Nell’ambito della disciplina sull’igiene degli alimenti di origine animale, l’articolo 4 del regolamento (CE) 853/2004 stabilisce che, in linea di principio, sono soggetti a riconoscimento tutti gli stabilimenti che trattano i prodotti per i quali siano previsti requisiti specifici di igiene all’interno dell’allegato III del medesimo regolamento.
Tra questi alimenti rientrano – per quanto qui rileva – anche i prodotti della pesca, essendo sottoposti, per l’appunto, ai requisiti di igiene definiti dal Capitolo III dell’allegato III.
Pertanto, in termini generali, tutti gli operatori del settore alimentare (Osa) che conducano “imprese alimentari” aventi ad oggetto prodotti della pesca, incluse le attività connesse alla fase di distribuzione, per poter operare dovrebbero ottenere il riconoscimento di propri stabilimenti da parte dell’autorità competente.
Fermo quanto sopra, un’attività di commercializzazione di prodotti della pesca già confezionati e congelati all’origine potrà, tuttavia, essere esentata dal suddetto obbligo qualora essa sia riconducibile alla nozione di “commercio al dettaglio”; con ciò intendendosi, ai sensi dell’articolo 3, punto 7 del regolamento (CE) 178/2002, «la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all’ingrosso».
Per quanto interessa ai fini del quesito, infatti, le attività di commercio al dettaglio – anche laddove vincolate al rispetto dei requisiti di igiene di cui all’allegato III del regolamento (CE) 853/2004 – non sono tenute al previo riconoscimento nei casi seguenti, in forza del combinato disposto dell’articolo 6, paragrafo 2 e dell’articolo 1, paragrafo 5 del medesimo regolamento:
1. quando le attività di commercio al dettaglio sono dirette alla vendita al consumatore finale;
2. quando le attività di commercio al dettaglio sono volte a fornire i prodotti ad altri Osa e ricorra una delle ipotesi indicate di seguito:
i. «le operazioni si limitano al magazzinaggio o al trasporto, nel qual caso si applicano comunque i requisiti specifici di temperatura stabiliti nell’allegato III»;
ii. «la fornitura di alimenti di origine animale è effettuata unicamente da un laboratorio annesso all’esercizio di commercio al dettaglio ad un altro laboratorio annesso all’esercizio di commercio al dettaglio e, conformemente alla legislazione nazionale, tale fornitura costituisce un’attività marginale, localizzata e ristretta».
Sussistendo tali condizioni, l’attività di commercializzazione di prodotti della pesca preimballati dovrebbe poter beneficiare dell’eccezione dall’obbligo di riconoscimento, ad avviso di chi scrive, anche quando gli alimenti siano congelati all’origine e, quindi, debbano essere immagazzinati e trasportati a temperatura controllata.
Una tale interpretazione – desumibile dal testo della norma, che include espressamente anche le attività soggette al rispetto di “requisiti specifici di temperatura” – risulta avallata anche dai principali documenti istituzionali di orientamento.
Ci si riferisce, in primo luogo, al documento della Commissione “Guida all’attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) 853/2004”1, adottato nella sua prima versione il 16 febbraio 2009 e ripetutamente aggiornato negli anni successivi, nella parte in cui, al paragrafo 4.3, precisa come l’esenzione operi anche ai “depositi frigorifero” qualora:
– siano parte integrante di un esercizio al dettaglio, a meno che non sia richiesto il riconoscimento per l’attività di vendita al dettaglio, oppure
– siano a sé stanti ma utilizzati nelle operazioni di commercio all’ingrosso che si limitano al trasporto e al magazzinaggio.
In secondo luogo, a livello nazionale, una conferma si rinviene nelle “Linee guida applicative del regolamento 853/2004/CE”2 adottate in sede di Conferenza Stato-Regioni – e poi recepite dalle varie autorità regionali – in base alle quali “vengono ad ogni modo esclusi dal riconoscimento i depositi frigorifero ed i cash and carry che stoccano o commercializzano esclusivamente prodotti di origine animale confezionati o imballati all’origine”.
Tanto premesso, si rileva tuttavia come le citate Linee guida nazionali – e quindi anche i relativi atti regionali di recepimento -, nel confermare l’esenzione, precisino che i depositi frigorifero, per essere esentati dal riconoscimento, non debbano però svolgere “attività di commercializzazione con altri Paesi comunitari o con Paesi terzi”.
Tale limitazione nazionale all’operatività dell’esenzione – potenzialmente consentita dallo stesso Legislatore unionale3 – a parere di chi scrive dovrebbe potersi intendersi nel senso di escludere soltanto la possibilità, per uno stabilimento non riconosciuto, di fornire i prodotti stoccati in altri Stati membri dell’UE, senza incidere, invece, sulla facoltà di acquistare i prodotti da altri Paesi.
In tal caso, pertanto, lo stabilimento che svolge l’attività descritta del quesito, caratterizzata per l’acquisto dei prodotti dalla Spagna, dovrebbe poter operare in regime di mera “registrazione”.
Tuttavia, l’ambiguità della formulazione dell’inciso riportato nelle Linee guida non consente di respingere a priori, con ragionevole sicurezza, una sua interpretazione in senso più restrittivo, tale da escludere anche la possibilità di rifornirsi da stabilimenti posti in altri Stati membri. Il che, a titolo cautelativo, indurrebbe a consigliare all’operatore di munirsi di riconoscimento, salvo diverso orientamento manifestato dall’Autorità territorialmente competente.
Da ultimo, si precisa che la risposta al quesito potrebbe essere diversa qualora l’Osa svolgesse attività di intermediazione senza entrare nel possesso materiale dei prodotti della pesca. Nel qual caso, in assenza di uno stabilimento di immagazzinamento, ne dovrebbe conseguire la possibilità di operare, in via generalizzata, sulla base della semplice registrazione.
Soluzione, quest’ultima, fatta propria anche dalle Linee guida nazionali sull’igiene dei prodotti della pesca4, in base alle quali “alcune imprese che operano nel campo dell’intermediazione commerciale (brocheraggio) si occupano dei movimenti di prodotti alimentari tra fornitori o tra questi e i dettaglianti, senza che ciò implichi necessariamente la manipolazione dei prodotti alimentari e neppure il loro stoccaggio presso la sede dell’impresa (che può in realtà essere costituita solo da un ufficio) […] l’obbligo di registrazione è applicabile anche per questa tipologia di impresa”.
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NOTE:
1 Documento di lavoro dei servizi della Commissione SANCO/10098/2009, recante “Guida all’attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale” la cui ultima revisione (tuttora pubblicata solo come bozza) risale al 2023.
2 Conferenza Stato-Regioni, Accordo n. rep. 253/CSR del 17 dicembre 2009 relativo a “Linee guida applicative del regolamento 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale”.
3 L’articolo 1, paragrafo 5, lettera c) del regolamento (CE) 853/2004 precisa infatti che “gli Stati membri possono adottare misure nazionali per l’applicazione dei requisiti fissati dal presente regolamento ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio situati nel loro territorio, ai quali esso non si applicherebbe ai sensi delle lettere a) o b)”.
4 Si veda il paragrafo 6.1 delle “Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca”, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni con Intesa n. rep. 195/CSR del 5 novembre 2015.