Regolamento di esecuzione (UE) 2026/194 della Commissione del 28 gennaio 2026

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

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Fonte: Gazzetta Ufficiale Unione Europea serie L del 29/01/2026

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l’articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione  stabilisce le norme relative all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione di determinate partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell’allegato I di tale regolamento di esecuzione, e all’imposizione di condizioni speciali di ingresso nell’Unione di determinate partite di alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell’allegato II del richiamato regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan e tossine vegetali.
(2)L’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce l’obbligo per la Commissione di riesaminare periodicamente, almeno ogni sei mesi, gli elenchi figuranti negli allegati del medesimo regolamento di esecuzione, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi per la salute umana e alla non conformità. Dette nuove informazioni comprendono i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (di seguito «RASFF») istituito con regolamento (CE) n. 178/2002, come pure i dati e le informazioni riguardanti le partite e i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici effettuati dagli Stati membri e comunicati alla Commissione.
(3)Recenti notifiche pervenute tramite il sistema RASFF indicano il sussistere di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto a determinati alimenti o mangimi. Inoltre i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su determinati alimenti e mangimi di origine non animale nel primo semestre del 2025 evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di tutelare la salute umana nell’Unione.
(4)Per quanto riguarda le partite di fagioli Lablab (Lablab purpureus) provenienti dal Bangladesh, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo ai residui di antiparassitari. Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell’Unione.
(5)Per quanto riguarda le partite di olio di palma imballato per il consumo umano diretto proveniente dalla Costa d’Avorio, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da coloranti Sudan. Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell’Unione. Per quanto riguarda le partite alla rinfusa di olio di palma, i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri dimostrano tuttavia la conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali delle partite alla rinfusa di olio di palma proveniente dalla Costa d’Avorio non è pertanto più giustificato, e alla voce dell’olio di palma proveniente dalla Costa d’Avorio figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe essere aggiunta una nota per limitare i controlli ufficiali alle partite di olio di palma imballato per il consumo umano diretto.
(6)Dal luglio 2022 le arance provenienti dall’Egitto sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio della presenza di residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione non è più giustificato per questo prodotto e nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 10 % delle partite che entrano nell’Unione.
(7)Per quanto riguarda le partite di fragole provenienti dall’Egitto, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana a causa di possibili residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all’ingresso di questo prodotto proveniente dall’Egitto. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.
(8)Dal luglio 2018 i gombi (okra) provenienti dall’India sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio della presenza di residui di antiparassitari e ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto in relazione all’ossido di etilene indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali in relazione all’ossido di etilene non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa nota dalla voce di tale prodotto figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
(9)Dal gennaio 2022 il riso proveniente dall’India è soggetto a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e ocratossina A. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto in relazione alle aflatossine e all’ocratossina A indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali in relazione alle aflatossine e all’ocratossina A non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la voce relativa a tali contaminanti dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
(10)Dal giugno 2019 le noci moscate (Myristica fragrans) provenienti dall’India sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
(11)Dal gennaio 2022 la vaniglia e i garofani (antofilli, chiodi e steli) provenienti dall’India sono soggetti a livelli maggiori di controlli ufficiali a causa del rischio della presenza di ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è opportuno sopprimere le relative voci dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
(12)Dal gennaio 2022 il pepe del genere Piper e i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati provenienti dall’India sono soggetti a livelli maggiori di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione a causa del rischio della presenza di ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l’ingresso di questo prodotto nell’Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. Alla luce del numero di partite negli ultimi anni, la voce relativa al pepe del genere Piper e ai pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati provenienti dall’India, figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.
(13)Dal gennaio 2022 il carbonato di calcio proveniente dall’India è soggetto a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione a causa del rischio della presenza di ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l’ingresso di questo prodotto nell’Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. Alla luce del numero di partite negli ultimi anni, la voce relativa al carbonato di calcio proveniente dall’India, figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell’Unione.
(14)Dal luglio 2018 le rape (Brassica rapa ssp. rapa) preparate o conservate nell’aceto o nell’acido acetico e le rape (Brassica rapa ssp. rapa) preparate o conservate in salamoia o nell’acido citrico, non congelate provenienti dal Libano sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da rodammina B. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è opportuno sopprimere le relative voci dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
(15)Dal luglio 2022 le miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube provenienti dalla Malaysia sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio della presenza di ossido di etilene nella gomma di carrube utilizzata negli additivi alimentari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano che le miscele di additivi alimentari provenienti dalla Malaysia che entrano nell’Unione non contengono gomma di carrube. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
(16)Per quanto riguarda le partite di peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Ruanda, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo ai residui di antiparassitari. Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell’Unione.
(17)Per quanto riguarda le partite di peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dalla Thailandia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo ai residui di antiparassitari. Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell’Unione.
(18)Dal novembre 2021 i limoni (Citrus limonCitrus limonum) provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio della presenza di residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 30 % delle partite che entrano nell’Unione non è più giustificato per questo prodotto e nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.
(19)Dal gennaio 2022 i pompelmi provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio della presenza di residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
(20)Per quanto riguarda le partite di semi di sesamo provenienti dalla Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da Salmonella. Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell’Unione.
(21)Dal luglio 2022 le miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube provenienti dalla Turchia sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio della presenza di ossido di etilene nella gomma di carrube utilizzata negli additivi alimentari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano che le miscele di additivi alimentari provenienti dalla Turchia che entrano nell’Unione non contengono gomma di carrube. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
(22)Dal gennaio 2019 il pepe nero (Piper nigrum) proveniente dal Brasile è soggetto a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da Salmonella. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione non è più giustificato per questo prodotto e nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 30 % delle partite che entrano nell’Unione.
(23)Per quanto riguarda le partite di pistacchi, miscugli e prodotti ottenuti da pistacchi originari della Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine. Nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell’Unione.
(24)Dal maggio 2020 i mandarini, le clementine, i wilkings e simili ibridi di agrumi provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione a causa del rischio di residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione non è più giustificato per questi prodotti e nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 10 % delle partite che entrano nell’Unione.
(25)Dal maggio 2020 le arance provenienti dalla Turchia sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione a causa del rischio di residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 30 % delle partite che entrano nell’Unione non è più giustificato per questo prodotto e nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.
(26)Per quanto riguarda le partite di pistacchi, miscugli e prodotti ottenuti da pistacchi originari degli Stati Uniti e spediti nell’Unione dalla Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine. Nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell’Unione.
(27)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
(28)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO
«ALLEGATO I
Alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, soggetti all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo

RigaPaese di origineAlimenti e mangimi (uso previsto)Codice NC (1)Suddivisione TARICRischioFrequenza dei controlli di identità e fisici (%)
1Azerbaigian (AZ)— Nocciole (Corylus sp.) con guscio0802 21 00   
— Nocciole (Corylus sp.) sgusciate0802 22 00   
— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti noccioleex 0813 50 3970  
ex 0813 50 9170  
ex 0813 50 9970  
— Pasta di noccioleex 2007 10 1070  
 ex 2007 10 9940  
 ex 2007 99 3905; 06  
 ex 2007 99 5033  
 ex 2007 99 9723  
— Nocciole altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugliex 2008 19 1230  
ex 2008 19 1930  
ex 2008 19 9230  
 ex 2008 19 9520  
 ex 2008 19 9930  
 ex 2008 97 1215  
 ex 2008 97 1415Aflatossine20
 ex 2008 97 1615  
 ex 2008 97 1815  
 ex 2008 97 3215  
 ex 2008 97 3415  
 ex 2008 97 3615  
 ex 2008 97 3815  
 ex 2008 97 5115  
 ex 2008 97 5915  
 ex 2008 97 7215  
 ex 2008 97 7415  
 ex 2008 97 7615  
 ex 2008 97 7815  
 ex 2008 97 9215  
 ex 2008 97 9315  
 ex 2008 97 9415  
 ex 2008 97 9615  
 ex 2008 97 9715  
 ex 2008 97 9815  
— Farine, semolini e polveri di noccioleex 1106 30 9040  
    
