Il regolamento (CE) 852/2004 prevede che gli stabilimenti del settore alimentare debbano essere iscritti in un apposito registro per consentire alle autorità competenti di effettuare in modo efficace i controlli ufficiali.
Detto regolamento interessa tutte quelle attività del settore alimentare in cui esistono fasi (anche singole) di produzione, trasformazione, trasporto, somministrazione, vendita di un alimento (ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004, dell’articolo 9 del regolamento (CE) 183/2005 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) 1069/2009) nonché le attività che trattano prodotti di origine animale.
Secondo le informazioni disponibili, l’azienda in oggetto produce confezioni a destinazione alimentare impiegando azoto per scopi tecnologici. Tuttavia, al suo interno non circolerebbero alimenti pertanto non è soggetta a obbligo di registrazione secondo quanto prescritto dal regolamento (CE) 852/2004.