Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 403 del 24/03/2021

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recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE.

Fonte: Gazzetta Ufficiale Unione Europea
Data: 31/03/2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), in particolare l’articolo 146, paragrafo 2, l’articolo 156, paragrafo 2, primo comma, lettera a), l’articolo 162, paragrafo 5, l’articolo 238, paragrafo 3, e l’articolo 239, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), in particolare l’articolo 90, primo comma, lettere a) e c), e l’articolo 126, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme relative alle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese le prescrizioni per la certificazione sanitaria ufficiale per diversi movimenti di animali terrestri e dei relativi prodotti. Detto regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme relative ai modelli di certificati sanitari e di dichiarazioni, nonché norme relative alle informazioni che devono figurare in determinati documenti e dichiarazioni richiesti per l’ingresso nell’Unione di partite di animali e di materiale germinale. Tale regolamento conferisce altresì alla Commissione il potere di stabilire norme speciali relative ai modelli di certificati sanitari, dichiarazioni e altri documenti per determinate categorie di animali e di materiale germinale. Il regolamento (UE) 2016/429 prevede inoltre che i certificati sanitari possano contenere anche altre informazioni richieste a norma di altri atti legislativi dell’Unione.
(2) Conformemente all’articolo 146, paragrafo 2, come pure all’articolo 156, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e all’articolo 162, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/429, tale regolamento conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme relative ai modelli di certificati sanitari per i movimenti verso un altro Stato membro di determinati animali terrestri e del materiale germinale di tali animali terrestri.
(3) Ai fini dell’attuazione uniforme delle norme di cui al regolamento (UE) 2016/429, è pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali che contengano le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti tra Stati membri e per l’ingresso nell’Unione di determinati animali terrestri e del materiale germinale di tali animali terrestri.
(4) Il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione stabilisce norme integrative per quanto riguarda gli stabilimenti registrati e riconosciuti di materiale germinale e prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri. L’allegato IV di tale regolamento stabilisce norme integrative per quanto riguarda le informazioni che devono figurare nel certificato sanitario per il materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, come pure di altri animali ivi elencati, spostato tra Stati membri. Conformemente a detto regolamento, tali certificati sanitari dovrebbero contenere, tra l’altro, informazioni pertinenti relative alla situazione della sanità animale. È pertanto opportuno tenere conto, nel presente regolamento e nei modelli di certificati in esso stabiliti, delle norme e delle prescrizioni integrative stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/686.
(5) Il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione stabilisce norme integrative per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova. Tale regolamento stabilisce prescrizioni specifiche per tali movimenti e norme integrative per la certificazione sanitaria, in particolare norme relative alle informazioni che devono figurare nei certificati sanitari per determinati animali terrestri e uova da cova spostati in un altro Stato membro. È pertanto opportuno tenere conto, nel presente regolamento e nei modelli di certificati in esso stabiliti, delle norme integrative di cui al regolamento delegato (UE) 2020/688.
(6) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione stabilisce prescrizioni integrative in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, tra l’altro, di determinati animali terrestri e del materiale germinale delle specie e categorie di animali terrestri detenuti ivi elencate. Esso prescrive in particolare che tali partite siano accompagnate da un certificato sanitario e, qualora sia previsto dal medesimo regolamento, da dichiarazioni o altri documenti. È pertanto opportuno tenere conto, nei modelli di certificati stabiliti nel presente regolamento, delle pertinenti garanzie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692.
(7) Il regolamento delegato (UE) 2020/686 stabilisce inoltre definizioni specifiche, tra l’altro, per quanto riguarda determinato materiale germinale e determinati stabilimenti di materiale germinale. Ai fini di tale regolamento delegato, il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce inoltre definizioni specifiche, tra l’altro, per quanto riguarda determinati animali terrestri, nonché le definizioni di «uova esenti da organismi patogeni specifici» e di «numero di riconoscimento unico». Il presente regolamento dovrebbe pertanto tenere conto di determinate definizioni stabilite nei regolamenti delegati (UE) 2020/686 e (UE) 2020/692.
(8) I modelli di certificati necessari per motivi di sanità animale e di benessere degli animali nonché per motivi di sanità pubblica sono attualmente contenuti in vari atti giuridici. A fini di chiarezza e di certezza del diritto, come pure al fine di agevolare l’accesso da parte delle autorità competenti, degli operatori interessati e del pubblico, è opportuno consolidare in un unico atto giuridico i modelli di certificati per i movimenti tra Stati membri e per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale.
(9) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione stabilisce i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per i movimenti all’interno dell’Unione o tra Stati membri di partite di animali e prodotti, garantendo la compatibilità di tali certificati con il sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) e l’agevolazione del sistema di certificazione nell’Unione. I modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per i movimenti tra Stati membri delle partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto essere redatti sulla base del modello di certificato sanitario e del modello di certificato sanitario/ufficiale per i movimenti tra Stati membri di cui all’allegato I, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
(10) Inoltre, al fine di garantire la coerenza e di migliorare l’efficienza della certificazione, i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione delle partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale di cui al presente regolamento dovrebbero essere redatti sulla base del modello di certificato sanitario e del modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di cui all’allegato I, capitolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
(11) L’articolo 237, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 dispone che gli Stati membri autorizzino l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario, a meno che sia prevista una deroga all’articolo 237, paragrafo 4, lettera a), del medesimo regolamento. L’articolo 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 dispone che le partite di determinati animali e merci che entrano nell’Unione siano accompagnate da un certificato ufficiale, un attestato ufficiale, o qualsiasi altra prova che le partite sono conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Al fine di evitare incoerenze e di facilitare i controlli ufficiali al momento dell’ingresso nell’Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale, il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire modelli di certificati sanitari e un modello di certificato sanitario/ufficiale per tali partite che entrano nell’Unione.