— Olio di noccioleex 1515 90 9920  
(Alimenti)    
2Bangladesh (BD)Fagioli Lablab (Lablab purpureus) (Alimenti)ex 0708 90 0030Residui di antiparassitari (3)30
Cedri (Citrus medica) (Alimenti)ex 0805 90 0020Residui di antiparassitari (3)20
3Burkina Faso (BF)Melanzane (Solanum aethiopicum) (Alimenti)ex 0709 30 0070Residui di antiparassitari (3)20
4Costa d’Avorio (CI)Olio di palma (12) (Alimenti)1511 10 90 Coloranti Sudan (14)30
1511 90 11 
ex 1511 90 1990
1511 90 99 
5Cina (CN)— Arachidi con guscio1202 41 00 Aflatossine10
— Arachidi sgusciate1202 42 00 
— Burro di arachidi2008 11 10 
— Arachidi altrimenti preparate o conservate2008 11 91 
2008 11 96 
2008 11 98 
— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide2305 00 00 
  
  
— Farine e polveri di arachidiex 1208 90 0020
— Pasta di arachidiex 2007 10 1080
( Alimenti e mangimi )ex 2007 10 9950
 ex 2007 99 3907; 08
Peperoni dolci (Capsicum annuum) (Alimenti – tritati o polverizzati)ex 0904 22 0011Salmonella  (4)10
Tè, anche aromatizzato (Alimenti)0902 Residui di antiparassitari (3)  (5)20
6Colombia (CO)Granadilla e frutto della passione (Passiflora ligularis e Passiflora edulis) (Alimenti)ex 0810 90 20 ex 0810 90 2040 50Residui di antiparassitari (3)20
7Repubblica dominicana (DO)— Peperoni dolci (Capsicum annuum)0709 60 10 Residui di antiparassitari (3)  (16)50
0710 80 51 
— Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)ex 0709 60 9920
ex 0710 80 5920
8Egitto (EG)— Peperoni dolci (Capsicum annuum)0709 60 10 0710 80 51 Residui di antiparassitari (3)  (6)30
— Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)ex 0709 60 9920
ex 0710 80 5920
Arance (Alimenti – freschi o essiccati)0805 10 Residui di antiparassitari (3)10
Mela cannella (Annona squamosa) (Alimenti – freschi o refrigerati)ex 0810 90 7520Residui di antiparassitari (3)20
Foglie di vite (Alimenti)ex 2008 99 99 ex 2008 99 9911 19Residui di antiparassitari (3)50
Mango (Mangifera indica) (Alimenti)ex 0804 50 0040Residui di antiparassitari (3)20
Fragole (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)0810 10 00 0811 10 Residui di antiparassitari (3)20
9Etiopia (ET)Semi di sesamo (Alimenti)1207 40 90 Salmonella  (2)50
ex 2008 19 1949
ex 2008 19 9949
— Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati0904 Aflatossine30
— Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie (Alimenti – spezie essiccate)0910 
10Georgia (GE)— Nocciole (Corylus sp.) con guscio0802 21 00   
— Nocciole (Corylus sp.) sgusciate0802 22 00   
— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti noccioleex 0813 50 3970  
ex 0813 50 9170  
ex 0813 50 9970  
— Pasta di noccioleex 2007 10 1070  
 ex 2007 10 9940  
 ex 2007 99 3905; 06  
 ex 2007 99 5033  
 ex 2007 99 9723  
— Nocciole altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugliex 2008 19 1230  
ex 2008 19 1930  
ex 2008 19 9230  
 ex 2008 19 9520  
 ex 2008 19 9930  
 ex 2008 97 1215  
 ex 2008 97 1415Aflatossine20
 ex 2008 97 1615  
 ex 2008 97 1815  
 ex 2008 97 3215  
 ex 2008 97 3415  
 ex 2008 97 3615  
 ex 2008 97 3815  
 ex 2008 97 5115  
 ex 2008 97 5915  
 ex 2008 97 7215  
 ex 2008 97 7415  
 ex 2008 97 7615  
 ex 2008 97 7815  
 ex 2008 97 9215  
 ex 2008 97 9315  
 ex 2008 97 9415  
 ex 2008 97 9615  
 ex 2008 97 9715  
 ex 2008 97 9815  
— Farine, semolini e polveri di noccioleex 1106 30 9040  
    
