Riconoscimento di un impianto CE, l’importo della tariffa a carico dell’OSA (1)

Condividi
Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 3/2022

Per il rilascio del riconoscimento di un impianto CE, ai sensi del regolamento (CE) 853/04, un operatore del settore alimentare (OSA) è tenuto al pagamento di € 300 per le prime 3 ore di controllo ufficiale. Deve pagare anche un’ulteriore tariffa regionale forfettaria, di cui alla sezione 8 del decreto legislativo 32/21?

Risposta di: Filippo Castoldi, Dirigente Medico Veterinario, Direzione Welfare Regione Lombardia

Nel redigere il decreto legislativo 32/21 in materia di diritti e tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nel campo delle filiere agroalimentari, il Governo, non solo ha tenuto conto dei principi e dei vincoli della pertinente normativa dell’Unione Europea, ma ha anche perseguito una maggiore uniformità tra i diversi ambiti territoriali nazionali, al fine di superare alcune incongruenze e difformità che erano state osservate in applicazione ai diversi sistemi tariffari definiti a livello regionale e provinciale.
Su queste basi, trattando delle tariffe applicabili per il riconoscimento degli stabilimenti alimentari, il decreto stabilisce il principio in base al quale le stesse devono essere stabilite in base ai costi effettivamente sostenuti dall’autorità competente per tale attività. I costi, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 82 del regolamento (UE) 2017/625, sono a loro volta calcolati sia su base forfettaria, sia in funzione del tempo richiesto per l’esecuzione dei diversi accertamenti (il regolamento stabilisce che i costi possano essere determinati in modo forfettario, analitico o mediante una combinazione dei due sistemi).
Nel dettaglio, l’articolo 8 del decreto, ai commi 13 e 14, prevede che i costi sostenuti dall’autorità competente al fine di condurre le verifica necessarie per procedere al riconoscimento condizionato e definitivo di uno stabilimento siano forfettariamente definiti in 300 euro per le prime tre ore di attività. A questo importo deve essere aggiunta la tariffa calcolata in base alle eventuali ulteriori ore necessarie a completare gli accertamenti previsti nel caso in cui questi si prolunghino oltre le tre ore. Tali importi, come ricordato nel quesito, sono richiamati all’allegato II al decreto, sezione 8. Al di là di tali importi, nulla è dovuto in base ai tariffari regionali che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 32/21, hanno perduto molto del loro rilievo, in quanto le tariffe per le attività più comunemente richieste sono tutte tariffate ai sensi dello stesso decreto.

Edicola web

Ti potrebbero interessare