(12) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di garantire la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento, tra l’altro nei settori relativi alla sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione nonché alle prescrizioni in materia di salute e benessere degli animali. Detto regolamento prevede talune norme relative alla certificazione ufficiale quando la normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento prescrive il rilascio di certificati ufficiali. In particolare, tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme relative ai modelli di certificati ufficiali e per il rilascio e la sostituzione di tali certificati. In assenza di norme più specifiche nel regolamento (UE) 2016/429, le pertinenti norme relative alla certificazione ufficiale si applicano ai certificati sanitari e ai certificati sanitari/ufficiali di cui al presente regolamento.
(13) La normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 comprende prescrizioni in materia di salute animale, ma anche, tra l’altro, norme nei settori della sicurezza alimentare e del benessere degli animali. Ai fini della chiarezza giuridica e per ridurre al minimo gli oneri amministrativi in sede di rilascio dei certificati, il presente regolamento dovrebbe comprendere certificati sanitari e certificati sanitari/ufficiali, che devono essere firmati dal veterinario ufficiale. Per facilitare l’esecuzione dei controlli ufficiali al momento dell’ingresso nell’Unione e all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale, come pure di ridurre gli oneri amministrativi, i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali di cui al presente regolamento dovrebbero essere conformi ai regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625.
(14) Al fine di facilitare i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di ingresso nell’Unione, le prescrizioni relative ai certificati per l’ingresso nell’Unione dovrebbero comprendere prescrizioni linguistiche.
(15) Il regolamento (UE) 2016/429 mira a ridurre gli oneri amministrativi connessi alla certificazione e alla notifica ricorrendo quanto più possibile alle tecnologie dell’informazione per molteplici scopi. Detto regolamento stabilisce inoltre talune norme relative alla possibilità che determinate partite siano accompagnate da certificati sanitari elettronici anziché da certificati sanitari rilasciati in formato cartaceo. A norma del regolamento (UE) 2017/625, il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) deve permettere l’elaborazione, il trattamento e la trasmissione di certificati ufficiali, anche in forma elettronica. Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, il sistema TRACES è l’elemento dell’IMSOC che consente di elaborare i certificati per via elettronica, prevenendo in tal modo eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente ai certificati sanitari o ai certificati sanitari/ufficiali. Pertanto, al fine di garantire un livello adeguato di sicurezza dei mezzi elettronici di certificazione e tenendo conto dell’obiettivo di armonizzare il processo di certificazione, i modelli di certificati di cui al presente regolamento dovrebbero essere compatibili con il sistema TRACES.
(16) L’articolo 90, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme relative alle procedure da seguire per il rilascio di certificati di sostituzione. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni comuni per quanto riguarda la sostituzione dei certificati, le quali dovrebbero applicarsi ai certificati sanitari e ai certificati sanitari/ufficiali, che devono essere firmati dal veterinario ufficiale, e tali prescrizioni comuni dovrebbero figurare nel presente regolamento.
(17) Per evitare usi impropri e abusi, è importante definire norme relative ai casi in cui un certificato di sostituzione può essere rilasciato e le prescrizioni che devono essere soddisfatte da tali certificati. Tali casi dovrebbero essere limitati a errori amministrativi e ai casi in cui il certificato iniziale è stato danneggiato o smarrito.
(18) I modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per i movimenti di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale dovrebbero contenere informazioni relative alla partita e informazioni specifiche in materia di sanità animale e pubblica nonché, se necessario, informazioni sul benessere degli animali, certificate dal veterinario ufficiale. Nel caso di movimenti tra Stati membri, sia i modelli di certificati sanitari che i modelli di certificati sanitari/ufficiali dovrebbero contenere una parte destinata alla registrazione dei controlli ufficiali effettuati durante tali movimenti e nel luogo di destinazione, così come dei risultati di tali controlli ufficiali.
(19) La decisione 2010/470/UE della Commissione stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all’interno dell’Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina, vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio. Tuttavia il regolamento (UE) 2016/429 abroga e sostituisce la direttiva 92/65/CEE a decorrere dal 21 aprile 2021. Inoltre, il regolamento (UE) 2016/429 e altri atti legislativi dell’Unione hanno abrogato determinati altri atti citati nei modelli di certificati stabiliti in tale decisione. Pertanto, per motivi di armonizzazione e di chiarezza, al fine di evitare una duplicazione delle norme, i modelli di certificati sanitari di cui alla decisione 2010/470/UE dovrebbero essere sostituiti dai modelli di certificati di cui al presente regolamento e la decisione 2010/470/UE dovrebbe essere abrogata.
(20) È opportuno introdurre un periodo transitorio per tenere conto della situazione specifica delle autorità competenti dei paesi terzi che devono adottare i provvedimenti necessari per garantire la conformità al presente regolamento e della situazione specifica delle spedizioni di partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale accompagnate da certificati rilasciati a norma dei regolamenti (CE) n. 798/2008 e (UE) n. 206/2010 della Commissione, dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 139/2013 e (UE) 2018/659 della Commissione, delle decisioni 2006/168/CE, 2010/470/UE e 2010/472/UE della Commissione nonché di quelli rilasciati a norma delle decisioni di esecuzione 2011/630/UE, 2012/137/UE e (UE) 2019/294 della Commissione prima della data di applicazione del presente regolamento.
(21) Dato che il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.
(22) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429 e ai certificati sanitari/ufficiali basati sui regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 nonché al rilascio e alla sostituzione di tali certificati richiesti per l’ingresso nell’Unione e per i movimenti all’interno dell’Unione e tra Stati membri di determinate partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale (di seguito denominati congiuntamente «i certificati»).
2. Il presente regolamento stabilisce modelli di certificati, sotto forma di certificati sanitari o di certificati sanitari/ufficiali:
a) per i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale (allegato I); e
b) per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale (allegato II).
3. Il presente regolamento stabilisce modelli di dichiarazioni che accompagnano i certificati sanitari o i certificati sanitari/ufficiali rilasciati per i movimenti all’interno dell’Unione e per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di animali terrestri (allegato III).

