Responsabilità in materia di sicurezza dei prodotti e fornitura delle informazioni ai consumatori

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 6/2021

Il responsabile di un prodotto (azienda A), con sede legale in Australia, richiede a fornitore e produttore (azienda B), con sede in Italia, di produrre e confezionare un prodotto a marchio dell’azienda A.
Tale prodotto verrebbe venduto nell’Unione europea (la partenza della merce avverrebbe dal magazzino italiano dell’azienda B e la fatturazione del prodotto sarebbe sempre a carico di tale azienda).
Dato che l’azienda A non ha nessuna sede legale in Europa (e per vendere nell’Unione europea è necessario), è possibile inserire sul pack solo i dati dell’azienda B? È possibile che diventi l’azienda B responsabile delle informazioni sul prodotto, anche se sul pack compare il marchio dell’azienda A?

Risposta di: Filippo Castoldi, Dirigente Medico Veterinario, Direzione Welfare Regione Lombardia

Il quesito ruota intorno all’attribuzione di responsabilità. Lasciando perdere quelle in materia fiscale – la fatturazione sarebbe a carico dell’azienda produttrice – concentriamoci sulle responsabilità in materia di sicurezza dei prodotti e di fornitura delle informazioni ai consumatori.
La responsabilità della sicurezza e dell’integrità del prodotto è in capo al soggetto che l’ha immesso sul mercato (quindi dell’azienda/stabilimento B). È quest’ultimo che deve predisporre e adottare tutte le misure volte ad assicurare la sicurezza del prodotto, concetto che include sia la sua innocuità, sia la sua integrità, idoneità e accettabilità per il consumatore (articolo 14 del regolamento (CE) 178/02). La responsabilità dello stabilimento B si estende, naturalmente, anche al possibile impiego, su indicazione dell’azienda A, di ingredienti, di componenti o di processi espressamente vietato comunque non consentiti dalla normativa nazionale e comunitaria (quest’ultima fattispecie potrebbe presentarsi nel caso in cui la ricetta redatta dall’azienda A dovesse includere, per esempio, additivi non consentiti o ammessi, ma in quantitativi eccedenti quanto previsto dal regolamento (CE) 1333/08).
Quest’ultimo riferimento ci introduce alla responsabilità in materia di fornitura delle informazioni ai consumatori, disciplinata, come accennato, dall’articolo 8 del regolamento (UE) 1169/2011. È importante sottolineare che l’articolo in questione tratta esclusivamente della responsabilità legata alla fornitura della corretta informativa ai consumatori («L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti», comma 2) che è in capo all’operatore «con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione» (comma 1).
Nel caso in esame, se l”azienda A desidera quindi commercializzare il prodotto a proprio marchio, e tale marchio corrisponde a un soggetto non stabilito nell’Unione, dovrà indicare sul prodotto o su una etichetta appostavi il soggetto responsabile della fornitura delle informazioni sull’alimento, che potrebbe essere B o un altro soggetto. Ovviamente, nel caso in cui l’azienda A rinunciasse a comparire a qualsiasi titolo sul prodotto, la responsabilità ricadrebbe sull’azienda B, se il prodotto venisse commercializzato a nome di B o di un altro soggetto indicato sul prodotto con il proprio nome, marchio o ragione sociale.

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