Quali sono i “prodotti della pesca”

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 3/2021

La definizione di “prodotti della pesca” nell’allegato 1, al punto 3.1, del regolamento (CE) 853/2004 recita: «Tutti gli animali marini o di acqua dolce (ad eccezione dei molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi, rettili e rane), selvatici o di allevamento e tutte le forme, parti e prodotti commestibili di tali animali». Il regolamento (UE) 1379/2013, invece, all’articolo 5 afferma: «Gli organismi acquatici ottenuti da qualunque attività di pesca o i prodotti da essi derivati quali elencati nell’allegato I”».
Nell’allegato I al regolamento (CE) 853/2004, nei “prodotti della pesca” vengono annoverati anche i «molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana».
Nella stesura di un Manuale di Autocontrollo a quale definizione bisogna fare riferimento? I molluschi bivalvi vivi rientrano nella categoria “prodotti della pesca” o no?

Risposta di: Filippo Castoldi, Dirigente Medico Veterinario, Direzione Welfare Regione Lombardia

L’apparente contraddittorietà rilevata si supera facilmente quando si consideri la diversa finalità perseguita dai due regolamenti, che già traspare dal loro titolo: il regolamento (CE) 853/04 stabilisce «norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale», mentre il regolamento (UE) 1379/2013 è relativo «all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura». A campi di applicazione e obiettivi diversi corrisponde quindi anche una diversa definizione dei “prodotti della pesca”, senza che questo comporti alcuna contraddizione.
Nel momento in cui si deve scegliere la definizione da impiegare nel Manuale di Autocontrollo, bisogna quindi fare riferimento allo scopo del Manuale. Se, come sembra di capire, si tratta di quello in materia di igiene e di applicazione dei principi del Sistema HACCP, il riferimento è la definizione data dal punto 3.1 dell’allegato I al regolamento (CE) 853/2004 e i requisiti igienici quelli di cui alla Sezione VIII dell’allegato III dello stesso regolamento. Naturalmente, nel caso in cui si trattino anche molluschi bivalvi vivi, a prescindere dalla definizione dei “prodotti della pesca”, si dovranno applicare i pertinenti requisiti di cui all’allegato III, Sezione VII. È infine da notare che l’esclusione dal campo di applicazione delle disposizioni di cui alla Sezione VIII dell’allegato III al regolamento (CE) 853/2004 dei molluschi lamellibranchi e gasteropodi, degli echinodermi e dei tunicati, riguarda i soli animali vivi. Nel momento in cui questi animali dovessero essere immessi sul mercato non più vivi – ma sgusciati, cotti o comunque preparati e/o trasformati – essi rientrerebbero nella definizione di “prodotti della pesca” e agli stessi andrebbero applicati i requisiti di cui alla Sezione VIII dell’allegato III al regolamento (CE) 853/2004.

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