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1. «stabilimento registrato di materiale germinale»: uno stabilimento di materiale germinale come definito all’articolo 2, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2020/686;
2. «stabilimento riconosciuto di materiale germinale»: uno stabilimento di materiale germinale come definito all’articolo 2, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/686;
3. «sperma»: lo sperma come definito all’articolo 2, punto 14), del regolamento delegato (UE) 2020/686;
4. «ovociti»: gli ovociti come definiti all’articolo 2, punto 15), del regolamento delegato (UE) 2020/686;
5. «embrione»: l’embrione come definito all’articolo 2, punto 16), del regolamento delegato (UE) 2020/686;
6. «centro di raccolta dello sperma»: uno stabilimento di materiale germinale come definito all’articolo 2, punto 11), del regolamento delegato (UE) 2020/686;
7. «gruppo di raccolta di embrioni»: uno stabilimento di materiale germinale come definito all’articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/686;
8. «gruppo di produzione di embrioni»: uno stabilimento di materiale germinale come definito all’articolo 2, punto 13), del regolamento delegato (UE) 2020/686;
9. «stabilimento di trasformazione di materiale germinale»: uno stabilimento di materiale germinale come definito all’articolo 2, punto 18), del regolamento delegato (UE) 2020/686;
10. «centro di stoccaggio di materiale germinale»: uno stabilimento di materiale germinale come definito all’articolo 2, punto 19), del regolamento delegato (UE) 2020/686.
11. «bovino»: un bovino come definito all’articolo 2, punto 5), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
12. «ovino»: un ovino come definito all’articolo 2, punto 6), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
13. «caprino»: un caprino come definito all’articolo 2, punto 7), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
14. «equino»: un equino come definito all’articolo 2, punto 9), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
15. «camelide»: un camelide come definito all’articolo 2, punto 10), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
16. «cervide»: un cervide come definito all’articolo 2, punto 11), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
17. «equino registrato»: un equino registrato come definito all’articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
18. «pulcini di un giorno»: i pulcini di un giorno come definiti all’articolo 2, punto 19), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
19. «uova esenti da organismi patogeni specifici»: le uova da cova come definite all’articolo 2, punto 26), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
20. «ape mellifera»: un animale come definito all’articolo 2, punto 20), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
21. «bombo»: un animale come definito all’articolo 2, punto 21), del regolamento delegato (UE) 2020/692;
22. «numero di riconoscimento unico»: un numero come definito all’articolo 2, punto 25), del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Articolo 3
Compilazione dei certificati sanitari e dei certificati sanitari/ufficiali per le partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale

