Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 2144 del 21/10/2025

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che dispone la registrazione delle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese

Fonte: Gazzetta Ufficiale Unione Europea serie L
Data: 22/10/2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (“regolamento di base”), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:

(1) Il 29 agosto 2025 la Commissione europea (“Commissione”) ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese.
(2) Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 15 luglio 2025 dalla coalizione ad hoc dei produttori dell’Unione di proteine di piselli per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di proteine di piselli.

1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE
(3) Il prodotto soggetto a registrazione è costituito da proteine di piselli ad alto tenore proteico, aventi tenore proteico calcolato in base al peso a secco superiore al 65 %, comprendenti tutti i tipi di proteine di piselli derivate dai piselli (compresi tra l’altro i piselli da pieno campo gialli e i piselli da pieno campo verdi), in ogni stato fisico (compresi lo stato solido (ad es. in polvere) e lo stato liquido (in soluzione)), anche testurizzate, originarie della Repubblica popolare cinese (“prodotto in esame”).
(4) Il prodotto è attualmente classificato con i codici NC ex 3504 00 90 (codice TARIC 3504 00 90 91), ex 2106 10 20 (codice TARIC 2106 10 20 40), ex 2106 10 80 (codici TARIC 2106 10 80 31, 2106 10 80 39 e 2106 10 80 71) ed ex 2303 10 90 (codice TARIC 2303 10 90 10). Tali codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

2. REGISTRAZIONE
(5) A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, qualora dalle risultanze dell’inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.
(6) La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.
(7) Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta.
(8) Secondo i calcoli forniti nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati tra il 41 % e il 123 % e il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe compreso tra il 60 % e il 118 % per il prodotto in esame nel periodo che va dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra i due, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.
(9) In questa fase la Commissione non è tuttavia in grado di stimare l’importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all’effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell’inchiesta.

3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(10) I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di proteine di piselli ad alto tenore proteico, aventi tenore proteico calcolato in base al peso a secco superiore al 65 %, comprendenti tutti i tipi di proteine di piselli derivate dai piselli (compresi tra l’altro i piselli da pieno campo gialli e i piselli da pieno campo verdi), in ogni stato fisico (compresi lo stato solido (ad es. in polvere) e lo stato liquido (in soluzione)), anche testurizzate, attualmente classificate con i codici NC ex 3504 00 90 (codice TARIC 3504 00 90 91), ex 2106 10 20 (codice TARIC 2106 10 20 40), ex 2106 10 80 (codici TARIC 2106 10 80 31, 2106 10 80 39 e 2106 10 80 71) ed ex 2303 10 90 (codice TARIC 2303 10 90 10), originarie della Repubblica popolare cinese.
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

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