Prodotti della pesca, il codice Fao Alpha 3 non va trasmesso dal grossista all’attività di ristorazione

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 2/2025

Il codice Fao Alpha 3 deve essere riportato, nella documentazione di accompagnamento del pescato, dalla produzione primaria o anche dai grossisti che riforniscono i ristoranti?

Risposta di: Filippo Castoldi, Medico Veterinario

I requisiti in materia di tracciabilità dei prodotti della pesca disposti dalla normativa unionale, unitamente a quelli relativi alle informazioni che devono essere fornite lungo tutta la filiera, a partire dalla produzione primaria, presentano un livello di complessità certamente superiore a quelli richiesti dalle disposizioni in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, che comunque vanno rispettati anche nel caso dei prodotti ittici.
Tanto per iniziare, le informazioni variano a seconda che vengano raccolte per essere trasmesse agli anelli successivi della filiera, nella fase di produzione primaria o in quelle successive.
Venendo all’oggetto del quesito, l’articolo 58 del regolamento (CE) 1224/09, in materia di tracciabilità, stabilisce che tra le informazioni minime che devono essere fornite mediante dispositivo di etichettatura o il documento commerciale di accompagnamento, posto che sia possibile correlare in modo certo quest’ultimo e la partita in tutte le fasi successive alla produzione primaria, con esclusione della fase vendita al dettaglio, compaia il codice Fao Alpha 3 di ogni specie1.
In fase di vendita al dettaglio, le informazioni che devono essere fornite al consumatore finale o a una collettività sono quelle definite all’articolo 35 del regolamento (CE) 1379/13 e il codice Fao Alpha 3 è sostituito dalla denominazione commerciale della specie e dal suo nome scientifico in chiaro2.
Resta da chiarire se l’esercente di un’attività di ristorazione debba o meno essere considerato un consumatore finale ai fini della fornitura delle informazioni previste. L’articolo 5 del surrichiamato regolamento (UE) 1379/13 stabilisce che allo stesso si applicano le definizioni di cui, tra gli altri, al regolamento (CE) 178/02 e al regolamento (UE) 1169/11. Il regolamento (CE) 178/02 definisce l’attività di commercio al dettaglio come «la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all’ingrosso», mentre il regolamento (UE) 1169/11, in materia di fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, include nella definizione di “collettività” i ristoranti, le mense, le scuole, gli ospedali e le imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale. Alla luce delle disposizioni richiamate, si ritiene, pertanto, che il codice Fao Alpha 3 non rientri tra le informazioni che devono essere trasmesse dal grossista all’esercente di un’attività di ristorazione; tale codice dovrà essere sostituito dalla denominazione commerciale e in latino della specie.
Da ricordare, infine, che l’inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è sanzionata ai sensi del decreto legislativo 4/2012 che, all’articolo 11.4, dispone che la violazione degli obblighi in materia di «etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio» sia punita con un’ammenda da € 750 a € 4.500, oltre alla sanzione amministrazione amministrativa accessoria della confisca del pescato (articolo 12.1).

NOTE:

1 Per i non addetti ai lavori, il codice Fao Alpha 3 è costituito da tre lettere che identificano la famiglia, il genere e la specie. Per esempio, il Canestrello (Chlamys varia) viene identificato con il codice Vsc, la cozza o mitilo (Mytilus galloprovincialis) con il codice Msm, il totano (Illex coindetii) con Sqm, l’acciuga o alice (Engraulis encrasicolus) con Anw e la spigola o branzino (Dicentrarchus labrax) con il codice Bss.

2 Le denominazioni commerciali e il nome scientifico delle diverse specie sono codificate, nel nostro Paese, dal decreto ministeriale del 22 settembre 2017.

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