1. I certificati per i movimenti tra Stati membri di partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale, di cui all’allegato I del presente regolamento, sono debitamente compilati e firmati da un veterinario ufficiale conformemente alle note esplicative di cui all’allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
2. I certificati per l’ingresso nell’Unione di partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale, di cui all’allegato II del presente regolamento, sono debitamente compilati e firmati da un veterinario ufficiale conformemente alle note esplicative di cui all’allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
3. Gli operatori responsabili delle partite di cui ai paragrafi 1 e 2 forniscono all’autorità competente le informazioni relative alla descrizione di tali partite, come indicato nella parte I dei modelli di certificati di cui, rispettivamente, agli allegati I e II.

Articolo 4
Prescrizioni relative ai certificati per gli animali terrestri e per il materiale germinale

1. Il veterinario ufficiale compila i certificati per le partite di animali terrestri e di materiale germinale conformemente alle seguenti prescrizioni:
a) il certificato reca la firma del veterinario ufficiale e il timbro ufficiale; la firma e il timbro, diverso da un timbro a secco o in filigrana, sono di colore diverso da quello del testo stampato;
b) se il certificato contiene dichiarazioni multiple o alternative, le dichiarazioni che non sono pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dal veterinario ufficiale oppure completamente eliminate dal certificato;
c) il certificato deve essere costituito da una delle seguenti opzioni:
i) un unico foglio;
ii) diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario;
iii) una serie di pagine, ciascuna numerata in modo da indicare che si tratta di una pagina specifica di una sequenza finita;

d) se il certificato è costituito da una serie di pagine come indicato alla lettera c), punto iii), del presente paragrafo, ciascuna pagina deve recare il codice unico di cui all’articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, la firma del veterinario ufficiale e il timbro ufficiale;
e) nel caso di certificati per i movimenti di partite tra Stati membri, il certificato deve accompagnare la partita fino al luogo di destinazione nell’Unione;
f) nel caso di certificati per l’ingresso nell’Unione di partite, il certificato deve essere presentato all’autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione presso il quale la partita è sottoposta a controlli ufficiali;
g) il certificato deve essere rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dell’autorità competente che lo rilascia;
h) nel caso di certificati per l’ingresso nell’Unione, il certificato deve essere redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera h), uno Stato membro può tuttavia acconsentire a che i certificati siano redatti in un’altra lingua ufficiale dell’Unione e siano accompagnati, se necessario, da una traduzione autenticata.
3. Il paragrafo 1, lettere da a) a e), non si applica ai certificati in formato elettronico rilasciati conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.
4. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica ai certificati rilasciati in formato cartaceo, compilati nel sistema TRACES e stampati da tale sistema.

