Produzione e commercializzazione di vino, comodato d’uso e Scia

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 2/2025

Un operatore di un’azienda agricola (A) produttore di uva da vino sottoscrive un contratto di comodato d’uso con un operatore (B) per l’uso della cantina al fine di produrre e commercializzare vino. Tutte le operazioni di vinificazione, imbottigliamento, etichettatura e stoccaggio vengono svolte presso la cantina direttamente dall’operatore (A). In questo caso, l’operatore (A) ha l’obbligo di presentare la Scia oppure è sufficiente la Scia già presentata dell’operatore (B)?
Viceversa, se è l’operatore (B) che ha già presentato la Scia a svolgere tutte le operazioni del processo di vinificazione, compreso lo stoccaggio, rimanendo a carico dell’operatore (A) il conferimento in conto lavorazione delle uve e la successiva commercializzazione del vino, è necessario anche in questo caso che l’operatore (A) presenti una Scia, visto che si tratta della vendita di un prodotto trasformato e non più di un prodotto primario?

Risposta di: Filippo Castoldi, Medico Veterinario

Il responsabile (A) dell’azienda agricola che produce le uve avrà presentato una Scia per tale attività o comunque, alla luce della sua iscrizione in una lista di operatori creata e mantenuta da un’autorità competente, anche con finalità diverse (per esempio, potrebbe essere iscritto negli elenchi dei produttori agricoli ai fini della corresponsione dei contributi previsti dalla Politica agricola comune, Pac), sarà noto alle autorità competenti come produttore primario. Nel caso in cui le attività successive alla produzione primaria – ad esempio, trasformazione, imbottigliamento, etichettatura – vengano condotte presso uno stabilimento gestito da un soggetto diverso (B) che se ne assume la responsabilità, l’operatore (A) non avrà alcuna altra incombenza.
Se invece le operazioni successive alla raccolta fossero condotte dallo stesso produttore (A) delle uve, che se ne assumerebbe pertanto la responsabilità, presso lo stabilimento intestato a (B), l’operatore (A) dovrebbe fornire all’autorità competente i dettagli circa le attività condotte, anche se effettuate presso uno stabilimento già registrato per lo svolgimento delle medesime attività. Infatti, l’articolo 15 del regolamento (UE) 2017/625 chiede agli operatori di fornire dettagli aggiornati circa «le specifiche attività svolte, comprese le attività effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza, e i luoghi sotto il loro controllo». A differenza di quanto disposto dall’articolo 6 del regolamento (CE) 852/04, che impone all’operatore del settore alimentare (Osa) di notificare all’autorità competente «ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti», il regolamento (UE) 2017/625 amplia la natura delle informazioni che devono essere rese disponibili all’autorità competente, includendo ogni tipo di attività condotta, a prescindere dal fatto che queste vengano svolte presso una struttura fisica (“stabilimento”) sotto il controllo dell’operatore stesso.
Per lo stesso motivo, qualora l’operatore (A), già registrato in qualità di produttore primario, dovesse occuparsi anche della vendita del proprio prodotto trasformato, a parere dello scrivente, dovrebbe aggiornare l’autorità competente in merito alla nuova attività intrapresa.

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