Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 1457 del 01/09/2021

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recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Szegedi tükörponty» (IGP)]

Fonte: Gazzetta Ufficiale Unione Europea
Data: 08/09/2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Szegedi tükörponty» presentata dall’Ungheria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Szegedi tükörponty» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il nome «Szegedi tükörponty» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2021

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

 

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