Articolo 5
Sostituzione di certificati per gli animali terrestri e per il materiale germinale

1. Le autorità competenti rilasciano certificati di sostituzione per le partite di animali terrestri e di materiale germinale solo in caso di errori amministrativi nel certificato iniziale o se il certificato iniziale è stato danneggiato o smarrito.
2. Nel certificato di sostituzione l’autorità competente non modifica le informazioni contenute nel certificato iniziale riguardanti l’identificazione della partita, la sua tracciabilità e le garanzie fornite nel certificato iniziale per la partita.
3. Nel certificato di sostituzione l’autorità competente:
a) fa chiaramente riferimento al codice unico di cui all’articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e alla data di rilascio del certificato iniziale, e indica chiaramente che sostituisce il certificato iniziale;
b) indica un nuovo numero di certificato diverso da quello del certificato iniziale;
c) indica la data in cui è stato rilasciato e non la data di rilascio del certificato iniziale;
d) elabora un documento originale rilasciato in formato cartaceo, salvo nel caso di certificati di sostituzione elettronici presentati nel sistema TRACES.
4. Nel caso di ingresso nell’Unione di partite, l’autorità competente del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione può astenersi dal richiedere all’operatore responsabile della partita di fornire un certificato di sostituzione se le informazioni riguardanti il destinatario, l’importatore, il posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione o il mezzo di trasporto cambiano dopo il rilascio del certificato e le nuove informazioni sono fornite dall’operatore responsabile della partita.

Articolo 6
Modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di ungulati

I certificati sanitari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di ungulati, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie interessate:
a) BOV-INTRA-X, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 1, per i bovini non destinati alla macellazione;
b) BOV-INTRA-Y, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 2, per i bovini destinati alla macellazione;
c) POR-INTRA-X, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 3, per i suini non destinati alla macellazione;
d) POR-INTRA-Y, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 4, per i suini destinati alla macellazione;
e) OV/CAP-INTRA-X, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 5, per gli ovini e i caprini non destinati alla macellazione;
f) OV/CAP-INTRA-Y, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 6, per gli ovini e i caprini destinati alla macellazione;
g) EQUI-INTRA-IND, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 7, per un singolo equino non destinato alla macellazione;
h) EQUI-INTRA-CON, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 8, per una partita di equini;
i) CAM-INTRA-X, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 9, per i camelidi non destinati alla macellazione;
j) CAM-INTRA-Y, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 10, per i camelidi destinati alla macellazione;
k) CER-INTRA-X, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 11, per i cervidi non destinati alla macellazione;
l) CER-INTRA-Y, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 12, per i cervidi destinati alla macellazione;
m) OTHER-UNGULATES-INTRA-X, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 13, per gli ungulati detenuti diversi da bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi e cervidi, non destinati alla macellazione;
n) OTHER-UNGULATES-INTRA-Y, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 14, per gli ungulati detenuti diversi da bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi e cervidi, destinati alla macellazione.

Articolo 7
Modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di volatili e del relativo materiale germinale

I certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di volatili e del relativo materiale germinale, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle categorie di volatili e di prodotti interessati:
a) POU-INTRA-HEP, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 15, per le uova da cova di pollame;
b) POU-INTRA-DOC, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 16, per i pulcini di un giorno;
c) POU-INTRA-X, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 17, per il pollame riproduttore o il pollame da reddito;
d) POU-INTRA-LT20, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 18, per meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti o meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti;
e) POU-INTRA-Y, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 19, per il pollame destinato alla macellazione;
f) POU-INTRA-SPF, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 20, per le uova esenti da organismi patogeni specifici;
g) CAPTIVE-BIRDS-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 21, per i volatili in cattività;
h) HE-CAPTIVE-BIRDS-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 22, per le uova da cova di volatili in cattività.

Articolo 8
Modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di bovini

I certificati sanitari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di bovini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:
a) BOV-SEM-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 23, per le partite di sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
b) BOV-SEM-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 24, per le partite di riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021 conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
c) BOV-SEM-C-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 25, per le partite di riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1o gennaio 2005 conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
d) BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 26, per le partite di ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
e) BOV-EMB-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 27, per le partite di riserve di embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati prima del 21 aprile 2021 conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli embrioni;
f) BOV-GP-PROCESSING-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 28, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:
– sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
– riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021,
– riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1o gennaio 2005 conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio,
– ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
– riserve di embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021;

g) BOV-GP-STORAGE-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 29, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:
– sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
– riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021,
– riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1o gennaio 2005 conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio,
– ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
– riserve di embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021.

