Trasformato o non trasformato?

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 7/2021

Un Filone di tonno a pinne gialle confezionato sottovuoto al quale sono stati aggiunti acqua, sale, additivi e aromi naturali è un prodotto trasformato?

Risposta di: Stefano Senatore, Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

Il quesito ha ad oggetto un filetto (o “filone”) di pesce appartenente alla specie “tonno a pinne gialle”, al quale sono stati aggiunti alcuni ingredienti secondari, quali acqua, sale, additivi alimentari ed aromi naturali.
Ad avviso dello scrivente, un alimento con queste caratteristiche andrebbe ricondotto alla categoria dei “prodotti non trasformati”, che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera n) del regolamento (CE) 852/2004 definisce come «prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati».
Sulla base delle informazioni fornite, infatti, non risulta che il prodotto abbia subito alcuno specifico “trattamento” ai sensi della lettera m) del citato articolo 2 («qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti»).
Né dovrebbe ritenersi sufficiente, per integrare un “trattamento”, la mera aggiunta di minime quantità di acqua, sale, additivi ed aromi, come si può desumere dai seguenti riferimenti normativi:

• il regolamento (UE) 1169/2011 che, all’allegato VII, prevede espressamente la possibilità di aggiunta di acqua alla carne, alle preparazioni di carne, ai prodotti della pesca non trasformati ed ai molluschi bivalvi non trasformati;
• il regolamento (CE) 1333/2008, all’allegato II, parte E, punto 9.1.1, che consente l’utilizzo di additivi alimentari nei pesci e nei prodotti della pesca non trasformati;
• le Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca, adottate dalla Conferenza Stato-Regioni con atto 195/CSR del 5 novembre 2015, ove si chiarisce che «i prodotti della pesca freschi trattati con additivi consentiti … sono da considerarsi prodotti freschi»;
• il regolamento (CE) 853/2004 che, all’allegato I, punto 1.15, nell’ambito dei prodotti non trasformati include anche le “preparazioni di carne”, descritte come le «carni fresche […] che hanno subito un’aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche»; per analogia, gli stessi prodotti della pesca dovrebbero mantenere il loro stato di “prodotti non trasformati” anche a seguito dell’aggiunta di tali sostanze.

Tutto ciò porta a concludere che il filetto di tonno in esame rappresenti un prodotto “non trasformato”, al pari di quei filetti di tonno che, invece, non abbiano subito l’aggiunta di ulteriori ingredienti. In particolare, entrambe le suddette “versioni” dell’alimento dovrebbero potersi classificare come “prodotti della pesca preparati”, secondo la definizione fornita dall’allegato I, punto 3.6 del regolamento (CE) 853/2004: «prodotti della pesca non trasformati sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato l’integrità anatomica, quali l’eviscerazione, la decapitazione, l’affettatura, la sfilettatura e la tritatura».

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