Stabilimenti di macellazione di piccole dimensioni e dispositivi elettrici di stordimento

Condividi
Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 1/2021

Gli stabilimenti di macellazione di carni rosse riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) 853/04 e che hanno una capacità produttiva al di sotto dei 1.000 ugb l’anno sono tenuti ad applicare i requisiti previsti dall’allegato II del regolamento (CE) 1099/2009, riguardanti i dispositivi elettrici di stordimento, con visualizzazione e registrazione (conservati per un anno) dei parametri fondamentali (corrente minima, tensione minima, frequenza massima e tempo minimo di esposizione)?

Risposta di: Filippo Castoldi, Dirigente Medico Veterinario Direzione Welfare Regione Lombardia

L’allegato I al regolamento (CE) 1099/09 tratta in modo esteso della «configurazione, costruzione e attrezzature dei macelli». Sono molti, quindi, gli aspetti “tecnici” affrontati in questa parte del regolamento, tra i quali i dispositivi per lo stordimento e le corrette modalità della loro applicazione. L’allegato non fa menzione ad alcuna misura di flessibilità applicabile per quanto riguarda questi aspetti applicabili agli stabilimenti di macellazione di piccole dimensioni. Un riferimento ai macelli «in cui vengono macellati annualmente meno di 1.000 unità di bestiame (mammiferi) o di 150.000 volatili o conigli» lo troviamo, invece, all’articolo 17, comma 6, dello stesso regolamento, che però riguarda la designazione del responsabile della tutela del benessere animale, le caratteristiche che deve possedere e i compiti ai quali deve assolvere.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei dispositivi elettrici di riferimento, in particolare per quanto riguarda la necessità di procedere alla registrazione dei parametri elettrici e temporali applicati, si rinvia a quanto riportato in risposta al quesito pubblicato sul n. 9/2020 di questa Rivista, alle pagine 101-102.

Un’ultima precisazione riguarda la definizione dei “macelli a capacità limitata”, novellate dal regolamento (UE) 2019/624, articoli 2.17 e 7.1, lettera a), che fanno riferimento alla nuova unità di misura chiamata “unità di bestiame”, definita all’articolo 17 del regolamento (CE) 1099/2009.

Edicola web

Ti potrebbero interessare