Packaging e registrazione dell’azienda produttrice

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 1/2021

Un’azienda produce packaging per alimenti ed utilizza l’azoto al termine del processo produttivo, con scopo tecnologico di inertizzazione del packaging stesso e di eliminazione dell’ossigeno. Nel caso in cui installi un impianto di autoproduzione di azoto alimentare E941 con relativi serbatoi di stoccaggio, deve registrarsi secondo il regolamento (CE) 852/2004? Si precisa che all’interno dell’azienda non vi sono alimenti che entrano in contatto con l’azoto.

Risposta di: Luca Foltran, Esperto di Packaging e Moca

Il regolamento (CE) 852/2004 prevede che gli stabilimenti del settore alimentare debbano essere iscritti in un apposito registro per consentire alle autorità competenti di effettuare in modo efficace i controlli ufficiali.
Detto regolamento interessa tutte quelle attività del settore alimentare in cui esistono fasi (anche singole) di produzione, trasformazione, trasporto, somministrazione, vendita di un alimento (ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004, dell’articolo 9 del regolamento (CE) 183/2005 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) 1069/2009) nonché le attività che trattano prodotti di origine animale.
Secondo le informazioni disponibili, l’azienda in oggetto produce confezioni a destinazione alimentare impiegando azoto per scopi tecnologici. Tuttavia, al suo interno non circolerebbero alimenti pertanto non è soggetta a obbligo di registrazione secondo quanto prescritto dal regolamento (CE) 852/2004.

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