Scia, a quale autorità inoltrare la notifica

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 3/2025

Una società, nel caso in cui effettui l’attività di preparazione e somministrazione pasti ambulante (street food), deve presentare la Scia solamente al Comune in cui è collocata la sede legale o a tutti i Comuni in cui effettua l’attività?

Risposta di: Filippo Castoldi, Medico Veterinario

L’obbligo di presentazione della Scia, ovvero di informare le autorità competenti circa gli stabilimenti posti sotto il controllo di un operatore e le attività da questi condotte, ha lo scopo di permettere alle autorità competenti di potere programmare ed eseguire i controlli ufficiali sullo stabilimento e sulle attività condotte dall’operatore. Il principio di informazione è stabilito all’articolo 6 del regolamento (CE) 852/04, in materia di igiene degli alimenti, e dall’articolo 15 del regolamento (UE) 2017/625 in tema di controlli ufficiali. Nessuno dei due regolamenti definisce, peraltro, le modalità che gli operatori devono adottare per informare le autorità competenti, lasciando che queste vengano definite dallo Stato membro1, nel nostro caso dall’Italia.
Il legislatore nazionale ha disposto che le notifiche vengano effettuate all’opportuna autorità competente, mediante presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), da impiegare anche per ogni altra successiva comunicazione in merito ad eventuali cambiamenti intervenuti nell’attività (per esempio, aggiunta di un’attività, ampliamento dello stabilimento con la realizzazione di nuovi reparti ecc.).
Il quesito posto verte, quindi, sull’individuazione dell’autorità alla quale inoltrare la notifica. La norma nazionale non lo specifica. Numerose Regioni, tra le quali il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, l’Emilia-Romagna e la Campania, hanno disposto che l’operatore presenti una sola notifica all’autorità territorialmente competente in rapporto alla sede della ditta individuale o della società responsabile della conduzione dell’attività. In ogni caso, resta fermo l’obbligo per l’operatore, in occasione dei controlli ufficiali condotti da altre autorità, quando l’operatore si trovasse ad esercitare l’attività al di fuori del territorio dove si è registrato, di fornire le informazioni richieste a queste ultime.
Purtroppo, a causa del fatto che l’applicazione della Scia è disciplinata a livello delle Regioni e Province autonome per gli aspetti non regolamenti dalla norma nazionale, il principio in base al quale è sufficiente presentare una sola Scia potrebbe non trovare applicazione in altre Regioni. Per questo è consigliabile, al momento in cui si acquisisce l’autorizzazione amministrativa allo svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio in un’area diversa da quella dove è situata la sede dello stabilimento, di informarsi circa l’eventuale necessità di presentare un’ulteriore Scia.

NOTE:

1 «[In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all’opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento» (articolo 6.2 del regolamento (CE) 852/04).

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