Prodotti “senza glutine”: se ne contengono tracce non è reato

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Tribunale di Mondovì, sentenza del 19 ottobre 2009 (riferimenti normativi: art. 5, l. 283/1962; art. 515, cod. pen.)

Non integra il reato di cui all’art. 5, lett. d), l. 283/1962 la produzione e
messa in commercio di amaretti con tracce di glutine in quantità superiore al
limite tollerato, in quanto il prodotto non è nocivo per la salute umana.
La
messa in commercio di amaretti dichiarata in etichetta “senza glutine” non
costituisce neppure il delitto di frode in commercio, nonostante la presenza
della sostanza in quantità superiore al limite consentito, per mancanza di dolo,
quando tale presenza debba considerarsi accidentale e incolpevole.

Interessante sentenza del tribunale monregalese questa che si
commenta, perché affronta una tematica, quella dei prodotti a base di glutine,
sempre più all’onore della cronaca alimentare, stante la sempre maggiore
sensibilità – anche mediatica – per il problema della celiachia e di una
adeguata alimentazione per i portatori di tale patologia. La soluzione
assolutoria, richiesta dallo stesso pubblico ministero d’udienza, appare di buon
senso e sostanzialmente corretta, anche se merita alcune considerazioni
ulteriori, anche critiche, almeno in linea di principio generale.
Il caso era
quello di un laboratorio artigianale di prodotti dolciari in cui, a seguito di
ispezione dell’Arpa, erano stati rinvenuti amaretti di vario incarto recanti la
dicitura “senza glutine”. Una volta prelevati nelle aliquote di legge e
analizzati veniva riscontrato in un campione (su 11) la presenza di glutine in
dose superiore al limite tollerabile fissato da una circolare ministeriale. Ne
era scaturito un duplice addebito: di violazione dell’art. 5, lett. d), della
legge n. 283 del 1962 e di frode in commercio (art. 515 cod. pen.) a causa della
etichettatura mendace.
Ricordiamo che la prima disposizione riguarda due
fattispecie distinte: da una parte, la produzione e messa in vendita di alimenti
alterati, insudiciati o invasi da parassiti, dall’altra e residualmente le
sostanze “comunque nocive” per la salute. La differenza, anche sul piano
probatorio, sta nel fatto che per pervenire alla condanna sulla base della prima
ipotesi è sufficiente dimostrare l’esistenza dello stato di alterazione,
l’insudiciamento, l’invasione parassitaria (tipico esempio il prodotto
ammuffito). Nel secondo caso, viceversa, la giurisprudenza è consolidata nel
richiedere la dimostrazione che l’alimento sia realmente dannoso per la
salute.
Il pubblico ministero delle indagini preliminari ritenne di scegliere
quest’ultima strada, ipotizzando che il superamento del limite di glutine
consentito potesse determinare la dannosità per la salute del prodotto, quanto
meno – aggiungiamo noi – per i celiaci, notoriamente intolleranti al
glutine.
Orbene, l’istruttoria dibattimentale ha dimostrato, attraverso
l’audizione di un esperto (portato dalla difesa), che quel minimo superamento
del limite, che era stato riscontrato in uno dei campioni analizzati, non poteva
in alcun modo destare preoccupazioni per la salute di chicchessia. Ne veniva
travolta l’impostazione accusatoria iniziale a proposito dell’art. 5 citato, e
bene ha fatto il giudice ad assolvere sul punto.
L’altra fattispecie
contestata era, come si è anticipato, quella di frode in commercio, fondata
sulla circostanza oggettiva che l’etichettatura “senza glutine” non
corrispondeva a verità. In tal modo veniva commercializzato un prodotto diverso,
per un profilo essenziale, da quanto dichiarato. Anche in questo caso il giudice
ha assolto. Vediamo perché.
Era stato dimostrato in dibattimento che,
nonostante il laboratorio utilizzasse una sola linea produttiva sia per prodotti
ordinari che senza glutine, la regolare e accurata pulizia dei macchinari,
secondo il piano di autocontrollo adottato, appariva in grado di scongiurare
qualsiasi pericolo concreto di contaminazione crociata (è noto, infatti, che il
glutine può trasmettersi anche da recipienti che abbiano accolto alimenti che ne
contengono, come tipicamente la farina, ampiamente utilizzata nella produzione
dolciaria). Inoltre, solo uno degli undici campioni era risultato positivo
