Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 705 del 28/04/2021

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che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda il numero richiesto di campioni elementari e i criteri di prestazione relativi ad alcuni metodi di analisi

Fonte: Gazzetta Ufficiale Unione Europea
Data: 29/04/2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), in particolare l’articolo 34, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione definisce i metodi di campionamento e di analisi da utilizzare per il controllo ufficiale dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari.
(2) Secondo i metodi di campionamento attualmente previsti dal regolamento (CE) n. 333/2007 deve essere prelevato un campione globale di almeno 1 kg. Per gli integratori alimentari, le spezie o le erbe aromatiche essiccate nonché i funghi, le alghe o i licheni essiccati, che hanno un costo per unità di peso elevato, ne deriva un costo del campione sproporzionato. È pertanto opportuno prevedere metodi di campionamento specifici per tali prodotti.
(3) Sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili i laboratori di riferimento dell’Unione europea nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti hanno elaborato un documento di orientamento sulla stima del limite di rilevazione (Limit of Detection, LOD) e del limite di quantificazione (Limit of Quantification, LOQ) per le misure nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti. Poiché il suddetto documento di orientamento contiene le migliori conoscenze tecnologiche aggiornate, le sue conclusioni dovrebbero riflettersi nelle prescrizioni relative ai LOQ per i metodi di analisi degli oligoelementi di cui al regolamento (CE) n. 333/2007.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 333/2007.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

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