LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l’articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione stabilisce norme sull’imposizione di condizioni speciali di ingresso nell’Unione di determinate partite di alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, e da residui di antiparassitari, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan e da tossine vegetali, figuranti nell’elenco di cui all’allegato II di tale regolamento di esecuzione.
(2) Le notifiche ricevute nel sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi («RASFF») istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, unitamente alle indagini di follow-up svolte dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, hanno individuato la presenza della tossina cereulide nelle formule per lattanti.
(3) Le indagini di follow-up sulle informazioni ricevute attraverso le notifiche RASFF hanno fornito prove del fatto che l’olio di acido arachidonico originario della Cina e utilizzato nella produzione di formule per lattanti costituisce la fonte di contaminazione.
(4) La cereulide è una tossina emetica prodotta da alcuni ceppi di Bacillus cereus. Essa è resistente ai comuni trattamenti termici, comprese la pastorizzazione e la sterilizzazione, e può pertanto rimanere attiva negli alimenti fino al momento del consumo. Le formule per lattanti sono un prodotto destinato a un gruppo particolarmente vulnerabile della popolazione. Il consumo di formule per lattanti contaminate dalla tossina cereulide può provocare malattie gravi o persino il decesso del lattante. L’individuazione della tossina cereulide nelle formule per lattanti ha determinato il richiamo di tali prodotti in via precauzionale in molti Stati membri e paesi terzi. Diversi Stati membri hanno segnalato casi di lattanti con sintomi gastrointestinali a seguito del consumo delle formule per lattanti che sono state successivamente richiamate. Inoltre in uno Stato membro il decesso di due lattanti, che si sospetta essere collegato al consumo delle formule per lattanti richiamate, è oggetto di indagine giudiziaria.
(5) Tali elementi forniscono prove della probabilità che l’olio di acido arachidonico importato dalla Cina rappresenti un grave rischio per la salute umana.
(6) È pertanto necessario prevedere un incremento del livello dei controlli ufficiali e condizioni speciali in relazione all’importazione di partite di olio di acido arachidonico provenienti dalla Cina. In particolare tali partite dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano l’assenza della tossina cereulide. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi.
(7) L’olio di acido arachidonico originario della Cina dovrebbe pertanto essere incluso nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa del rischio di contaminazione da tossina cereulide, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione.
(8) Al fine di garantire la certezza del diritto per l’ingresso nell’Unione di partite che, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, erano già state spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, è opportuno prevedere un periodo transitorio di due mesi per le partite di olio di acido arachidonico provenienti dalla Cina che non sono accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né da un certificato ufficiale. Durante tale periodo transitorio la protezione della salute pubblica è garantita in relazione a tali partite poiché il prodotto è soggetto a controlli di identità e fisici con una frequenza pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione.
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
(10) Al fine di garantire la sicurezza alimentare ed evitare l’ingresso nell’Unione di olio di acido arachidonico non sicuro originario della Cina, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:
1) all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«b) le condizioni speciali di ingresso nell’Unione delle seguenti categorie di partite di alimenti e mangimi a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, e da residui di antiparassitari, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da tossina cereulide, da coloranti Sudan e da tossine vegetali, in conformità all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002:»;
2) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Articolo 14
Periodo transitorio
Le partite di olio di acido arachidonico provenienti dalla Cina, spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2026/459 della Commissione (1) possono entrare nell’Unione fino al 26 aprile 2026 senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11. (1) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/459 della Commissione, del 24 febbraio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 per quanto riguarda l’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione dell’olio di acido arachidonico originario della Cina (GU L, 2026/459, 25.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/459/oj).»;”
3) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:
1) il titolo è sostituito dal seguente:
« Alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, soggetti a condizioni speciali di ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da tossina cereulide, da coloranti Sudan e da tossine vegetali»;
| 2) | al punto 1, nella tabella, la riga 4 è sostituita dalla seguente: «4 Cina (CN) Gomma di xantano (Alimenti e mangimi) ex 3913 90 00 40 Residui di antiparassitari (9) 20 Olio di acido arachidonico (Alimenti) ex 1517 90 99 ex 1515 60 91 ex 1515 60 99 30; 90 10 10 Tossina cereulide (15) 50»; |
| 3) | al punto 1 è aggiunta la nota seguente: «(15) Ai fini del presente allegato la tossina cereulide deve essere assente, vale a dire che il risultato analitico non deve eccedere il limite di quantificazione (LOQ) di 0,1 μg/kg. Il metodo di riferimento per l’analisi è quello di cui alla norma ISO 18465 (Determinazione quantitativa di emetico tossina (cereulide) mediante LC-MS/MS). Quando si analizza la tossina cereulide nell’olio di acido arachidonico liquido, l’aggiunta di acqua nella fase di estrazione non è necessaria. L’aggiunta di acqua nella fase di estrazione è tuttavia necessaria per l’olio di acido arachidonico in polvere.». |