all’analisi per valori di glutine superiori (anche se di poco) a quello
stabilito dalle linee-guida ministeriali. Il giudice ne ha tratto la ragionevole
conclusione che la contaminazione fosse avvenuta per fatto del tutto occasionale
e, in definitiva, incolpevole; e comunque in assenza di dolo, atteggiamento
soggettivo di consapevolezza e volontà che il disposto dell’art. 515 cod. pen.
richiede per la condanna. Siamo, però, così sicuri che questa fosse una
conclusione assolutamente obbligata? Proviamo a contraddirla sulla base di un
ragionamento diverso, altrettanto plausibile sul piano dei principi.
È vero
che il reato di cui all’art. 515 cod. pen è doloso, ma i giuristi sanno che il
dolo può essere anche solo “eventuale”. Questa situazione si verifica quando non
si ha piena consapevolezza e volontà di un certo evento (nella specie la
presenza di glutine), ma si ha contezza di una situazione di fatto che può
portare al risultato vietato e se ne accetta ugualmente il rischio (secondo un
atteggiamento psicologico che si può riassumere così: “non voglio un certo
evento, però accetto il rischio che si verifichi”).
Questa è propriamente la
situazione che si potrebbe affermare essersi realizzata nel caso che si
commenta. Infatti, è notorio che la contaminazione da glutine può verificarsi
anche solo per contatto con utensili o recipienti che abbiano “ricevuto”
sostanze contaminate. Nel nostro caso il rischio di contaminazione era congenito
nel fatto stesso di non possedere il laboratorio due linee separate per i
prodotti senza glutine e per quelli normali, creando un rischio immanente e
concreto di contaminazione, nonostante l’adozione di accorgimenti di pulizia dei
macchinari prima di passare da una produzione all’altra. Del resto, non è chiaro
dalla sentenza se sia stato investigato sufficientemente a fondo il ciclo
produttivo per verificare la effettiva idoneità degli accorgimenti adottati per
evitare il rischio di contaminazione.
Certo, ha giocato a favore
dell’imputato il fatto che solo uno dei numerosi campioni analizzati fosse
risultato contaminato. Questo è un dato di significativo valore difensivo.
Proviamo comunque a ragionare più in generale.
Al di là della natura
accidentale della contaminazione, è legittimo etichettare un prodotto come
“esente da..” qualche cosa, quando esiste invece la concreta possibilità che il
prodotto non ne sia effettivamente immune?
Un caso analogo è già stato
sottoposto più volte all’attenzione dei giudici a proposito degli Ogm e, per la
verità, le soluzioni non sono state univoche. Ci si è chiesti se sia legittimo,
o viceversa integri reato o comunque sia vietato (per esempio come pubblicità
ingannevole), dichiarare un prodotto “Ogm free” per il solo fatto che la
presenza di tracce di Ogm si mantenga al di sotto del limite ammissibile? In
linea di principio la risposta dovrebbe essere negativa. Infatti, un conto è che
il prodotto possa essere commercializzato quando la contaminazione sia mantenuta
nei limiti legali, senza altro aggiungere o vantare in etichetta. Altro è
accreditare una assenza di Ogm che, per essere tale, dovrebbe essere assoluta,
quando invece il prodotto quelle tracce di Ogm le presenta. Se dico che non ci
sono Ogm debbo garantire che essi siano “assenti”, totalmente, altrimenti dico
una cosa falsa e inganno il consumatore (aspetto più delicato è poi se in questo
ci sia dolo o meno).
Il caso della presenza del glutine è identico, tanto più
in un caso come questo in cui il limite era superiore al consentito e
considerato altresì la presenza di glutine deve essere riportata
obbligatoriamente in etichetta ai sensi del d.lgs. 109/1992, come riformato dal
d.lgs. 114/2006 sugli allergeni. Forse ha avuto ragione il giudice ad assolvere.
Ciò non ci impedisce di pensare che le sentenze di condanna, ovviamente se
correttamente pronunciabili in quei termini, hanno anche un valore pedagogico. E
così forse quell’artigiano, quantomeno imprudente, ove sanzionato si sarebbe
dato probabilmente da fare per sdoppiare la linea produttiva (o abbandonare la
velleità di produrre alimenti senza glutine, che tali non sono), cosa che invece
più probabilmente non avrà fatto a seguito della assoluzione.

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