Secondo quanto previsto dal regolamento europeo 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari”, i materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con il prodotto alimentare al momento dell’immissione sul mercato devono essere corredati, ove necessario, da «speciali istruzioni da osservare per garantirne un impiego sicuro e adeguato».
Nel caso di specie, considerando che l’oggetto è corredato da dichiarazione di conformità (e quindi di fatto già legalmente idoneo ad entrare in contatto con sostanze d’uso alimentare), le operazioni necessarie per renderlo fruibile (per esempio, l’eventuale pulizia prima dell’uso) diventano a tutti gli effetti “istruzioni”.
Il compito dell’utilizzatore, in questo contesto, non risiederà nel valutare le operazioni necessarie per un uso adeguato, bensì nel seguire le istruzioni fornite dal produttore ed effettuare eventuali operazioni suggerite/raccomandate.
Ciò vale considerando il termine “utilizzatore” nel senso più ampio del termine ovvero sia che si tratti di consumatore finale (vendita al dettaglio di un MOCA, come nel caso di una borraccia o di un contenitore ad uso alimentare) sia nel caso di un’azienda alimentare che acquisti un imballaggio o di un assemblatore (azienda che acquista diverse componenti finite, successivamente montate per realizzare un unico manufatto, come un’affettatrice o una macchina per caffè).
Nel caso di vendita al dettaglio, le istruzioni dovranno essere chiaramente visibili, nonché interpretabili da parte del consumatore, sull’oggetto oppure su etichette poste sull’oggetto o sul suo imballaggio.
Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, oltre alle opzioni di cui sopra, le istruzioni possono anche essere veicolate all’utilizzatore ponendole su documenti di accompagnamento.