Regolamento (UE) della Commissione del 05/11/2025

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che modifica l’allegato II della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il magnesio L-treonato come fonte di magnesio utilizzata nella fabbricazione di integratori alimentari

Fonte: Gazzetta Ufficiale Unione Europea serie L
Data: 06/11/2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari, in particolare l’articolo 4, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) Gli allegati I e II della direttiva 2002/46/CE contengono gli elenchi delle sostanze vitaminiche e minerali, nonché delle relative forme, consentite per la fabbricazione di integratori alimentari.
(2) In seguito a una richiesta della Commissione europea, è stato chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») di formulare un parere sulla sicurezza del magnesio L-treonato quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla biodisponibilità del magnesio derivante da tale fonte nel quadro della direttiva 2002/46/CE.
(3) |Il 30 gennaio 2024 l’Autorità ha adottato un parere scientifico in cui ha concluso che il magnesio L-treonato è sicuro alle condizioni d’uso proposte e che è una fonte dalla quale il magnesio è biodisponibile.
(4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2694, sulla base del parere scientifico dell’Autorità, ha autorizzato l’immissione sul mercato del magnesio L-treonato quale nuovo alimento per l’uso negli integratori alimentari, a determinate condizioni.
(5) La Commissione ritiene che il parere scientifico dell’Autorità del 2024 fornisca motivi sufficienti per stabilire che il magnesio L-treonato utilizzato negli integratori alimentari come autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2694 non desta preoccupazioni per la sicurezza come fonte di magnesio.
(6) Il magnesio L-treonato dovrebbe pertanto essere incluso nell’elenco delle sostanze vitaminiche e minerali di cui all’allegato II della direttiva 2002/46/CE per consentirne l’uso come fonte di magnesio negli integratori alimentari.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/46/CE.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L’allegato II della direttiva 2002/46/CE è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO
Nell’allegato II, parte B, della direttiva 2002/46/CE, tra le voci relative al «Magnesio acetil taurato» e al «Carbonato ferroso» è inserita la voce seguente:
«Magnesio L-treonato (*1)

NOTE:
(*1) Quale figura nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito con regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2470/oj).».»

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