Non esiste nella normativa europea o nazionale in materia di igiene alimentare una definizione di “semilavorato”. Di fatto, il prodotto finito di uno stabilimento, inteso come il risultato del processo applicato presso quell’impianto, può essere impiegato come materia prima in un altro stabilimento in una fase successiva della filiera, come chiaramente emerge dalle definizioni di cui all’alleato I al regolamento (CE) 853/04 nel caso del prodotti a base di carne («i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di carne o dall’ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche») e di latte («i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di latte crudo o dall’ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati»).
Quindi, venendo al quesito, nulla vieta che la bottarga stagionata, oltre a essere riconfezionata in confezioni di minori dimensioni, attività che verrà riconosciuta come di “riconfezionamento” (sigla RW), non possa essere ulteriormente stagionata, processo che rientra a pieno titolo nel concetto di “trattamento”1. In questo caso, questo secondo tipo di attività verrà riconosciuto come un vero processo di trasformazione (sigla PP), a condizione che il prodotto ottenuto abbia caratteristiche chimico-fisiche e bromatologiche differenti da quelle del prodotto di partenza.
In conclusione, in assenza di una definizione legale di “semilavorato”, il focus deve essere posto sulle attività condotte nello stabilimento in vista di un eventuale aggiornamento della Scia (nel caso in cui si tratti di uno stabilimento registrato) o dell’atto di riconoscimento. In particolare, nel caso in cui il prodotto venisse ulteriormente stagionato al fine di modificarne le caratteristiche (com’è il caso, in un settore diverso, dell’affinazione dei formaggi presso uno stabilimento diverso da quello che ha proceduto a una prima fase di stagionatura), lo stabilimento dovrà richiedere l’estensione del riconoscimento per l’attività di trasformazione o, nel caso in fosse già in possesso di tale riconoscimento, dovrà comunicare all’autorità territorialmente competente la nuova attività intrapresa, al fine dell’aggiornamento del riconoscimento.