L’applicazione del freddo agli alimenti (refrigerazione, congelamento, surgelazione) non è da considerarsi un trattamento ai sensi della normativa comunitaria. Il congelamento di alimenti presso uno stabilimento già registrato o riconosciuto per una specifica attività, quindi, non comporta la richiesta e il rilascio di un nuovo atto autorizzativo. Ciò nonostante, non può essere negato che un alimento congelato presenta caratteristiche significativamente diverse dal medesimo alimento non esposto e mantenuto a temperature negative1, per cui, tenuto conto il disposto dell’articolo 6 del regolamento (CE) 852/04 («Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l’autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l’altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività»), l’inserimento nel flusso produttivo dello stabilimento di una fase di congelamento va notificata all’autorità competente secondo le modalità da questa stabilite.
E qui, purtroppo, in assenza di disposizioni univoche a livello nazionale circa le modalità da seguire per informare l’autorità competente, è opportuno rivolgersi al Servizio sanitario territorialmente competente per ottenere le informazioni circa la corretta procedura di notifica, se cioè sia necessario notificare una Scia attraverso lo Sportello Unico per le Attività produttive o se sia sufficiente informare direttamente per iscritto l’attivazione del processo di congelamento di alcuni prodotti al Servizio competente (si ritiene che nel caso prospettato nel quesito si tratti del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Sian).
In ogni caso, a prescindere dalla modalità di informazione seguita, l’operatore deve aggiornare il proprio Manuale di Autocontrollo per tenere conto della nuova fase di processo introdotta. L’appropriato termine minimo di conservazione, anche in rapporto alla temperatura di conservazione prevista, verrà definito e giustificato nell’ambito delle procedure di autocontrollo, sotto la responsabilità dell’operatore, non esistendo in materia disposizioni di legge.
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NOTE:
1 Il regolamento (UE) 1169/11 dispone che, tra le informazioni che debbono essere obbligatoriamente comunicate, il consumatore sia edotto circa lo stato fisico del prodotto (congelato), a meno che il processo di congelamento e scongelamento non produca effetti negativi in termini di qualità e sicurezza.