Prodotti gastronomici, indicare l’ordine di peso decrescente non è necessario

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Cassazione civile, sentenza n. 368 del 17 gennaio 1998

Per i prodotti gastronomici la finalità
perseguita dalla legge – la protezione del consumatore mediante la massima
trasparenza nella vendita dei prodotti alimentari – è già soddisfatta riportando
sull’apposito cartello le indicazioni previste dall’art. 16 d.leg. 27 gennaio
1992 n. 109 e, in particolare, l’elenco di tutti gli ingredienti del prodotto
posto in vendita, senza necessità di precisare, altresì, il relativo «ordine
dipeso decrescente al momento della loro utilizzazione» (nella specie, era stato
sanzionato un rivenditore che aveva posto in vendita braciole di carne bovina
senza indicare nel cartellino di vendita i relativi ingredienti nel loro ordine
di peso decrescente).

Svolgimento del
processo

1. – Con ordinanza del 21 settembre 1994, notificata il 12
ottobre successivo, il sindaco del comune di Santa Venerina ingiunse al sig.
Rosario Messina il pagamento di lire 3.000.000, a titolo di sanzione, per aver
posto in vendita, in violazione dell’art. 5, 3° comma, d.leg. 27 gennaio 1992 n.
109, braciole di carne bovina, senza indicare nel cartellino di vendita i
relativi ingredienti nel loro ordine di peso decrescente.
2. – Il Messina
propose opposizione davanti al Pretore di Acireale e dedusse la illegittimità
del provvedimento sindacale, rilevando che la violazione contestatagli si
riferiva agli ingredienti relativi ai prodotti preconfezionati, mentre la
fattispecie atteneva a braciole di carne bovina e, quindi, a prodotti sfusi,
regolati dall’art. 16 del citato decreto, le cui prescrizioni erano state
rispettate. Lamentò, inoltre e comunque, la eccessività della sanzione
inflitta.
3. – Con sentenza depositata il 23 dicembre 1994 il pretore,
accogliendo parzialmente l’opposizione, ridusse la sanzione a lire 1.500.000, ma
affermò la responsabilità del Messina. E osservò che l’art. 16 d.leg. 109/92
impone anche per i prodotti di gastronomia l’indicazione dell’elenco degli
ingredienti, costituito – secondo l’art. 5 d.leg. cit., applicabile al caso di
specie per il rinvio implicito ad esso fatto dallo stesso art. 16 – «dalla
enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare in ordine di peso
decrescente al momento della loro utilizzazione» indicazione appunto mancante
nel cartellino di vendita nel negozio dell’opponente.
4. – Avverso questa
sentenza il Messina ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Il comune
non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo del
ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli art. 5, 3 e 16
d.leg. 27 gennaio 1992 n. 109. Il ricorrente sostiene che alla fattispecie,
regolata dall’art. 16 del decreto cit., riguardante i prodotti sfusi come quelli
gastronomici, non sarebbe applicabile l’art. 5 (concernente i soli prodotti
preconfezionati), contestato nell’ordinanza – ingiunzione. Col secondo motivo
deduce l’errore in cui sarebbe incorso il pretore nel ritenere (immotivatamente)
che l’art. 16 contenga un richiamo implicito all’art. 5 del decreto legislativo
in esame.
I due motivi vanno esaminati insieme, perché si risolvono in
un’unica censura e prospettano la stessa questione giuridica: l’applicabilità (o
non) dell’art. 5, 30 comma, d.leg. 27 gennaio 1992 n. 109 («attuazione delle
direttive Cee 395/89 e 396/89, concernenti l’etichettatura, la presentazione e
la pubblicità dei prodotti alimentari) ai prodotti della gastronomia.
2.1. –
Il campo di applicazione del decreto cit. riguarda sia i prodotti confezionati
che quelli non preconfezionati (art. 1).
L’art. 5 (che disciplina gli
ingredienti dei prodotti alimentari) al 3° comma, dispone: «L’elenco degli
ingredienti è costituito dalla enumerazione di tutti gli ingredienti del
prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente ( … )».
L’art. 16, con
riferimento ai soli prodotti sfusi, stabilisce (1° e 2° comma) che «I prodotti
alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento,
devono essere muniti di apposito cartello ( … )», sul quale devono essere
riportate, fra l’altro «le indicazioni previste all’art. 3, 1° comma, lett. a) e
b)».
Quest’ultima disposizione specifica che i prodotti alimentari
preconfezionati, destinati al consumatore, devono contenere, tra l’altro, «la
denominazione di vendita» e «l’elenco degli ingredienti».
Non è, invece,
richiamato l’art. 5 cit. Lo stesso art. 16 precisa (50 comma), infine, che «per
i prodotti della gastronomia» «l’elenco degli ingredienti può essere riportato
su apposito registro o altro sistema equivalente da tenersi bene in vista a
disposizione dell’acquirente ( … )».
2.2. – Da questo quadro normativo
emerge che per i prodotti gastronomici la finalità perseguita dalla legge – la
protezione del consumatore mediante la massima trasparenza nella vendita dei
prodotti alimentari – è già soddisfatta riportando sull’apposito cartello le
indicazioni previste dall’art. 16 e, in particolare (con riferimento alla
specifica questione in esame), l’elenco di tutti gli ingredienti del prodotto
posto in vendita, senza necessità di precisare, altresì, il relativo ordine di
peso decrescente al momento della loro utilizzazione». Va, infatti, considerato,
per un verso, che nessun richiamo testuale all’art. 5 è contenuto nell’art. 16
cit.; per altro verso, che un suo richiamo implicito (come ha ritenuto il
pretore nella decisione impugnata) non sarebbe coerente con il carattere di
completezza della disciplina di cui all’art. 16 cit., dettata per regolare «la
vendita dei prodotti sfusi»; né sarebbe giustificato dalla ratio legis, cui
resta estranea l’esigenza di sottoporre ad un unico identico regime
l’etichettatura dei prodotti alimentari, la loro presentazione e la relativa
pubblicità sia per i prodotti preconfezionati che per quelli non
preconfezionati.
2.3. – Alla stregua di tali argomentazioni il ricorso deve,
dunque, essere accolto. La sentenza impugnata va, conseguentemente,
cassata.
3. – Stante la premessa da cui è partito il pretore (l’essere stati
i prodotti messi in vendita dal ricorrente con l’apposito cartello contenente le
prescrizioni richiamate dall’art. 16) per risolvere la questione sottoposta al
suo esame, in questa sede non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto per
decidere la causa. Il collegio può, dunque, provvedere direttamente nel merito
(art. 384, Il comma, c.p.c.), annullando l’ordinanza opposta.

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