Come noto, le norme in materia di igiene della produzione e della commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (MBV) sono stabilite dal regolamento (CE) 853/04 e successive modifiche e integrazioni (l’ultima modifica, al momento in cui si scrive (ottobre 2021), è stata apportata dal regolamento (UE) 2021/1374). In particolare, le disposizioni e i requisiti specifici in materia di MBV possono essere trovati alla Sezione VII dell’allegato III allo stesso regolamento che, a seguito delle modifiche intervenute con il regolamento (UE) 2021/1374 sopra richiamato ha previsto una nuova tipologia di operatore potenzialmente coinvolto nella filiera dei MBV: l'”operatore intermedio”, definito come: «un operatore del settore alimentare, compresi i commercianti, diverso dal primo fornitore, provvisto o meno di locali, che svolge le proprie attività tra le zone di produzione, le zone di stabulazione o gli stabilimenti». L’operatore intermedio può non essere soggetto a riconoscimento (potrebbe non avere il controllo diretto di alcuno stabilimento, «provvisto o meno di locali»), nel qual caso deve notificare la propria attività ai fini della registrazione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) 852/04. Quando invece presso i locali a sua diposizione sia dotato di un deposito frigorifero oppure proceda al raggruppamento o suddivisione di lotti di MBV o ne effettui la rifinitura o la nuova immersione, lo stabilimento dovrà essere preventivamente riconosciuto dall’autorità competente (allegato III, sezione VII, capitolo I, punto 8).
Quindi, nel caso in cui lo stabilimento A operi come intermediario acquistando dei MBV destinati allo stabilimento B per esservi depurati prima di tornare allo stesso stabilimento A, quest’ultimo agisce in qualità di “operatore intermedio” (o “broker”) e dovrà quindi comunicare questa sua attività all’autorità territorialmente competente. Questo sia nel caso in cui il prodotto transiti per lo stabilimento A, sia che arrivi direttamente allo stabilimento B. Lo stesso nel caso in cui lo stabilimento A acquisti prodotti da zone di produzione classificate “B” o “C” per cederle a un secondo stabilimento, di depurazione, nel primo caso, di trasformazione, nel secondo.