Moca e obbligo di notifica degli stabilimenti all’autorità competente

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 8/2023

Un’azienda che produce e confeziona prodotti a base di carne dispone del riconoscimento, secondo il regolamento (CE) 853/2004, come stabilimento di trasformazione (sezione VI, allegato III). Tali prodotti vengono confezionati in un imballaggio primario ottenuto mediante due film plastici. Un primo film è soggetto a termoformatura, nel senso che viene utilizzato per produrre una vaschetta, il secondo viene invece termosaldato sopra al primo. È necessario che l’azienda sia anche registrata, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 29/2017, per le attività di deposito di Moca (i due tipi di film plastici), termofusione e termosaldatura che effettua?

Risposta di: Filippo Castoldi, Medico Veterinario

La pubblicazione del decreto legislativo 29/2017 “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) 1935/2004, 1895/2005, 2023/2006, 282/2008, 450/2009 e 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti, ha suscitato non poche incertezze, non solo presso gli operatori economici responsabili dell’attuazione dei requisiti stabiliti dai regolamenti comunitari richiamati, ma anche presso le stesse autorità competenti chiamate a verificare il rispetto degli stessi obblighi. Il problema, in particolare, riguarda l’assoggettamento all’obbligo di notifica all’autorità competente, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo, degli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006, per permettere l’esecuzione dei controlli ufficiali, ai sensi del regolamento (CE) 882/04 (oggi regolamento (UE) 2017/625), sull’applicazione delle buone pratiche di fabbricazione (Gmp) per i gruppi di materiali e di oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, come disciplinate dal regolamento (CE) 1935/04.
È a questo regolamento, quindi, che bisogna fare riferimento al fine di identificare gli operatori assoggettati agli obblighi in materia di applicazione delle Gmp, ossia gli operatori economici che impiegano «materiali e oggetti, allo stato di prodotti finiti:

a) che sono destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari;
b) che sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a tal fine; o
c) di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d’impiego normali o prevedibili»2.

Posto, quindi, che qualunque operatore che impieghi materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti deve applicare le buone prassi di fabbricazione di cui al regolamento (CE) 1935/04, è necessario che l’autorità competente disponga delle informazioni necessarie al fine di pianificare e condurre gli opportuni controlli ufficiali, informazioni che devono essere comunicate dallo stesso operatore, come prescritto dall’articolo 6 del decreto legislativo 29/20173.
Circa la modalità di comunicazione delle informazioni richieste, il decreto prevede che possano, se del caso, essere trasmesse unitamente alla domanda di riconoscimento dello stabilimento ai sensi del regolamento (CE) 853/04 (articolo 6.2). In assenza di indicazioni più dettagliate, la segnalazione dell’impiego dei materiali di confezionamento e delle modalità del loro impiego (si ritiene che la termoformatura possa essere assimilata a un processo di trasformazione in quanto l’applicazione del calore potrebbe portare modifiche sostanziali del materiale plastico impiegato) potrà essere effettuata per mezzo della relazione tecnica che accompagna la domanda di riconoscimento.
Considerato, infine, che i controlli ufficiali sullo stabilimento potrebbero, per altro, venire condotti da personale afferente sia al Servizio Veterinario (per le attività di cui all’allegato III al regolamento (CE) 853/04, Sezione VI) sia al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (per l’attività di gestione dei materiali di confezionamento), potrebbe essere consigliabile verificare presso l’autorità territorialmente competente che le informazioni trasmesse siano pervenute al servizio competente, evitando eventuali contestazioni.

 

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