Il carbone vegetale, come rilevato nel quesito, rientra nel novero degli additivi alimentari autorizzati dal regolamento (CE) 1333/2008.
In particolare, ai sensi dell’allegato II, parte B, la sostanza viene identificata con il numero E 153 e ricondotta alla categoria funzionale dei “coloranti”, ossia, delle «sostanze che conferiscono un colore a un alimento o ne restituiscono la colorazione originaria, e includono componenti naturali degli alimenti e altri elementi di origine naturale, normalmente non consumati come alimento né usati come ingrediente tipico degli alimenti». La successiva parte C dell’allegato lo include, inoltre, all’interno del “Gruppo II: coloranti alimentari autorizzati quantum satis”.
Le possibilità d’impiego di tale additivo negli alimenti sono stabilite nell’allegato II, parte E del regolamento. Dal suo esame emerge che, in relazione alla categoria 07 dei “prodotti da forno”, il carbone vegetale viene consentito soltanto per la sotto-categoria 07.2 dei “Prodotti da forno fini”, escludendo invece il suo uso per la sotto-categoria 07.1 “Pane e panini”.
Al riguardo, si evidenzia come il regolamento (CE) 1333/2008 non fornisca specifiche definizioni per le singole categorie di alimenti, che rimangono quindi identificate solo in termini generici e sintetici.
Di conseguenza, con riferimento al quesito in esame, non risulta possibile definire a priori, con obiettiva certezza, un elenco tassativo dei prodotti qualificabili come “Pane e panini” e come “Prodotti da forno fini” nell’ottica della normativa qui in esame. Tanto più che, per quanto noto allo scrivente, neppure la Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella sua funzione di interprete della legislazione unionale, ha avuto occasione, ad oggi, di precisare i confini delle suddette sotto-categorie.
Fermo quanto sopra, indicazioni utili a chiarire la portata delle previsioni normative possono, comunque, essere rinvenute nel “Documento di orientamento che descrive le categorie di alimenti della parte E dell’allegato II del regolamento (CE) 1333/2008 sugli additivi alimentari”, appositamente elaborato dai servizi della Commissione europea ed aggiornato, da ultimo, al mese di luglio 2024.
Al suo interno viene infatti esplicitata, con maggiore dettaglio, la portata delle due sotto-categorie in cui si articolano i “prodotti da forno”, stabilendo che:
• in merito alla sotto-categoria 07.1 “Pane e panini”, essa “comprende tutti i prodotti da forno ordinari come il pane (ad esempio pane di frumento, pane di segale, pane integrale, pane multicereali, pane al malto, pane di pumpernickel), i panini (panini per hamburger, panini integrali, panini al latte), i bagel, il pane pita, le tortillas messicane e i pani al vapore. Questa categoria comprende prodotti a base di pane, ad esempio crostini, ripieni di pane, impasti preparati (esclusi i preimpasti e gli impasti che rientrano nella categoria 6.6)”;
• tra i “Prodotti da forno fini” (categoria 07.2) andrebbero, invece, inseriti «prodotti dolci e salati, compresi gli impasti preparati per la loro preparazione, come biscotti, torte, muffin, ciambelle, biscotti, fette biscottate, barrette di cereali, pasticcini, torte, focaccine, cornetti, cialde, crumpet, frittelle, pan di zenzero, éclair, croissant, nonché prodotti non zuccherati come cracker, pane croccante e sostituti del pane. In questa categoria, un cracker è un biscotto secco (prodotto da forno a base di farina di cereali), ad esempio cracker di soda, patatine di segale, matzo».
Volendo attenersi ai predetti chiarimenti della Commissione, ad avviso di chi scrive, i prodotti da forno elencati nel quesito potrebbero essere qualificati come segue:
• il “bun (panino al latte)” nella sotto-categoria “Pani e panini”, per la quale è precluso l’impiego di carbone vegetale quale additivo;
• i “dolci lievitati”, nonché i “cracker, grissini, torte, biscotti e snack salati” nella distinta sotto-categoria dei “Prodotti da forno fini”, per i quali l’uso dell’additivo è, invece, ammesso.
Maggiore incertezza sussiste in merito alla “pizza”, non inquadrata espressamente nel documento di orientamento della Commissione ma il cui impasto di base potrebbe, potenzialmente, essere ricondotto ai “prodotti da forno ordinari” citati nella descrizione della sotto-categoria “Pani e panini”. Di conseguenza, cautelativamente, lo scrivente consiglia di evitare l’aggiunta del carbone vegetale all’impasto della pizza in funzione di additivo.
Fermo quanto sopra, si ritiene utile segnalare anche la posizione assunta nella nota prot. 47415 del 22 dicembre 2015 del Ministero della Salute – Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, in cui si afferma che i “prodotti da forno fini”, conseguentemente all’aggiunta del colorante in esame – nei casi in cui essa sia consentita – non dovrebbero poter recare alcun “riferimento al pane nell’etichettatura, presentazione e pubblicità”.
Per altro verso, è opportuno precisare che il divieto d’uso dell’additivo E 153 nei prodotti della sotto-categoria “Pane e panini” sussiste, comunque, a prescindere dalla denominazione effettivamente usata nell’etichettatura dell’alimento. Come chiarito dalla Corte di Cassazione penale nella sentenza 19 giugno 2019, n. 27282, il divieto si estende infatti anche a tutti i prodotti da forno che, seppure privi di riferimenti al “pane” nella loro etichettatura, risultino però “identici al pane avendone gli ingredienti e la forma”.
Da ultimo, si rileva che la presenza dell’additivo carbone vegetale negli alimenti della sotto-categoria “Pane e panini” neppure potrebbe essere giustificata in virtù del principio del “trasferimento” (ossia, in conseguenza dell’uso legittimo del colorante in uno degli ingredienti impiegati nel processo di panificazione). Tale possibilità, seppure ammessa in via generale dall’articolo 18, lettera a) del regolamento (CE) 1333/2008, è infatti espressamente esclusa per “pane e prodotti simili”, ai sensi del punto 2.8 dell’allegato II, Parte A.