Articolo 9
Modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di ovini e caprini

I certificati sanitari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di ovini e caprini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:
a) OV/CAP-SEM-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 30, per le partite di sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
b) OV/CAP-SEM-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 31, per le partite di riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
c) OV/CAP-SEM-C-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 32, per le partite di riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
d) OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 33, per le partite di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
e) OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 34, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
f) OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 35, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
g) OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 36, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:
– sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
– riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021,
– riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1o settembre 2010,
– ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
– riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021,
– riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1o settembre 2010;

h) OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 37, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:
– sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
– riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021,
– riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1o settembre 2010,
– ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
– riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021,
– riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1o settembre 2010.

Articolo 10
Modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di suini

I certificati sanitari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di suini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:
a) POR-SEM-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 38, per le partite di sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
b) POR-SEM-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 39, per le partite di riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
c) POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 40, per le partite di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
d) POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 41, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
e) POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 42, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
f) POR-GP-PROCESSING-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 43, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:
– sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
– riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,
– ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
– riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021,
– riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010;

g) POR-GP-STORAGE-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 44, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:
– sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
– riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,
– ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
– riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 21 aprile 2021,
– riserve di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010.

Articolo 11
Modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di equini

I certificati sanitari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinati tipi di materiale germinale di equini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:
a) EQUI-SEM-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 45, per le partite di sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
b) EQUI-SEM-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 46, per le partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
c) EQUI-SEM-C-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 47, per le partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
d) EQUI-SEM-D-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 48, per le partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
e) EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 49, per le partite di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
f) EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 50, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
g) EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 51, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
h) EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 52, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
i) EQUI-GP-PROCESSING-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 53, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:
– sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
– riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,
– riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014,
– riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010,
– ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
– riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,
– riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014,
– riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010;

j) EQUI-GP-STORAGE-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 54, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:
– sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
– riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,
– riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014,
– riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010,
– ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686 dopo il 20 aprile 2021,
– riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,
– riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014,
– riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010.

Articolo 12
Modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di api

I certificati sanitari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di api, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie interessate:
a) HBEE-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 55, per le api mellifere;
b) QUE-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 56, per le api mellifere regine nel quadro della deroga;
c) BBEE-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 57, per i bombi.

Articolo 13
Modelli di certificati sanitari e di dichiarazioni per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di animali terrestri e di determinato materiale germinale

I certificati sanitari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e le dichiarazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di animali terrestri e di determinato materiale germinale di tali animali, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati:
a) CONFINED-LIVE-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 58, per gli animali terrestri spostati tra stabilimenti confinati;
b) CONFINED-PRIMATE-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 59, per i primati spostati in uno stabilimento confinato;
c) GP-CONFINED-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 60, per le partite di sperma, ovociti ed embrioni di animali terrestri detenuti in stabilimenti confinati, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686;
d) CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 61, per i cani, i gatti e i furetti;
e) GP-CANIS-FELIS-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 62, per le partite di sperma, ovociti ed embrioni di cani (Canis lupus familiaris) e gatti (Felis silvestris catus), raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686;
f) OTHCARN-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 63, per gli altri carnivori;
g) WILD-ANIMALS-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 64, per gli animali selvatici terrestri;
h) GP-CAM-CER-INTRA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato I, capitolo 65, per le partite di sperma, ovociti ed embrioni di animali delle famiglie Camelidae e Cervidae, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/686.