— Olio di noccioleex 1515 90 9920  
(Alimenti)    
11Ghana (GH)— Arachidi con guscio1202 41 00 Aflatossine50
— Arachidi sgusciate1202 42 00 
— Burro di arachidi2008 11 10 
— Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli2008 11 91 
2008 11 96 
2008 11 98 
 ex 2008 19 1240
 ex 2008 19 1950
 ex 2008 19 9240
 ex 2008 19 9540
 ex 2008 19 9950
— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide2305 00 00 
— Farine e polveri di arachidiex 1208 90 0020
— Pasta di arachidiex 2007 10 1080
( Alimenti e mangimi )ex 2007 10 9950
 ex 2007 99 3907; 08
12Israele (IL)  (15)Basilico (Ocimum basilicum) (Alimenti)ex 1211 90 8620Residui di antiparassitari (3)10
13India (IN)Foglie di betel (Piper betle L.) (Alimenti)ex 1404 90 00  (11)10Salmonella  (4)50
Gombi (Okra) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)ex 0709 99 90 ex 0710 80 9520 30Residui di antiparassitari (3)  (7)30
Riso (Alimenti)1006 Residui di antiparassitari (3)10
Guaiava (Psidium guajava) (Alimenti)ex 0804 50 0030Residui di antiparassitari (3)30
Peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)0904 21 10 Aflatossine10
ex 0904 22 0011; 19
ex 0904 21 9020
ex 2005 99 1010; 90
ex 2005 99 8094
— Semi di cumino0909 31 00 Residui di antiparassitari (3)30
— Semi di cumino tritati o polverizzati (Alimenti)0909 32 00
Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar (Alimenti)ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96 Residui di antiparassitari (13)20
Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati (Alimenti – spezie essiccate)0904 Residui di antiparassitari (13)20
Carbonato di calcio (Alimenti e mangimi)ex 2106 90 9255Residui di antiparassitari (13)30
ex 2106 90 9860
ex 25 30 90 7010
2836 50 00 
Cucuzze (Lagenaria siceraria) (Alimenti – freschi e refrigerati)ex 0709 93 9010Residui di antiparassitari (3)20
14Kenya (KE)Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) (Alimenti – freschi o refrigerati)0708 20 Residui di antiparassitari (3)10
Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)ex 0709 60 99 ex 0710 80 5920 20Residui di antiparassitari (3)20
15Sri Lanka (LK)Mukunuwenna (Alternanthera sessilis) (Alimenti)ex 0709 99 9035Residui di antiparassitari (3)50
Fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalisVigna unguiculata ssp. unguiculata) (Alimenti – ortaggi o legumi freschi, refrigerati o congelati)ex 0708 20 00 ex 0710 22 0010 10Residui di antiparassitari (3)30
Peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)0904 21 10 Aflatossine50
ex 0904 21 9020
ex 0904 22 0011; 19
ex 2005 99 1010; 90
ex 2005 99 8094
16Madagascar (MG)Fagioli dall’occhio (Vigna unguiculata) (Alimenti)0713 35 00 Residui di antiparassitari (3)50
17Messico (MX)Papaya verde (Carica papaya) (Alimenti – freschi e refrigerati)0807 20 00 Residui di antiparassitari (3)20
18Malaysia (MY)Frutta del jack (Artocarpus heterophyllus) (Alimenti – freschi)ex 0810 90 2020Residui di antiparassitari (3)50
19Pakistan (PK)Miscele di spezie (Alimenti)0910 91 10 0910 91 90 Aflatossine30
Riso (Alimenti)1006 Aflatossine e ocratossina A10
Residui di antiparassitari (3)10
20Ruanda (RW)Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)ex 0709 60 99 ex 0710 80 5920 20Residui di antiparassitari (3)50
21Siria (SY)Tahini e halva da semi di sesamo (Alimenti)ex 1704 90 99 ex 1806 20 95 ex 1806 90 50 ex 1806 90 60 ex 2008 19 19 ex 2008 19 9912; 92 13; 93 10 11; 91 41 41Salmonella  (2)30
22Thailandia (TH)Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)ex 0709 60 99 ex 0710 80 5920 20Residui di antiparassitari (3)  (8)50
Granadilla e frutto della passione (Passiflora ligularis e Passiflora edulis) (Alimenti – freschi)ex 0810 90 20 ex 0810 90 2040 50Residui di antiparassitari (3)10
23Turchia (TR)Limoni (Citrus limonCitrus limonum) (Alimenti – freschi, refrigerati o essiccati)0805 50 10 Residui di antiparassitari (3)20
Melagrane (Alimenti – freschi o refrigerati)ex 0810 90 7530Residui di antiparassitari (3)  (9)30
— Peperoni dolci (Capsicum annuum)0709 60 10 0710 80 51 Residui di antiparassitari (3)  (10)20
— Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)ex 0709 60 99 ex 0710 80 5920 20
Origano secco (Alimenti)ex 1211 90 8640Alcaloidi pirrolizidinici30
Semi di sesamo (Alimenti)1207 40 90 Salmonella  (2)30
ex 2008 19 1949
ex 2008 19 9949
Pomodori (Solanum lycopersicum L.) (Alimenti – ortaggi o legumi freschi, refrigerati o congelati)0702 00 0710 80 70 Residui di antiparassitari (3)20
24Uganda (UG)Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)ex 0709 60 99 ex 0710 80 5920 20Residui di antiparassitari (3)50
25Stati Uniti (US)— Arachidi con guscio1202 41 00   
— Arachidi sgusciate1202 42 00   
— Burro di arachidi2008 11 10   
— Arachidi altrimenti preparate o conservate2008 11 91 2008 11 96 2008 11 98   
— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide2305 00 00 Aflatossine20
— Farine e polveri di arachidiex 1208 90 0020  
— Pasta di arachidiex 2007 10 1080  
( Alimenti e mangimi )ex 2007 10 9950  
 ex 2007 99 3907; 08  
26Vietnam (VN)Durian (Durio zibethinus) (Alimenti – freschi o refrigerati)0810 60 00 Residui di antiparassitari (3)20

