La sicurezza alimentare costituisce un pre-requisito all’immissione sul mercato dei prodotti alimentari e deve venire garantita da ciascun operatore in tutte le fasi da esso gestite. Non sono previste né ammissibili deroghe di sorta, sulla base di norme imperative di legge (di cui al regolamento (CE) 178/2002 e a quelli del “Pacchetto Igiene”). Norme imperative la cui cogenza non può venire derogata neppure mediante accordi contrattuali tra le parti (i quali risultano perciò nulli ai sensi del codice civile, articolo 1418).