Moca, modifiche normative e regole transitorie

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 5/2025

Le modifiche al regolamento (UE) 10/2011 agiscono retroattivamente sui materiali acquistati dalle aziende alimentari precedentemente a tali modifiche? Ad esempio, nel caso di un bin plastico acquistato il 1° gennaio 2020 con certificato di conformità relativo alla data di produzione (31 dicembre 2019) e per il quale si preveda un utilizzo prolungato negli anni (riuso), come ci si deve comportare in seguito alle modifiche intervenute? Deve essere richiesta la conformità al regolamento modificato? E il bin plastico dovrebbe essere dismesso, se non fosse più conforme a tale regolamento?

Risposta di: Stefano Senatore, Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

Il regolamento (UE) 10/2011, nel quale sono stabilite norme specifiche per i Moca di materia plastica, nel corso degli atti è stato interessato da numerosi interventi di modifica.
In termini generali, ogni atto emendativo che abbia introdotto requisiti più rigorosi rispetto a quelli precedenti ha anche, contestualmente, definito un apposito regime transitorio per i Moca già realizzati in conformità alle norme previgenti. In forza di tali regimi transitori, tendenzialmente, è sempre stata prevista la possibilità di continuare ad immettere sul mercato i Moca già immessi, per la prima volta, sul mercato prima della data di applicazione dei nuovi obblighi, in alcuni casi, entro un determinato termine massimo e, in altri casi, sino ad esaurimento delle scorte senza limiti temporali.
Regole transitorie di questo tipo sono state previste, per quanto qui rileva, dai seguenti regolamenti di modifica intervenuti dal 2020 ad oggi:

• il regolamento (UE) 2020/1245, il cui articolo 2 ha stabilito che i Moca di materia plastica «conformi al regolamento (UE) n. 10/2011 nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e immessi per la prima volta sul mercato prima del 23 marzo 2021 possono continuare a essere immessi sul mercato fino al 23 settembre 2022 e rimanere sul mercato fino ad esaurimento delle scorte»;
• il regolamento (UE) 2023/1442, il cui articolo 2 ha stabilito che i Moca di materia plastica «conformi al regolamento (UE) n. 10/2011 nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore del presente regolamento che sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° febbraio 2025 possono rimanere sul mercato fino a esaurimento delle scorte»;
• il regolamento (UE) 2024/3190, il cui articolo 12 ha stabilito che gli oggetti finali ad uso ripetuto «fabbricati utilizzando il BPA, conformi alle norme applicabili prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ma non conformi alle norme del presente regolamento possono essere immessi per la prima volta sul mercato fino al 20 luglio 2026» o, se utilizzati come apparecchiature professionali di produzione alimentare, «possono essere immessi per la prima volta sul mercato fino al 20 gennaio 2028». La disposizione ha aggiunto, peraltro, che i suddetti oggetti «che sono stati immessi per la prima volta sul mercato a norma dei paragrafi 1 e 2 possono rimanere sul mercato al più tardi fino al 20 gennaio 2029»;
• infine, il regolamento (UE) 2025/351, il cui articolo 4 ha previsto che i Moca di materia plastica «conformi al regolamento (UE) 10/2011, nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, e a qualsiasi altra normativa pertinente dell’Unione, che sono stati immessi per la prima volta sul mercato prima del 16 settembre 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato fino all’esaurimento delle scorte”.

Si precisa che, ai fini dell’applicazione dei regimi transitori citati sopra, un Moca si intende “immesso sul mercato” – secondo l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) 1935/2004 – quando sia detenuto a scopo di vendita (comprese l’offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione), nonché quando sia venduto, distribuito o, comunque, oggetto di altre forme di cessione.
Pertanto, nel caso prospettato esemplificativamente nel quesito, il Moca immesso per la prima volta sul mercato in data 1° gennaio 2020, anche se non conforme rispetto ai nuovi requisiti sopravvenuti, potrà continuare ad essere immesso sul mercato alla data odierna e sino a:

• il completo esaurimento delle scorte, senza alcun limite di tempo massimo, nel caso in cui il Moca non sia conforme ai requisiti introdotti dai su citati regolamenti (UE) 2020/1245, 2023/1442 e 2025/351;
• lo scadere del termine del 20 gennaio 2029, nel caso in cui il Moca non risulti, invece, conforme al regolamento (UE) 2024/3190.

Ad avviso di chi scrive, inoltre, gli operatori del settore alimentare che abbiano acquisito la disponibilità di un Moca durante i suddetti regimi transitori, per coerenza logica, dovrebbero essere legittimati ad utilizzarlo per tutta la durata del medesimo regime se non, addirittura, dopo la scadenza del suo termine.
La stessa Commissione europea, del resto, ha preso posizione in questo senso nel 2014, nell’ambito delle sue linee guida sull’applicazione del regolamento (UE) 10/20111 (anche tale testo normativo prevedeva, difatti, un regime transitorio a seguito della propria entrata in applicazione, di contenuto analogo a quelli contemplati dai più recenti atti normativi citati in precedenza). Nello specifico, al paragrafo 7.3 del documento di orientamento, la Commissione confermava espressamente la possibilità, per gli operatori del settore alimentare che avessero acquisito i Moca durante il regime transitorio, di utilizzare gli stessi anche dopo il relativo termine, “fino ad esaurimento delle scorte”.

 

NOTE:

1 Ci si riferisce al documento denominato “Orientamenti dell’Unione sul regolamento (UE) 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari”, del 21 febbraio 2014.

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