Suini macellati, analisi per la ricerca di Trichine e deroghe previste

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 1/2021

I suini macellati al mattatoio, che provengono da aziende o comparti che ufficialmente applicano la stabulazione controllata, sono esenti dall’esame atto ad individuare la presenza di Trichine?

 

Risposta di: Filippo Castoldi, Dirigente Medico Veterinario Direzione Welfare Regione Lombardia

In tema di controlli ufficiali per la ricerca dei parassiti del genere Trichinella nelle carni, il testo di riferimento è il regolamento (UE) 2015/1375, che ha sostituito il regolamento (CE) 2075/05 e successive modifiche e integrazioni.

Nel disporre l’esame sistematico delle carni di tutti gli animali soggetti all’infestazione da Trichinelle, il regolamento stabilisce, tuttavia, alcune significative deroghe (articolo 3) nel caso de:

· le carni di suini domestici sottoposte a trattamento di congelazione conformemente all’allegato II, sotto il controllo dell’autorità competente;
· le carcasse e le carni di suini domestici non svezzati di età inferiore a 5 settimane;
· le carcasse le carni degli animali che provengano da un’azienda o da un comparto ufficialmente riconosciuti per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata.

Quest’ultima possibilità è però legata al verificarsi di una delle condizioni sotto riportate:

· nello Stato membro non siano state rilevate contaminazioni autoctone da Trichine nei suini domestici allevati in aziende ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata nel corso degli ultimi tre anni, periodo durante il quale gli animali sono stati costantemente sottoposti a controlli a norma dell’articolo 2;
· i dati storici sui controlli cui è stata costantemente sottoposta la popolazione suina macellata garantiscano con una probabilità di almeno il 95% che la prevalenza delle Trichine non sia superiore a un caso per milione;
· le aziende che applicano le condizioni di stabulazione controllata siano ubicate in Belgio e Danimarca.

Con il regolamento (UE) 2015/1375 viene, quindi, superato il principio stabilito dal regolamento (CE) 2075(2005, che limitava la possibilità di derogare alla ricerca sistematica delle Trichinelle nei soli suini grassi (con esclusione, quindi, dei riproduttori).

In ogni caso, al fine di accedere alla deroga, lo Stato membro interessato deve informarne la Commissione e gli altri Stati membri presentando, annualmente, una relazione a supporto della richiesta che deve essere accettata dalla Commissione. L’Italia ha ottemperato a tale richiesta.

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