ALLEGATO II
Alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, soggetti a condizioni speciali di ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan e tossine vegetali

1. Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i)

RigaPaese di origineAlimenti e mangimi (uso previsto)Codice NC (17)Suddivisione TARICRischioFrequenza dei controlli di identità e fisici (%)
1Bangladesh (BD)Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle) (Alimenti)ex 1404 90 00  (24)10Salmonella  (21)50
2Bolivia (BO)— Arachidi con guscio1202 41 00   
— Arachidi sgusciate1202 42 00   
— Burro di arachidi2008 11 10   
— Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli2008 11 91   
2008 11 96   
2008 11 98   
ex 2008 19 1240  
 ex 2008 19 1950  
 ex 2008 19 9240Aflatossine50
 ex 2008 19 9540  
 ex 2008 19 9950  
— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide2305 00 00   
    
    
— Farine e polveri di arachidiex 1208 90 0020  
— Pasta di arachidiex 2007 10 1080  
( Alimenti e mangimi )ex 2007 10 9950  
 ex 2007 99 3907; 08  
3Brasile (BR)Pepe nero (Piper nigrum) (Alimenti – non tritati né polverizzati)ex 0904 11 0010Salmonella  (18)30
4Cina (CN)Gomma di xantano (Alimenti e mangimi)ex 3913 90 0040Residui di antiparassitari (25)20
5Repubblica dominicana (DO)Melanzane (Solanum melongena) (Alimenti – freschi o refrigerati)ex 0709 30 0005Residui di antiparassitari (19)50
6Egitto (EG)— Arachidi con guscio1202 41 00   
— Arachidi sgusciate1202 42 00   
— Burro di arachidi2008 11 10   
— Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli2008 11 91   
2008 11 96   
2008 11 98   
 ex 2008 19 1240  
 ex 2008 19 1950  
 ex 2008 19 9240Aflatossine30
 ex 2008 19 9540  
 ex 2008 19 9950  
— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide2305 00 00   
    
