Gli operatori del settore alimentare, nell’utilizzo di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (Moca), sono tenuti ad adeguare la propria attività, innanzitutto, alla specifica disciplina stabilita per la materia, imperniata sul regolamento (CE) 1935/2004.
Di conseguenza, come previsto dall’articolo 3 del citato testo normativo, gli Osa possono impiegare esclusivamente Moca prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione, tali da assicurare che gli stessi non trasferiscano, ai prodotti alimentari, componenti in quantità tale da:
a) costituire un pericolo per la salute umana;
b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.
In termini generali, si ricorda, inoltre, che i Moca detenuti devono essere adeguatamente etichettati ai sensi dell’articolo 15 del regolamento, nonché corredati dalla dichiarazione di conformità richiesta dall’articolo 16 e gestiti nel rispetto dei requisiti di rintracciabilità all’articolo 17.
Tutto ciò, fermo restando il rispetto delle ulteriori regole definite a livello nazionale, nel decreto del Presidente della Repubblica 777/1982, nonché delle buone pratiche di fabbricazione illustrate dal regolamento (CE) 2023/2006 e delle disposizioni, unionali e statali, dedicate alle specifiche categorie di materiali ed oggetti.
Per le violazioni della normativa richiamata in precedenza è stato istituito un apposito sistema di sanzioni amministrative, definito dal decreto legislativo 29/2017, operante – per quanto qui rileva – non solo nei confronti degli operatori che producono o immettono i Moca sul mercato, ma, altresì, degli “utilizzatori” dei materiali ed oggetti, essendo tale categoria esplicitamente citata all’interno delle singole disposizioni sanzionatorie.
Il che risulta, del resto, coerente con la previsione dell’articolo 5-bis del già citato decreto del Presidente della Repubblica 777/1982, in cui si stabilisce che l’utilizzazione in sede industriale o commerciale dei Moca è subordinata al preventivo accertamento della loro conformità alle norme, nonché all’idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati.
Pertanto, attenendosi all’esempio fornito nel quesito, un ristoratore che utilizzi Moca non idonei, in quanto non conformi ai principi generali dell’articolo 3 del regolamento (CE) 1935/2004, ad avviso di chi scrive potrebbe, potenzialmente, essere assoggettato ad una delle sanzioni contemplate dall’articolo 2 del decreto legislativo 29/2017, in base al quale:
• l’utilizzo di materiali o oggetti che, in violazione dell’articolo 3, lettera a) del regolamento, trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a 80.000;
• l’utilizzo di materiali ed oggetti che, in violazione dell’articolo 3, lettera b), trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da comportare una violazione dei limiti di migrazione globale laddove previsti o, qualora non previsti, il mancato rispetto delle norme di buona fabbricazione della loro composizione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 7.500 a 60.000;
• l’utilizzo di materiali ed oggetti che, in violazione dell’articolo 3, lettera c), trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a 27.000.
Al riguardo, occorre comunque tenere conto che le violazioni di lieve entità, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 29/2017, beneficiano dell’istituto della diffida, mediante il quale l’illecito amministrativo può essere estinto a seguito di un intervento di “regolarizzazione” ad opera del trasgressore.
Al contempo, va tuttavia evidenziato come le citate disposizioni sanzionatorie amministrative facciano salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali, che potrebbero configurarsi, esemplificativamente, nell’ipotesi in cui si verificasse l’effettiva migrazione di componenti dei Moca negli alimenti. Tale fattispecie, determinando una variazione della composizione naturale dell’alimento, sarebbe infatti potenzialmente riconducibile alla contravvenzione di cui all’articolo 5, lettera a) della legge 283/1962, punita con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da € 309 a 30.987.
Fermo quanto sopra, occorre inoltre considerare che, nell’esercizio di un’impresa alimentare, i Moca devono essere, comunque, gestiti nel rispetto della normativa in materia di igiene alimentare, nell’ambito della quale assumono rilievo, in particolare, i seguenti requisiti generali individuati dall’allegato II del regolamento (CE) 852/2004:
• i materiali, le apparecchiature e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono essere costruiti in materiale tale da rendere minimi i rischi di contaminazione (capitolo V, punto 1);
• gli alimenti devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati (capitolo IX, punto 3);
• i materiali di cui sono composti il confezionamento e l’imballaggio degli alimenti non devono costituire una fonte di contaminazione (capitolo X, punto 1).
Il mancato rispetto dei citati requisiti è, anch’esso, assoggettato a puntuali sanzioni amministrative, consistenti, in tal caso, nel pagamento di una somma da € 500 a 3.000, ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 196/2007, salva l’operatività della diffida di cui al successivo comma 7 del medesimo articolo.
La sanzione amministrativa pecuniaria citata da ultimo, a titolo esemplificativo, potrebbe rilevare nel caso di un operatore che, pur avvalendosi di Moca originariamente conformi alla normativa di settore, omettesse di mantenere gli stessi in condizioni idonee al contatto con gli alimenti, utilizzandoli in uno stato di usura tale da esporre i prodotti alimentari a possibili contaminazioni.