Articolo 14
Modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di ungulati

I certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di ungulati, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie interessate:
a) BOV-X, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 1, per i bovini;
b) BOV-Y, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 2, per i bovini destinati alla macellazione;
c) BOV-X-TRANSIT-RU, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 3, per i bovini destinati al transito attraverso il territorio della Lituania, provenienti dalla regione di Kaliningrad e diretti ad altre parti della Russia;
d) OV/CAP-X, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 4, per gli ovini e i caprini;
e) OV/CAP-Y, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 5, per gli ovini e i caprini destinati alla macellazione;
f) SUI-X, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 6, per i suini e gli animali della famiglia Tayassuidae;
g) SUI-Y, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 7, per i suini destinati alla macellazione;
h) RUM, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 8, per gli animali delle famiglie Antilocapridae, Bovidae (diversi da bovini, ovini e caprini), Giraffidae, Moschidae e Tragulidae;
i) RHINO, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 9, per gli animali delle famiglie Tapiridae, Rhinocerotidae ed Elephantidae;
j) HIPPO, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 10, per gli animali della famiglia Hippopotamidae;
k) CAM-CER, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 11, per i camelidi e i cervidi.

Articolo 15
Modelli di certificati sanitari, di certificati sanitari/ufficiali e di dichiarazioni per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di equini

I certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), nonché le dichiarazioni che accompagnano i certificati sanitari o i certificati sanitari/ufficiali, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, da utilizzare per l’ingresso nell’Unione o il transito attraverso l’Unione di determinate categorie di equini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda dei movimenti interessati:
a) EQUI-X, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 12, per l’ingresso nell’Unione di equini non destinati alla macellazione;
b) EQUI-Y, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 13, per l’ingresso nell’Unione di equini destinati alla macellazione;
c) EQUI-TRANSIT-X, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 14, per il transito attraverso l’Unione di equini non destinati alla macellazione;
d) EQUI-TRANSIT-Y, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 15, per il transito attraverso l’Unione di equini destinati alla macellazione;
e) EQUI-RE-ENTRY-30, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 16, per la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea di durata non superiore a 30 giorni;
f) EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 17, per la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati destinati a competizioni dopo un’esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a manifestazioni equestri organizzate con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale (FEI);
g) EQUI-RE-ENTRY-90-RACE, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 18, per la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati destinati a corse dopo un’esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a particolari corse in Australia, Canada, Stati Uniti d’America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar.

Articolo 16
Modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di ungulati destinati a uno stabilimento confinato

I certificati sanitari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di ungulati destinati a uno stabilimento confinato, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie interessate:
a) CONFINED-RUM, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 19, sezione 2, per gli animali elencati nella sezione 1 del medesimo capitolo provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato;
b) CONFINED-SUI, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 20, sezione 2, per gli animali elencati nella sezione 1 del medesimo capitolo provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato;
c) CONFINED-TRE, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 21, sezione 2, per gli animali elencati nella sezione 1 del medesimo capitolo provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato;
d) CONFINED-HIPPO, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 22, per gli animali della famiglia Hippopotamidae provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato.

Articolo 17
Modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di volatili e del relativo materiale germinale

I certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di volatili e del relativo materiale germinale, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle categorie di volatili e del relativo materiale germinale interessati:
a) BPP, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 23, per il pollame riproduttore diverso dai ratiti e il pollame da reddito diverso dai ratiti;
b) BPR, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 24, per i ratiti riproduttori o i ratiti da reddito;
c) DOC, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 25, per i pulcini di un giorno diversi dai ratiti;
d) DOR, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 26, per i pulcini di un giorno di ratiti;
e) HEP, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 27, per le uova da cova di pollame diverso dai ratiti;
f) HER, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 28, per le uova da cova di ratiti;
g) SPF, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 29, per le uova esenti da organismi patogeni specifici;
h) SP, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 30, per il pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti;
i) SR, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 31, per i ratiti destinati alla macellazione;
j) POU-LT20, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 32, per meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti;
k) HE-LT20, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 33, per meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti;
l) CAPTIVE-BIRDS, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 34, per i volatili in cattività;
m) HE-CAPTIVE-BIRDS, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 35, per le uova da cova di volatili in cattività.

Articolo 18
Modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di api

I certificati sanitari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di api, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie interessate:
a) QUE, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 36, per le api mellifere regine;
b) BBEE, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 37, per i bombi.

Articolo 19
Modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di cani, gatti e furetti

Il certificato sanitario di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di cani, gatti e furetti, corrisponde al modello CANIS-FELIS-FERRETS, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 38.

