Programmi di prerequisiti, la comunicazione della Commissione UE non è vincolante

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 2/2021

L’Asl, in fase di ispezione di un’attività alimentare, visionando il Manuale di Autocontrollo, può pretendere e/o obbligare l’operatore del settore alimentare a redigere le procedure di prerequisito operative e non, secondo le indicazioni riportate dalla comunicazione della Commissione europea 2016/C 278/01?

Risposta di: Stefano Senatore, Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

Secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/625, ove i controlli ufficiali rivelino una non conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare, le autorità competenti possono adottare tutte le «misure opportune per assicurare che l’operatore interessato ponga rimedio … e ne impedisca il ripetersi», nonché «ogni provvedimento che ritengono opportuno per assicurare la conformità alla normativa» (articolo 138, paragrafi 1 e 2).

Nell’ambito di tali azioni, deve ritenersi compreso anche il potere di prescrivere all’operatore del settore alimentare (Osa) l’adeguamento o la predisposizione delle procedure di prerequisito (PRP) che vengano ritenute inidonee o mancanti.

Venendo al merito dell’imposizione formulata dall’Asl, va chiarito che la comunicazione della Commissione 2016/C 278/01, per quanto rappresenti un utile strumento di supporto per le autorità e gli operatori, non ha natura vincolante, come chiarito dallo stesso paragrafo 2 del citato documento: «scopo del presente documento è facilitare e armonizzare l’applicazione dei requisiti dell’UE […] aiuterà gli operatori del settore alimentare ad applicare i requisiti dell’UE una volta introdotti adattamenti specifici, fatta salva la responsabilità primaria degli Osa in materia di sicurezza alimentare».

Ne consegue che gli operatori non hanno l’obbligo di applicare pedissequamente i programmi di prerequisiti illustrati dalla Commissione, i quali costituiscono solo «possibili esempi di come rispettare i requisiti di legge nella pratica» (allegato I, paragrafo 2 della comunicazione).
In altri termini, ciò che determina la conformità dei programmi di prerequisiti è la loro idoneità a soddisfare i requisiti igienici previsti dalla normativa cogente (in particolare, gli allegati I e II del regolamento CE 852/2004 e l’allegato III del regolamento CE 853/2004), a prescindere dalla loro conformità rispetto alle indicazioni contenute nella comunicazione 2016/C 278/01.

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