Il regolamento (UE) 1379/2013, relativo all’Organizzazione Comune dei Mercati (Ocm) nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, all’articolo 35 definisce specifici obblighi informativi nei confronti dei consumatori, ad integrazione delle regole generali contenute nel regolamento (UE) 1169/2011.
Le indicazioni supplementari richieste dall’Ocm, in particolare, si identificano nel seguente elenco:
a) la denominazione commerciale della specie ed il suo nome scientifico;
b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini “[…] pescato […]” o “[…] pescato in acque dolci […]” o “[…] allevato […]”;
c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci;
d) se il prodotto è stato scongelato;
e) il termine minimo di conservazione, se appropriato.
La fornitura di tali informazioni, inoltre, deve avvenire mediante un contrassegno o un’etichetta adeguati, in caso di prodotti preimballati, oppure a mezzo di “informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster”, in caso di prodotti non preimballati.
Tanto premesso, occorre precisare che la suddetta disciplina – ai sensi dello stesso articolo 35 e dell’allegato I del regolamento – trova applicazione esclusivamente nei confronti dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura corrispondenti ai codici di nomenclatura combinata (NC) sotto riportati:
• NC 0301 Pesci vivi;
• NC 0302 Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304;
• NC 0303 Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304;
• NC 0304 Filetti di pesce ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati;
• NC 0305 Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce, atti all’alimentazione umana;
• NC 0306 Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana;
• NC 0307 Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana;
• NC 1212 20 00 Alghe.
Pertanto, in linea generale, il parametro per valutare se un prodotto ricada o meno nel campo di applicazione delle regole di etichettatura in esame è rappresentato dalle norme unionali sulla nomenclatura delle merci, attualmente stabilite dal regolamento (CEE) 2658/87. Un ulteriore supporto a tal fine è stato fornito dalla Commissione europea, attraverso il documento 2019/C 119/01, recante “note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea”.
Per quanto concerne gli specifici prodotti rappresentati nel quesito (preparazioni di prodotti della pesca non cotti, costituite da pesce fresco o congelato aggiunto ad altri ingredienti e/o additivi), ad avviso di chi scrive non si rinvengono, però, indicazioni puntuali e dirimenti all’interno degli atti citati in precedenza.
Sul punto, tuttavia, ha avuto modo di prendere posizione la giurisprudenza italiana, con due concordanti pronunce rese, rispettivamente, dal Tribunale di Udine (sentenza del 3 settembre 2019, n. 834) e del Tribunale di Sassari (sentenza del 13 luglio 2021, n. 772).
In entrambi i casi, in particolare, è stato affermato che le uniche “preparazioni” escluse dagli obblighi di etichettatura sono quelle contenenti prodotti della pesca già trasformati, ad esempio mediante cottura, o comunque sottoposti a procedimenti diversi da quelli previsti nel Capitolo 3 della nomenclatura combinata (ossia, nelle voci 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306 e 0307 già in precedenza citate).
Diversamente, nel caso di “prodotti della pesca preparati, per esempio affettati, sfilettati o tritati, anche se uniti ad altri ingredienti, non sottoposti a un trattamento di trasformazione, ma solamente conservati mediante il freddo (refrigerati o congelati), rientrando gli stessi nei codici di nomenclatura combinata citati dal regolamento (CE) 104/2000 [oggi, regolamento (UE) 1379/2013, n.d.r.], si ritiene che trovi piena applicabilità il regolamento stesso, con il conseguente obbligo di riportare in etichettatura come ingrediente, anziché la generica indicazione di categoria “pesce”, il nome della specie ittica, il metodo di produzione (pesca o allevamento) e la zona di cattura” (Tribunale di Sassari, sentenza n. 772/2021).
Preso atto di tale posizione giurisprudenziale, a titolo cautelativo lo scrivente non può che consigliare, in sede di predisposizione delle informazioni ai consumatori per i prodotti composti oggetto del quesito, siano essi venduti come preimballati o non preimballati, la fornitura di tutte le indicazioni prescritte dall’articolo 35 del regolamento (UE) 1379/2013.
Al riguardo, è comunque opportuno ricordare che, per espressa previsione normativa, l’informazione sullo stato “scongelato” del prodotto non si applica:
a) agli ingredienti presenti nel prodotto finito;
b) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;
c) ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all’allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) 853/2004;
d) ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o ad una combinazione di uno di questi processi.