Nell’ambito di un’ampia riforma del processo penale, il decreto legislativo 150/2022 ha introdotto una nuova procedura estintiva delle contravvenzioni alimentari, disciplinata attraverso gli articoli da 12-ter a 12-novies della legge 283/1962 (ulteriormente modificati, in seguito, dal decreto legislativo 31/2024).
Il nuovo regime estintivo riguarda, in particolare, le contravvenzioni previste dalla legge 283/1962 e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, per le quali sia prevista la pena dell’ammenda, anche se alternativa a quella dell’arresto.
L’operatività dell’istituto è subordinata, inoltre, a due condizioni: in primo luogo, il fatto contestato deve aver «cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie»; in secondo luogo, le contravvenzioni contestate non devono concorrere con uno o più delitti.
Sussistendo tali presupposti, è previsto l’avvio di una procedura che si articola, in estrema sintesi, nelle seguenti fasi:
• rilevati gli estremi di una fattispecie di reato, l’organo accertatore prescrive al (sospettato) “contravventore” l’adozione di specifiche misure ripristinatorie, finalizzate ad elidere le conseguenze dannose o pericolose del fatto, nonché a far cessare le situazioni di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose; per il relativo adempimento, viene fissato un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e, comunque, non superiore a sei mesi;
• contestualmente, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero la notizia di reato e la prescrizione impartita; il relativo procedimento penale rimane, tuttavia, sospeso in attesa della conclusione dell’iter amministrativo;
• alla scadenza del termine, se la prescrizione non è stata adempiuta, l’organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero; altrimenti, se verifica il corretto e tempestivo adempimento, l’organo accertatore ammette il “contravventore” al pagamento, entro 30 giorni, dell’importo pari ad 1/6 del massimo dell’ammenda; ove impossibilitato al versamento, il contravventore può chiedere al pubblico ministero di essere ammesso, in alternativa, alla prestazione di lavoro di pubblica utilità;
• l’avvenuto versamento della somma di denaro o, a seconda dei casi, l’avvenuto svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono oggetto di verifica da parte dell’organo accertatore, che comunica il relativo esito al pubblico ministero;
• la tempestiva esecuzione di tutti gli adempimenti a carico del “contravventore” costituisce causa di estinzione del reato, con conseguente richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero; diversamente, il procedimento penale inizialmente sospeso riprende il suo corso.
Tanto precisato, nell’ambito della disciplina in esame lo scrivente non rinviene alcuna disposizione che escluda l’ammissione alla procedura estintiva a causa di precedenti, analoghe violazioni già accertate a carico del medesimo operatore.
In ciò, il nuovo regime estintivo si differenzia, quindi, sia dall’istituto della “diffida” amministrativa, regolato dal decreto legge 91/2014 (operante solo per violazioni accertate “per la prima volta”), sia dall’oblazione di cui all’articolo 162-bis del Codice penale (esclusa nei casi di recidiva reiterata nei delitti non colposi, di abitualità nelle contravvenzioni e di professionalità nel reato).
Ne consegue che, in assenza di esplicite preclusioni in tal senso da parte degli articoli da 12-ter a 12-novies della legge 283/1962, l’organo accertatore che rilevi una violazione identica ad altra già contestata in passato allo stesso operatore, a parere di chi scrive, sarà comunque tenuto ad avviare la procedura estintiva, con le modalità innanzi illustrate.