Sconfezionamento e riconfezionamento di salmone affumicato

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 8/2024

Nel banco della gastronomia di un supermercato è posto in vendita del salmone affumicato a fettine, venduto al consumatore finale preincartato. Il salmone originariamente era preimballato in Atm e come tale destinato al consumatore finale. L’operatore del settore alimentare può manomettere un “preimballo” per venderlo successivamente come “preincarto”?

Risposta di: Stefano Senatore, Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

Ad avviso di chi scrive, non si rinvengono nell’ordinamento norme che precludano, in via generale, nell’ambito di un’attività di commercio al dettaglio, la possibilità di sconfezionare prodotti della pesca preimballati al fine della loro successiva vendita al consumatore come “preincarti” (ossia, alimenti non preimballati).
In primo luogo, tali operazioni non risultano, di per sé, vietate dalla normativa in materia di igiene alimentare, ferma restando la necessità, per l’operatore, di valutare le condizioni di idoneità dei prodotti al consumo umano a seguito della rimozione dei gas di imballaggio che preservano il prodotto nella confezione originaria.
Peraltro, lo sconfezionamento ed il riconfezionamento non dovrebbero imporre il preventivo “riconoscimento” dello stabilimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) 853/2004, potendo tali attività avere luogo nell’ambito di uno stabilimento già “registrato” per il commercio al dettaglio ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004, come lo scrivente ritiene possa ricavarsi da:

• l’articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CE) 853/2004, laddove prevede che, «salvo espressa indicazione contraria, il presente regolamento non si applica al commercio al dettaglio»;
• l’articolo 4, paragrafo 2 del medesimo testo normativo, secondo il quale «gli stabilimenti che trattano i prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell’allegato III del presente regolamento possono operare solo se l’autorità competente li ha riconosciuti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, ad eccezione degli stabilimenti che effettuano esclusivamente: «[…] operazioni di vendita al dettaglio diverse da quelle cui si applica il presente regolamento».

Si precisa, al riguardo, che il “commercio al dettaglio” ricomprende ogni «movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale», come precisato dall’articolo 3, numero 7 del regolamento (CE) 178/2002 e, dunque, come si può ragionevolmente ritenere, anche le attività qui in esame di sconfezionamento e riconfezionamento.
Per altro verso, lo scrivente non riscontra ostacoli giuridici di natura generale neppure nelle norme verticali che disciplinano la rintracciabilità dei prodotti della pesca (regolamento (CE) 1224/2009 e regolamento di esecuzione (UE) 404/2011) e la relativa Organizzazione comune dei Mercati (imperniata nel regolamento (UE) 1379/2013).
Ad ogni modo, si consiglia all’operatore che intenda procedere allo sconfezionamento ed al riconfezionamento di conservare l’etichetta apposta sull’imballaggio originario, in quanto quest’ultima – combinata con i documenti di accompagnamento – permette di assolvere all’obbligo di «risalire alla fase della cattura o della raccolta», richiesto dall’articolo 58, paragrafo 3 del citato regolamento (CE) 1224/2009.

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