I grandi eventi che sconvolgono la vita di una comunità portano con sé modifiche dei comportamenti che permangono nella popolazione anche una volta trascorse le condizioni che ne hanno comportato l’affermazione. Così è stato per la pandemia da Covid-19 che ha colpito il nostro Paese. Alcuni comportamenti, alcuni costumi e abitudini acquisiti durante tale evento ci accompagneranno anche al di là della crisi. Sono scelte, modi di agire, consuetudini nati in risposta a esigenze o vincoli contingenti che ormai sono entrati stabilmente nella nostra vita e continueranno a esserne parte anche negli anni a venire, a prescindere dalle mutate condizioni che ne hanno giustificato l’adozione.
Il ricorso su larga scala agli acquisti di merci, compresi gli alimenti, a distanza era già una consuetudine per molti consumatori, ma la pandemia, con i conseguenti vincoli al movimento, l’impossibilità a frequentare ristoranti e altri luoghi di ritrovo, le lunghe code al di fuori dei negozi alimentari dovute alle misure di distanziamento introdotte per porre un freno alla pandemia, ha convinto molti consumatori a ingrossare le fila di coloro che già conoscevano e utilizzavano i canali che propongono l’acquisto di alimenti a distanza e la loro consegna al domicilio del consumatore.
Nulla di sostanzialmente nuovo, dunque, solo una maggiore diffusione di una prassi già in essere e già adeguatamente regolamentata al fine di garantire la sicurezza degli alimenti e di prevenire i rischi per i consumatori. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 non ha, quindi, aggiunto nulla di realmente nuovo4, ha solo contribuito a rammentare le corrette modalità di conduzione di attività che erano già in essere.
Nel caso prospettato, a prescindere da qualsiasi considerazione di natura commerciale o fiscale per la quale lo scrivente non possiede adeguate competenze, l’operatore che intende condurre l’attività di rivendita di alimenti tramite consegna al domicilio del consumatore, dovrà in prima istanza presentare una SCIA nella quale specifichi la natura della sua attività e gli eventuali “stabilimenti” posti sotto il proprio controllo (ricordiamo che per “stabilimento” la normativa in materia di igiene alimentare intende «ogni unità di un’impresa del settore alimentare» nella quale venga svolta «una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti», regolamento (CE) 852/04). Se l’operatore non impiega ai fini della propria attività alcuna struttura fisica – per esempio un magazzino eventualmente refrigerato – la SCIA descriverà i mezzi di trasporto utilizzati (l’autorizzazione sanitaria già prevista per gli automezzi impiegati nel trasporto degli alimenti non è più richiesta, sostituita appunto dalla semplice comunicazione all’autorità sanitaria territorialmente competente tramite la SCIA) unitamente all’attività svolta (vendita al dettaglio di tipo ambulante o vendita a distanza con consegna degli alimenti ordinati al domicilio del cliente), eventualmente attraverso un’integrazione della SCIA già presentata.
Per quanto riguarda lo stabilimento di origine dei prodotti, trattandosi di alimenti di origine animale per i quali il regolamento (CE) 853/04 stabilisce requisiti di igiene aggiuntivi rispetto a quelli richiesti alla generalità degli impianti che trattano alimenti, questo dovrà essere in possesso di riconoscimento comunitario per la specifica attività condotta (impianto di trasformazione di prodotti a base di latte). Non sarà possibile approvvigionarsi da produttori non oggetto di riconoscimento (laboratori di produzione annessi a un esercizio al dettaglio) in quanto, nel caso prospettato, si viene a configurare la cessione (si presume sistematica e comunque non occasionale) dallo stabilimento produttore a un dettagliante, per cui non si ritiene possa essere invocata l’esenzione applicabile nel caso di cessione occasionale da parte di un dettagliante ad un altro dettagliante così che tale attività possa essere definita come «marginale, localizzata e ristretta».
A parte questi adempimenti “burocratici”, l’operatore dovrà poi assicurare il rispetto dei requisiti in materia di igiene degli alimenti, con particolare riguarda al rispetto delle temperature, al mantenimento della catena del freddo, al mantenimento delle condizioni di igiene delle strutture e delle attrezzature impiegate per il trasporto degli alimenti, alla rintracciabilità degli alimenti almeno per quanto riguarda la loro origine, nel caso in cui siano ceduti esclusivamente a consumatori finali.
In pratica, deve assicurare il rispetto di tutte le procedure di prerequisito che, se correttamente applicate, esauriscono le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza dei prodotti5.
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NOTE:
4 All’articolo 1.2 il provvedimento disponeva la sospensione dei servizi di ristorazione consentendo, però «la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norma igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto».
5 In materia di integrazione delle diverse misure di gestione dei pericoli al fine di assicurare la sicurezza alimentare, è interessante quanto riferisce la Comunicazione della Commissione europea relativa all’attuazione dei Sistemi di gestione per la Sicurezza alimentare riguardanti i programmi di prerequisiti (PRP) e le procedure basate sui principi del sistema HACCP, compresa l’agevolazione/la flessibilità in materia di attuazione in determinate imprese alimentari.