    
— Farine e polveri di arachidiex 1208 90 0020  
— Pasta di arachidiex 2007 10 1080  
( Alimenti e mangimi )ex 2007 10 9950  
 ex 2007 99 3907; 08  
7Ghana (GH)Olio di palma (Alimenti)1511 10 90 Coloranti Sudan (26)50
1511 90 11 
ex 1511 90 1990
1511 90 99 
8Indonesia (ID)Noci moscate (Myristica fragrans) (Alimenti – spezie essiccate)0908 11 00 0908 12 00 Aflatossine50
9India (IN)Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii) (Alimenti – freschi, refrigerati, congelati o essiccati)ex 1211 90 8610Residui di antiparassitari (19)  (27)50
— Arachidi con guscio1202 41 00   
— Arachidi sgusciate1202 42 00   
— Burro di arachidi2008 11 10   
— Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli2008 11 91   
2008 11 96
2008 11 98
ex 2008 19 1240  
 ex 2008 19 1950Aflatossine50
 ex 2008 19 9240
 ex 2008 19 9540  
 ex 2008 19 9950  
— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide2305 00 00   
    
    
— Farine e polveri di arachidiex 1208 90 0020  
— Pasta di arachidiex 2007 10 1080  
( Alimenti e mangimi )ex 2007 10 9950  
 ex 2007 99 3907; 08  
Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)ex 0709 60 9920Residui di antiparassitari (19)  (20)30
ex 0710 80 5920
Semi di sesamo (Alimenti)1207 40 90 Salmonella  (21)30
ex 2008 19 1949
ex 2008 19 9949
Semi di sesamo ( Alimenti e mangimi )1207 40 90 Residui di antiparassitari (25)20
ex 2008 19 1949
ex 2008 19 9949
Cannella e fiori di cinnamomo (Alimenti – spezie essiccate)0906 Residui di antiparassitari (25)20
Noci moscate, macis, amomi e cardamomi (Alimenti – spezie essiccate)0908 Residui di antiparassitari (25)30
Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro (Alimenti – spezie essiccate)0909 Residui di antiparassitari (25)20
Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie (Alimenti – spezie essiccate)0910 Residui di antiparassitari (25)20
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata (Alimenti)2103 Residui di antiparassitari (25)20
Integratori alimentari contenenti prodotti botanici (28) (Alimenti)ex 1302 ex 2106 Residui di antiparassitari (25)10
Frutti della moringa (Moringa oleifera) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)ex 0709 99 90 ex 0710 80 9510 75Residui di antiparassitari (19)30
Fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalisVigna unguiculata ssp. unguiculata) (Alimenti – ortaggi o legumi freschi, refrigerati o congelati)ex 0708 20 00 ex 0710 22 0010 10Residui di antiparassitari (19)50
10Iran (IR)— Pistacchi con guscio0802 51 00   
— Pistacchi sgusciati0802 52 00   
— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchiex 0813 50 3960  
ex 0813 50 9160  
 ex 0813 50 9960  
— Pasta di pistacchiex 2007 10 1060  
 ex 2007 10 9930  
 ex 2007 99 3903; 04  
 ex 2007 99 5032  
 ex 2007 99 9722  
— Pistacchi, altrimenti preparati o conservati, compresi i miscugliex 2008 19 1320  
ex 2008 19 9320Aflatossine50
ex 2008 97 1219  
 ex 2008 97 1419  
 ex 2008 97 1619  
 ex 2008 97 1819  
 ex 2008 97 3219  
 ex 2008 97 3419  
 ex 2008 97 3619  
 ex 2008 97 3819  
 ex 2008 97 5119  
 ex 2008 97 5919  
 ex 2008 97 7219  
 ex 2008 97 7419  
 ex 2008 97 7619  
 ex 2008 97 7819  
 ex 2008 97 9219  
 ex 2008 97 9319  
 ex 2008 97 9419  
 ex 2008 97 9619  
 ex 2008 97 9719  
 ex 2008 97 9819  
— Farine, semolini e polveri di pistacchiex 1106 30 9050  
(Alimenti)    
11Sri Lanka (LK)Gotu kola (Centella asiatica) (Alimenti)ex 1211 90 8660Residui di antiparassitari (19)50
12Nigeria (NG)Semi di sesamo (Alimenti)1207 40 90 Salmonella  (21)50
ex 2008 19 1949
ex 2008 19 9949
13Sudan (SD)Semi di sesamo1207 40 90 Salmonella  (21)50
(Alimenti)ex 2008 19 1949
 ex 2008 19 9949
14Turchia (TR)— Fichi secchi0804 20 90   
— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti fichiex 0813 50 9950  
    
