L’articolo 3 del regolamento (CE) 178/02 definisce il commercio al dettaglio come «la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all’ingrosso».
Ai sensi della normativa comunitaria, gli “esercizi di ristorazione” rientrano quindi tra le attività di commercio al dettaglio. In linea generale, la fornitura degli alimenti di origine animale, per i quali l’allegato III al regolamento (CE) 853/04 stabilisce dei requisiti (e tra questi, alla Sezione 7, rientrano i molluschi bivalvi vivi), agli esercizi del commercio al dettaglio deve essere effettuata a partire da uno stabilimento in possesso di riconoscimento per la specifica attività, nel caso specifico da uno stabilimento riconosciuto per l’attività di Centro di spedizione molluschi (CSM).
A fronte di questo principio generale, il regolamento (CE) 853/2004 prevede la possibilità che anche un esercizio al commercio al dettaglio possa rifornire un altro esercizio al commercio al dettaglio nel caso in cui «tale fornitura costituisce un’attività marginale, localizzata e ristretta» (articolo 1.4). Lo stesso regolamento prevede che gli Stati membri adottino norme nazionali al fine di definire le condizioni per dare corso alla deroga sopra richiamata. L’Italia, con l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome relativo alle Linee guida applicative del regolamento (CE) 853/04 del 17 dicembre 2009, ha disciplinato la materia, disponendo che l’ambito “localizzato” sia riferito alla Provincia nelle quale si trova l’esercizio commerciale e alle Province contermini. Non sono state date invece indicazioni quanto agli altri requisiti regolamentari (cioè che la cessione costituisca un’attività “marginale e ristretta”).
Quanto alla reimmissione in acqua dei molluschi provenienti da un Centro di spedizione molluschi in attesa della vendita al consumatore, tale pratica è, in via generale, vietata («Una volta imballati per la vendita al dettaglio e usciti dal centro di spedizione, i molluschi bivalvi vivi non devono essere immersi nuovamente in acqua o aspersi d’acqua», recita il regolamento (CE) 853/2004, allegato III, Sezione 7, Capitolo VIII, punto 2), a meno che i molluschi, provenienti da un CSM riconosciuto, vengano immessi in acqua presso un altro CSM riconosciuto.
Quanto prospettato da lettore è quindi possibile nel caso in cui l’impianto per il mantenimento dei molluschi in acqua sia situato in uno stabilimento riconosciuto come CSM, nel qual caso, peraltro, dovrà rispettare tutti i requisiti, sia strutturali sia operativi, previsti per questi stabilimenti.