LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE, in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari, in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l’uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso.
(2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione ha adottato l’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
(3) Tale elenco può essere aggiornato, in conformità alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
(4) Il 16 marzo 2020 è stata presentata alla Commissione una domanda di autorizzazione dell’uso dell’etil estere dell’acido 3-[3-(2-isopropil-5-metil-cicloesil)-ureido]-butirrico (n. FL 16.136) come sostanza aromatizzante in vari alimenti che rientrano in una serie di categorie alimentari di cui all’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base. La domanda è stata notificata all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») per un parere. La Commissione ha inoltre reso la domanda accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
(5) Nel parere adottato il 16 dicembre 2024 l’Autorità ha valutato la sicurezza dell’etil estere dell’acido 3-[3-(2-isopropil-5-metil-cicloesil)-ureido]-butirrico (n. FL 16.136) utilizzato come sostanza aromatizzante e ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, tale uso non desta preoccupazioni in materia di sicurezza.
(6) Alla luce del parere dell’Autorità, poiché l’uso dell’etil estere dell’acido 3-[3-(2-isopropil-5-metil-cicloesil)-ureido]-butirrico (n. FL 16.136) come sostanza aromatizzante non desta preoccupazioni in materia di sicurezza alle condizioni d’uso specificate e non si prevede che possa indurre in errore il consumatore, è opportuno autorizzare tale uso.
(7) Inoltre i numeri di registro del Chemical Abstracts Service (numeri CAS) elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 per le sostanze aromatizzanti n. FL 08.017, 08.127, 16.041 e 16.132 sono errati e dovrebbero essere rettificati.
(8) L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 dovrebbe pertanto essere modificato e rettificato di conseguenza per includere l’etil estere dell’acido 3-[3-(2-isopropil-5-metil-cicloesil)-ureido]-butirrico (n. FL 16.136) nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti e per correggere i numeri CAS relativi alle sostanze aromatizzanti n. FL 08.017, 08.127, 16.041 e 16.132.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 è rettificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO I
Nell’allegato I, parte A, sezione 2, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1334/2008, dopo la voce relativa al n. FL 16.135 è inserita la voce seguente:
| «16.136 | etil estere dell’acido 3-[3-(2-isopropil-5-metil-cicloesil)-ureido]-butirrico | 1160112-20-8 | 2203 | Categoria 1.7: non oltre 6 mg/kg. Categoria 1.8 (solo prodotti analoghi ai formaggi): non oltre 6 mg/kg. Categoria 2.1: non oltre 8 mg/kg. Categoria 4.2 (solo ortaggi): non oltre 8 mg/kg. Categoria 8.2: non oltre 8 mg/kg. Categoria 8.3: non oltre 8 mg/kg. Categoria 9.2: non oltre 8 mg/kg. Categoria 10.2: non oltre 10 mg/kg. Categoria 12.2: non oltre 20 mg/kg. Categoria 12.5: non oltre 10 mg/kg. Categoria 12.6: non oltre 10 mg/kg. Categoria 14.1: non oltre 1,7 mg/kg. Categoria 15.1: non oltre 20 mg/kg. | EFSA». |
ALLEGATO II
Nell’allegato I, parte A, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1334/2008 la tabella 1 è così rettificata:
1) alla voce relativa al n. FL 08.017, il numero nella terza colonna è sostituito da «97-67-6»;
2) alla voce relativa al n. FL 08.127, il numero nella terza colonna è sostituito da «13794-15-5»;
3) alla voce relativa al n. FL 16.041, il numero nella terza colonna è sostituito da «150436-68-3»;
4) alla voce relativa al n. FL 16.132, il numero nella terza colonna è sostituito da «67604-48-2».