Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 2241 del 05/11/2025

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che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 per quanto riguarda le ispezioni post mortem di bovini, ovini e caprini

Fonte: Gazzetta Ufficiale Unione Europea serie L
Data: 06/11/2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), in particolare l’articolo 18, paragrafo 8, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli e delle azioni ufficiali in relazione alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625, anche per quanto riguarda le ispezioni post mortem.
(2) L’articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 stabilisce procedure di ispezione post mortem per i bovini diversi da quelli di età inferiore agli otto mesi e per i bovini diversi da quelli di età inferiore ai 20 mesi se allevati senza accesso al pascolo per tutta la durata della loro vita in uno Stato membro o una sua zona ufficialmente indenni da tubercolosi in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione. In particolare l’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 stabilisce che tali animali devono essere sottoposti a ispezione visiva del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales) e a palpazione dei linfonodi gastrici e mesenterici.
(3) In base a un parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), relativo ai pericoli per la salute pubblica di cui tenere conto nell’ispezione delle carni (bovini), le palpazioni possono comportare un rischio per la salute pubblica a causa della possibile contaminazione crociata con agenti patogeni di origine alimentare potenzialmente presenti sulle carcasse o sulle frattaglie. Nel parere dell’EFSA si raccomanda tuttavia di mantenere le palpazioni e le incisioni delle vie respiratorie degli animali per monitorare la presenza di tubercolosi. Poiché i linfonodi gastrici e mesenterici non sono situati nelle vie respiratorie e al fine di semplificare le modalità pratiche per l’ispezione post mortem, è opportuno rimuovere l’obbligo di effettuare una palpazione dei linfonodi gastrici e mesenterici dei bovini durante l’ispezione post mortem di routine. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 19, paragrafo 1, lettera f).
(4) Il parere scientifico dell’EFSA sui pericoli per la salute pubblica di cui tenere conto nell’ispezione delle carni di ovini e caprini consente di differenziare le modalità pratiche per l’ispezione post mortem di ovini e caprini in funzione dell’età di tali animali. L’articolo 20, paragrafo 1, e l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 stabiliscono procedure di ispezione post mortem rispettivamente per giovani ovini e caprini domestici e per altri ovini e caprini domestici. Tali procedure variano per gli ovini a seconda che siano di età superiore o inferiore ai 12 mesi o che sia avvenuta o no l’eruzione di incisivi permanenti, e per i caprini a seconda che siano di età superiore o inferiore ai sei mesi. I dati ottenuti dai risultati delle ispezioni post mortem nei macelli rivelano che i pericoli per la salute pubblica e degli animali rilevati durante l’ispezione post mortem sono simili nei caprini di età inferiore ai 6 mesi e nei caprini di età compresa tra i 6 e i 12 mesi. Presso i macelli deve inoltre essere rimosso il materiale specifico a rischio dalle carcasse di ovini e caprini di età pari o superiore ai 12 mesi in conformità all’allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. Al fine di semplificare la legislazione, e poiché non vi sarebbe alcun impatto negativo sulla sicurezza alimentare, l’età di 12 mesi utilizzata come base per determinare se gli ovini debbano essere soggetti alle procedure di ispezione post mortem di cui all’articolo 20 o a quelle di cui all’articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 dovrebbe essere utilizzata anche per determinare quali procedure di ispezione post mortem si applicano ai caprini. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli 20 e 21.
(5) L’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 prevede inoltre procedure di ispezione post mortem per ovini e caprini domestici diversi dai giovani ovini e caprini sulla base di indizi di un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali rilevati durante l’ispezione di routine iniziale. L’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), prevede l’incisione dell’esofago per verificare la presenza di determinati parassiti di rilevanza trascurabile per la salute pubblica e animale. L’incisione dell’esofago può comportare un elevato rischio di contaminazione crociata con gli agenti patogeni potenzialmente presenti. Per questi motivi l’obbligo di eseguire un’incisione dell’esofago dovrebbe essere soppresso. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 21, paragrafo 2, lettera b).
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 è così modificato:
1) all’articolo 19, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) ispezione visiva del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales);»;

2) l’articolo 20 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
« Giovani ovini e caprini domestici »;
b) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Le carcasse e le frattaglie di ovini e caprini nei quali non sia avvenuta l’eruzione di incisivi permanenti, o quelle di ovini e caprini di età inferiore ai 12 mesi, sono sottoposte alle seguenti procedure di ispezione post mortem:»;

3) l’articolo 21 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Le carcasse e le frattaglie di ovini e caprini nei quali sia avvenuta l’eruzione di incisivi permanenti, o quelle di ovini e caprini di età pari o superiore ai 12 mesi, sono sottoposte alle seguenti procedure di ispezione post mortem:»;
b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) incisione dei polmoni, della trachea e dei linfonodi bronchiali e mediastinici;».

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

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