato anche dal Ministero della Salute con nota DGISAN 0041148-P del 10 dicembre 2012.
Per le medesime ragioni, l’intermediario senza deposito non dovrebbe essere tenuto a predisporre ed attuare le procedure basate sui principi del Sistema HACCP, non svolgendo attività sulle quali poter condurre un’analisi dei pericoli e dei rischi connessi, applicare i requisiti di igiene ed identificare e gestire punti critici di controllo.
Va tuttavia chiarito che, mancando esplicite deroghe normative all’applicazione del Sistema HACCP per la tipologia di attività in esame, si consiglia di rivolgersi preliminarmente all’ASL territorialmente competente per concordare ed ottenere un espresso provvedimento derogatorio.
In ogni caso, inoltre, ai fini dell’autocontrollo sarà opportuno gestire la scelta dei fornitori e delle imprese di stoccaggio e trasporto sulla base di una procedura documentata di qualificazione. In particolare, la valutazione di tali soggetti potrà avvenire, esemplificativamente:

· definendo accordi sulle specifiche fisiche, chimiche e microbiologiche dei prodotti acquistati;
· acquisendo copia dei Piani di Autocontrollo delle imprese;
· richiedendo il possesso di un sistema certificato di gestione della qualità;
· conducendo audit periodici presso le imprese.

Infine, per quanto riguarda le possibili conseguenze penali e civili per la violazione delle norme di igiene alimentare, si ritiene che il riparto delle responsabilità tra l’intermediario ed il trasportatore non possa prescindere da una valutazione caso per caso.
Ad ogni modo, in linea di massima appare abbastanza improbabile che, sul piano penale, possano essere identificate responsabilità per reati in materia di igiene alimentare a carico di un mero intermediario, che non abbia avuto alcun collegamento materiale con il prodotto.
Diversamente, sul piano civile l’intermediario – in quanto acquirente e rivenditore degli alimenti – sarà soggetto, in linea di principio, alla disciplina generale sulla responsabilità del venditore, potendo, quindi, essere chiamato a rispondere per i danni che i suoi prodotti hanno arrecato agli acquirenti professionali ed ai consumatori finali. Salva, ovviamente, la possibilità di rivalersi nei confronti dei trasportatori ove le problematiche siano imputabili a questi ultimi.

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