Regolamento di esecuzione (UE) 2026/736 della Commissione del 20 marzo 2026

recante iscrizione dell’indicazione geografica “Erbazzone Reggiano” (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

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Fonte: Gazzetta Ufficiale Unione Europea serie L del 27 marzo 2026

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Erbazzone Reggiano» presentata dal Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(2) Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143.
(3) È pertanto opportuno iscrivere l’indicazione geografica «Erbazzone Reggiano» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.
(4) Con lettera ricevuta il 28 aprile 2025 le autorità italiane hanno indicato alla Commissione che l’impresa Sfoglia Torino S.r.l., stabilita nel loro territorio, al di fuori della zona geografica in questione, ha legalmente commercializzato un prodotto recante la denominazione di vendita «Erbazzone Reggiano», utilizzando in modo continuativo tale denominazione per più di cinque anni, e che il problema è stato sollevato nel corso della procedura nazionale di opposizione.
(5) Poiché sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143, è opportuno concedere all’impresa Sfoglia Torino S.r.l. un periodo transitorio per consentirle di continuare a utilizzare la denominazione «Erbazzone Reggiano». Alla luce delle informazioni fornite dalle autorità italiane in merito all’accordo tra il gruppo di produttori richiedente e Sfoglia Torino S.r.l., è opportuno prorogare il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2028,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L’indicazione geografica «Erbazzone Reggiano» (IGP) è iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Articolo 2
La società Sfoglia Torino S.r.l. è autorizzata a continuare a utilizzare il nome «Erbazzone Reggiano» fino al 31 dicembre 2028.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2026

Per la Commissione
a nome della presidente
Christophe HANSEN
Membro della Commissione

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