— Pasta di fichi secchiex 2007 10 1050  
 ex 2007 10 9920  
 ex 2007 99 3901; 02  
 ex 2007 99 5031  
 ex 2007 99 9721  
— Fichi secchi, preparati o conservati, compresi i miscugliex 2008 97 1211  
ex 2008 97 1411  
ex 2008 97 1611  
 ex 2008 97 1811  
 ex 2008 97 3211  
 ex 2008 97 3411  
 ex 2008 97 3611  
 ex 2008 97 3811  
 ex 2008 97 5111Aflatossine e30
 ex 2008 97 5911ocratossina A 
 ex 2008 97 7211  
 ex 2008 97 7411  
 ex 2008 97 7611  
 ex 2008 97 7811  
 ex 2008 97 9211  
 ex 2008 97 9311  
 ex 2008 97 9411  
 ex 2008 97 9611  
 ex 2008 97 9711  
 ex 2008 97 9811  
 ex 2008 99 2810  
 ex 2008 99 3410  
 ex 2008 99 3710  
 ex 2008 99 4010  
ex 2008 99 4960
 ex 2008 99 6795  
 ex 2008 99 9960  
— Farine, semolini e polveri di fichi secchiex 1106 30 9060  
    
(Alimenti)    
— Pistacchi con guscio0802 51 00   
— Pistacchi sgusciati0802 52 00   
— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchiex 0813 50 3960  
ex 0813 50 9160  
 ex 0813 50 9960  
— Pasta di pistacchiex 2007 10 1060  
 ex 2007 10 9930  
 ex 2007 99 3903; 04  
 ex 2007 99 5032  
 ex 2007 99 9722  
— Pistacchi, altrimenti preparati o conservati, compresi i miscugliex 2008 19 1320Aflatossine50
ex 2008 19 9320  
ex 2008 97 1219  
 ex 2008 97 1419  
 ex 2008 97 1619  
 ex 2008 97 1819  
 ex 2008 97 3219  
 ex 2008 97 3419  
 ex 2008 97 3619  
 ex 2008 97 3819  
 ex 2008 97 5119  
 ex 2008 97 5919  
 ex 2008 97 7219  
 ex 2008 97 7419  
 ex 2008 97 7619  
 ex 2008 97 7819  
 ex 2008 97 9219  
 ex 2008 97 9319  
 ex 2008 97 9419  
 ex 2008 97 9619  
 ex 2008 97 9719  
 ex 2008 97 9819  
— Farine, semolini e polveri di pistacchiex 1106 30 9050  
    
(Alimenti)    
Foglie di vite (Alimenti)ex 2008 99 99 ex 2008 99 9911 19Residui di antiparassitari (19)  (22)50
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi (Alimenti – freschi o essiccati)0805 21 0805 22 00 0805 29 00 Residui di antiparassitari (19)10
Arance (Alimenti – freschi o essiccati)0805 10 Residui di antiparassitari (19)20
Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale (29)  (30) (Alimenti)ex 1212 99 9520Cianuro50
  — Semi di cumino0909 31 00 Alcaloidi pirrolizidinici50
— Semi di cumino tritati o polverizzati (Alimenti)0909 32 00 
15Uganda (UG)Semi di sesamo (Alimenti)1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 9949 49Salmonella  (21)30
16Stati Uniti (US)Estratto di vaniglia (Alimenti)1302 19 05 Residui di antiparassitari (25)20
17Vietnam (VN)Gombi (Okra) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)ex 0709 99 90 ex 0710 80 9520 30Residui di antiparassitari (19)  (23)50
Pitahaya (frutto del drago) (Alimenti – freschi o refrigerati)ex 0810 90 2010Residui di antiparassitari (19)  (23)30
Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)ex 0709 60 99 ex 0710 80 5920 20Residui di antiparassitari (19)  (23)50

3. Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

RigaPaese di originePaese da cui le partite sono spedite nell’UnioneAlimenti e mangimi (uso previsto)Codice NC (31)Suddivisione TARICRischioFrequenza dei controlli di identità e fisici (%)
1Stati Uniti (US)Turchia (TR)  (32)— Pistacchi con guscio0802 51 00 Aflatossine50
— Pistacchi sgusciati0802 52 00 
— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchiex 0813 50 3960
ex 0813 50 9160
ex 0813 50 9960
— Pasta di pistacchiex 2007 10 1060
 ex 2007 10 9930
 ex 2007 99 3903; 04
 ex 2007 99 5032
 ex 2007 99 9722
— Pistacchi, altrimenti preparati o conservati, compresi i miscugliex 2008 19 1320
ex 2008 19 9320
ex 2008 97 1219
 ex 2008 97 1419
 ex 2008 97 1619
 ex 2008 97 1819
 ex 2008 97 3219
 ex 2008 97 3419
 ex 2008 97 3619
 ex 2008 97 3819
 ex 2008 97 5119
 ex 2008 97 5919
 ex 2008 97 7219
 ex 2008 97 7419
 ex 2008 97 7619
 ex 2008 97 7819
 ex 2008 97 9219
 ex 2008 97 9319
 ex 2008 97 9419
 ex 2008 97 9619
 ex 2008 97 9719
 ex 2008 97 9819
— Farine, semolini e polveri di pistacchiex 1106 30 9050
(Alimenti)  

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(1) Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(2) Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a).

(3) Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(4) Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera b).

(5) Residui di tolfenpyrad.

(6) Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p’ e o,p’), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

(7) Residui di diafentiuron.

(8) Residui di formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato), protiofos e triforina.

(9) Residui di procloraz.

(10) Residui di diafentiuron, formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato) e metiltiofanato.

(11) Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle), compresi, tra l’altro, quelli dichiarati nell’ambito del codice NC 1404 90 00.

(12) Prodotti alimentari imballati per il consumo umano diretto.

(13) Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il livello massimo di residui (LMR) applicabile è di 0,1 mg/kg (limite di quantificazione, LOQ). Divieto dell’uso dell’ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj).

(14) Ai fini del presente allegato i «coloranti Sudan» comprendono le sostanze chimiche seguenti: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6). I residui di coloranti Sudan, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, devono essere inferiori a 0,5 mg/kg.

(15) Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati dallo Stato d’Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(16) Residui di acefato.

(17) Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(18) Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera b).

(19) Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(20) Residui di carbofuran.

(21) Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a).

(22) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

(23) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

(24) Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle), compresi, tra l’altro, quelli dichiarati nell’ambito del codice NC 1404 90 00.

(25) Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il valore LMR applicabile è di 0,1 mg/kg (LOQ). Divieto dell’uso dell’ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj).

(26) Ai fini del presente allegato i «coloranti Sudan» comprendono le sostanze chimiche seguenti: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6). I residui di coloranti Sudan, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, devono essere inferiori a 0,5 mg/kg.

(27) Residui di acefato.

(28) Sia i prodotti finiti che le materie prime, ad eccezione della gomma di guar, contenenti prodotti botanici destinati alla produzione di integratori alimentari dichiarati nell’ambito dei codici NC di cui alla colonna «Codice NC».

(29) «Prodotti non trasformati» quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/852/oj).

(30) «Immissione sul mercato» e «consumatore finale», quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).

(31) Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(32) Conformemente agli articoli 10 e 11, le partite sono accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi eseguiti su tali partite e dal certificato ufficiale rilasciato dal paese da cui tali partite sono spedite nell’Unione.

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