Integra il reato di frode in commercio di cui all’articolo 515 del codice penale la condotta di chi, esercitando un’attività commerciale, consegna all’acquirente una cosa mobile avente natura, origine, provenienza, qualità o quantità diverse, rispetto a quanto concordato tra le parti o a quanto prospettato dal venditore.
Per la “consumazione” del reato è richiesta la consegna materiale della merce all’acquirente; è invece ritenuta punibile quale “tentativo” di reato (con pena ridotta ai sensi dell’articolo 56 del codice penale) la mera detenzione ai fini di vendita di prodotti diversi da quelli rappresentati nell’offerta di vendita.
Nel caso in esame, il menù ed i pannelli luminosi dell’esercizio di somministrazione offrono in vendita prodotti contenenti carne “100% razza bovina italiana Igp”, carne bovina di razza Chianina, carne di vitello e carne di maialino nero casertano.
Tuttavia, i controlli ufficiali condotti presso l’azienda non hanno rinvenuto alcun prodotto corrispondente a tali indicazioni di razza (“chianina” e “nero casertano”), di età (vitello), di provenienza geografica (bovino nato, detenuto e macellato in Italia) e di qualità (Igp).
Con specifico riguardo all’indicazione geografica protetta, si ritiene utile precisare che non esiste alcuna Igp denominata “razza bovina italiana” e che le uniche carni bovine italiane registrate come Igp sono il “vitellone bianco dell’appennino centrale” ed il “vitellone piemontese della Coscia”; ad ogni modo, nessuno dei due suddetti prodotti è risultato presente nel locale al momento del controllo.
In linea di principio – fatte salve le specificità del caso concreto – appare quindi ipotizzabile un’imputazione per tentativo di frode in commercio, ferma restando, ad avviso di chi scrive, l’eventualità che l’esercente dimostri che le carni indicate nel menù erano solo temporaneamente esaurite in attesa della successiva fornitura.