Articolo 20
Modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di bovini

I certificati sanitari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di bovini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:
a) BOV-SEM-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 39, per le partite di sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
b) BOV-SEM-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 40, per le partite di riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 20 aprile 2021 conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
c) BOV-SEM-C-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 41, per le partite di riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1o gennaio 2005 conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
d) BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 42, per le partite di ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
e) BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 43, per le partite di riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati prima del 21 aprile 2021 conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli embrioni;
f) BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 44, per le partite di riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati prima del 21 aprile 2021 conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto gli embrioni;
g) BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 45, per le partite di riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati prima del 21 aprile 2021 conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio, concepiti con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuti dall’autorità competente del paese di esportazione, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto gli embrioni;
h) BOV-GP-PROCESSING-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 46, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:
– sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
– riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021,
– riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1o gennaio 2005 conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio,
– ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
– riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021,
– riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio,
– riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuti dall’autorità competente del paese di esportazione;

i) BOV-GP-STORAGE-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 47, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:
– sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
– riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021,
– riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1o gennaio 2005 conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio,
– ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
– riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021,
– riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio,
– riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma proveniente centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuti dall’autorità competente del paese di esportazione

Articolo 21
Modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di ovini e caprini

I certificati sanitari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di ovini e caprini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:
a) OV/CAP-SEM-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 48, per le partite di sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
b) OV/CAP-SEM-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 49, per le partite di riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
c) OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 50, per le partite di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
d) OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 51, per le partite di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
e) OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 52, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:
– sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
– riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,
– ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
– riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021;

f) OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 53, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:
– sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
– riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,
– ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
– riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021.

Articolo 22
Modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di suini

I certificati sanitari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di suini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:
a) POR-SEM-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 54, per le partite di sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
b) POR-SEM-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 55, per le partite di riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
c) POR-OOCYTES-EMB-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 56, per le partite di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
d) POR-GP-PROCESSING-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 57, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:
– sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
– riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,
– ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021;

e) POR-GP-STORAGE-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 58, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:
– sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
– riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,
– ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021.

Articolo 23
Modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di equini

I certificati sanitari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di equini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati:
a) EQUI-SEM-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 59, per le partite di sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
b) EQUI-SEM-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 60, per le partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
c) EQUI-SEM-C-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 61, per le partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
d) EQUI-SEM-D-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 62, per le partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto;
e) EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 63, per le partite di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
f) EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 64, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
g) EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 65, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni;
h) EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 66, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:
– sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
– riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,
– riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014,
– riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010,
– ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
– riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,
– riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014;

i) EQUI-GP-STORAGE-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 67, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:
– sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
– riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,
– riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014,
– riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010,
– ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,
– riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,
– riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014.

Articolo 24
Modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di materiale germinale di determinate categorie di animali terrestri

Il certificato sanitario di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di animali terrestri detenuti in stabilimenti confinati, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, corrisponde al modello GP-CONFINED-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 68.

Articolo 25
Modelli di dichiarazioni ufficiali per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di animali terrestri

1. La dichiarazione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, da utilizzare per il trasporto di animali terrestri che entrano nell’Unione via mare, corrisponde al modello AT-TERRE-SEA, redatto conformemente al modello di cui all’allegato III, capitolo 1, ed è compilata dal comandante della nave.
2. La dichiarazione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, da utilizzare per il trasbordo di equidi ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, corrisponde al modello EQUI-TRANS, redatto conformemente al modello di cui all’allegato III, capitolo 2, del presente regolamento.
3. Le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono allegate ai pertinenti certificati sanitari o certificati sanitari/ufficiali.

Articolo 26
Abrogazioni

1. La decisione 2010/470/UE è abrogata a decorrere dal 21 aprile 2021.
2. I riferimenti alla suddetta decisione si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.

Articolo 27
Disposizioni transitorie

L’ingresso nell’Unione di partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato conformemente ai regolamenti (CE) n. 798/2008 e (UE) n. 206/2010 della Commissione, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 139/2013 e (UE) 2018/659 della Commissione, alle decisioni 2006/168/CE e 2010/472/UE della Commissione, come pure dai certificati rilasciati conformemente alle decisioni di esecuzione 2011/630/UE, 2012/137/UE e (UE) 2019/294 della Commissione, prima della data di applicazione del presente regolamento è ammesso fino al 20 ottobre 2021, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo a norma di tali regolamenti e decisioni prima del 21 agosto 2021.

Articolo 28
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

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