LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, paragrafi 1 e 4, e l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l’introduzione nell’Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro e l’elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di tali partite.
(2) L’allegato I di tale regolamento stabilisce un elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l’introduzione nell’Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro e indica il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti.
(3) La procedura per autorizzare la Moldova ad esportare latte e prodotti a base di latte nell’Unione è in corso e sarà completata a tempo debito. Nel frattempo la Moldova ha presentato una richiesta di autorizzazione per il transito attraverso l’Unione di gelati, che sono considerati prodotti composti non a lunga conservazione contenenti prodotti a base di latte. Al fine di ottenere tale autorizzazione, la Moldova ha chiesto di essere inserita nella colonna C dell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 come paese terzo il cui latte crudo e i cui prodotti a base di latte sono stati sottoposti al trattamento prescritto da tale regolamento (trattamento «C») per attenuare il rischio di diffusione dell’afta epizootica attraverso i prodotti a base di latte.
(4) Viste le garanzie fornite dalle autorità competenti moldove sulla corretta applicazione del trattamento «C» ai prodotti del latte contenuti nei prodotti composti, è opportuno inserire la Moldova nella colonna «C» dell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.
(5) Tale aggiunta nella colonna C dell’allegato I non dovrebbe pregiudicare gli obblighi derivanti da altre disposizioni della normativa dell’Unione concernenti le importazioni nell’Unione e l’immissione sul suo mercato di prodotti di origine animale, in particolare quelle relative all’inserimento degli stabilimenti negli elenchi a norma dell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 605/2010.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nella tabella di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, dopo la voce «MA-Marocco» è inserita la voce seguente:
|
«MD |
Moldova |
0 |
0 |
+». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN