La misurazione della lunghezza del novellame è operazione meramente
materiale che non richiede l’intervento del difensore.
Il limite di
tolleranza del 10% nella detenzione di novellame, fissato dalla normativa
nazionale, deve essere disapplicato dal giudice in quanto in contrasto con la
regolamentazione comunitaria.
La sentenza di legittimità che
commentiamo si segnala per la varietà delle questioni affrontate, che spaziano
dal diritto penale sostanziale a quello processuale, fino ad attingere il
delicato profilo dei rapporti tra disciplina interna e normativa comunitaria. Il
caso occorso ha riguardato una grossa partita di pescato (352 kg di vongole
lupini), sequestrata dalla Capitaneria di porto su di un autocarro, che
trasportava i molluschi irregolari, non conformi quanto a dimensioni consentite,
in contrasto con l’art. 15 della legge 963/1965. È risaputo che le disposizioni
che portarono alla condanna dell’amministratore della società proprietaria della
merce mirano a salvaguardare la fauna ittica, nella specie sotto il profilo
dello stato di sviluppo del pescato, onde evitare che vengano catturati e messi
in commercio animali troppo giovani, in modo da ingenerare il rischio di
comprometterne il naturale ciclo riproduttivo.
Un primo motivo di ricorso
rivendicava la nullità dell’operato della polizia giudiziaria nella misurazione
del pescato, tacciata di essere avvenuta senza il rispetto del contraddittorio
con la difesa. Senza entrare troppo nel dettaglio tecnico delle disposizioni
processuali coinvolte, ci limitiamo a ricordare che, da una parte, la Corte ha
opposto l’applicabilità dell’art. 354 del codice di procedura penale, che
consente alla polizia giudiziaria di intervenire anche senza la presenza del
pubblico ministero in situazioni di urgenza, e proprio per tale ragione esclude
che debba essere preventivamente avvisato un difensore, anche se gli conferisce
la facoltà (non l’obbligo) di intervenire (ma senza che ciò possa pregiudicare
la rapidità con cui la polizia giudiziaria è autorizzata a operare in quelle
situazioni di emergenza). E sicuramente si versava in una condizione di tal
fatta, poiché il pescato non conforme doveva essere reimmesso tempestivamente in
mare.
Dall’altra, i giudici romani hanno ribadito che l’operazione di
misurazione dei molluschi era avvenuta legittimamente da parte della polizia
giudiziaria, senza la necessità della nomina di un consulente tecnico, poiché
non si trattava di eseguire un accertamento tecnico che richiedesse una speciale
professionalità, ma semplicemente di compiere una operazione materiale,
effettuata con apposita attrezzatura, che dava garanzia di correttezza e
affidabilità della misurazione stessa (tra l’altro confermata dalla
documentazione fotografica prodotta nella circostanza). Ne conseguiva che il
verbale di sequestro non incorreva in alcuna nullità o inutilizzabilità (per
presunta violazione dei diritti della difesa), sicché validamente era stato
posto a base della condanna alla pena, invero modesta, di 2.500 euro di ammenda
(anche se il vero “danno” causato all’imputato era stata la perdita della merce.
In effetti, ciò che molte volte in casi del genere è paventato dal trasgressore
è più la perdita economica che le, in genere leggere, sanzioni penali, le quali
– perciò – conservano una loro deterrenza non tanto in sé quanto per gli
“effetti collaterali” che sono in grado di produrre, peraltro del tutto
legittimamente quando c’è il reato).
L'”attacco” della difesa alla sentenza
di primo grado era a tutto campo e veniva così contestato anche l’elemento
soggettivo del reato. Conclusione proscioglitiva, invero, difficile da
sostenere, poiché le contravvenzioni (quali quella addebitata) sono reati
colposi, che sono integrati sul piano psicologico dalla negligenza,
dall’imperizia o dall’imprudenza. Certamente taluna o più di queste mancanze si
era consumata nell’occasione, a fronte di merce che per ben l’80% era
irregolare. Come ha osservato la Corte: “L’entità dei molluschi inferiori alle
dimensioni consentite dimostra, inequivocabilmente, che i controlli non venivano
effettuati o venivano effettuati in modo superficiale, per cui non può essere
invocata la buona fede”. Né poteva essere invocata l’ignoranza della specifica
normativa interna o comunitaria, non foss’altro perché un operatore del settore
ittico doveva necessariamente conoscerla, farla propria e osservarla.
Da
ultimo la Corte affronta, seppure sinteticamente, la questione dei rapporti tra
diritto nazionale e disciplina comunitaria, per riaffermare – dopo un breve
excursus che rimonta fino alla famosa sentenza n. 170/1984 della Corte
costituzionale – che la legge interna deve cedere a quella comunitaria quando è
con essa in contraddizione. Nella specie, il regolamento CE 1624/1994 non
prevede limiti di tolleranza e, quindi, prevale sulla disposizione nazionale
contrastante (a parte il fatto che nella specie detto limite era ampiamente
superato).
Home » Misurazione e detenzione di molluschi
Misurazione e detenzione di molluschi
Cassazione penale, sentenza n. 38087 del 28 settembre 2009 (riferimenti normativi: artt. 15 e 24, legge 963/1965)
La misurazione della lunghezza del novellame è operazione meramente
materiale che non richiede l’intervento del difensore.
Il limite di
tolleranza del 10% nella detenzione di novellame, fissato dalla normativa
nazionale, deve essere disapplicato dal giudice in quanto in contrasto con la
regolamentazione comunitaria.
La sentenza di legittimità che
commentiamo si segnala per la varietà delle questioni affrontate, che spaziano
dal diritto penale sostanziale a quello processuale, fino ad attingere il
delicato profilo dei rapporti tra disciplina interna e normativa comunitaria. Il
caso occorso ha riguardato una grossa partita di pescato (352 kg di vongole
lupini), sequestrata dalla Capitaneria di porto su di un autocarro, che
trasportava i molluschi irregolari, non conformi quanto a dimensioni consentite,
in contrasto con l’art. 15 della legge 963/1965. È risaputo che le disposizioni
che portarono alla condanna dell’amministratore della società proprietaria della
merce mirano a salvaguardare la fauna ittica, nella specie sotto il profilo
dello stato di sviluppo del pescato, onde evitare che vengano catturati e messi
in commercio animali troppo giovani, in modo da ingenerare il rischio di
comprometterne il naturale ciclo riproduttivo.
Un primo motivo di ricorso
rivendicava la nullità dell’operato della polizia giudiziaria nella misurazione
del pescato, tacciata di essere avvenuta senza il rispetto del contraddittorio
con la difesa. Senza entrare troppo nel dettaglio tecnico delle disposizioni
processuali coinvolte, ci limitiamo a ricordare che, da una parte, la Corte ha
opposto l’applicabilità dell’art. 354 del codice di procedura penale, che
consente alla polizia giudiziaria di intervenire anche senza la presenza del
pubblico ministero in situazioni di urgenza, e proprio per tale ragione esclude
che debba essere preventivamente avvisato un difensore, anche se gli conferisce
la facoltà (non l’obbligo) di intervenire (ma senza che ciò possa pregiudicare
la rapidità con cui la polizia giudiziaria è autorizzata a operare in quelle
situazioni di emergenza). E sicuramente si versava in una condizione di tal
fatta, poiché il pescato non conforme doveva essere reimmesso tempestivamente in
mare.
Dall’altra, i giudici romani hanno ribadito che l’operazione di
misurazione dei molluschi era avvenuta legittimamente da parte della polizia
giudiziaria, senza la necessità della nomina di un consulente tecnico, poiché
non si trattava di eseguire un accertamento tecnico che richiedesse una speciale
professionalità, ma semplicemente di compiere una operazione materiale,
effettuata con apposita attrezzatura, che dava garanzia di correttezza e
affidabilità della misurazione stessa (tra l’altro confermata dalla
documentazione fotografica prodotta nella circostanza). Ne conseguiva che il
verbale di sequestro non incorreva in alcuna nullità o inutilizzabilità (per
presunta violazione dei diritti della difesa), sicché validamente era stato
posto a base della condanna alla pena, invero modesta, di 2.500 euro di ammenda
(anche se il vero “danno” causato all’imputato era stata la perdita della merce.
In effetti, ciò che molte volte in casi del genere è paventato dal trasgressore
è più la perdita economica che le, in genere leggere, sanzioni penali, le quali
– perciò – conservano una loro deterrenza non tanto in sé quanto per gli
“effetti collaterali” che sono in grado di produrre, peraltro del tutto
legittimamente quando c’è il reato).
L'”attacco” della difesa alla sentenza
di primo grado era a tutto campo e veniva così contestato anche l’elemento
soggettivo del reato. Conclusione proscioglitiva, invero, difficile da
sostenere, poiché le contravvenzioni (quali quella addebitata) sono reati
colposi, che sono integrati sul piano psicologico dalla negligenza,
dall’imperizia o dall’imprudenza. Certamente taluna o più di queste mancanze si
era consumata nell’occasione, a fronte di merce che per ben l’80% era
irregolare. Come ha osservato la Corte: “L’entità dei molluschi inferiori alle
dimensioni consentite dimostra, inequivocabilmente, che i controlli non venivano
effettuati o venivano effettuati in modo superficiale, per cui non può essere
invocata la buona fede”. Né poteva essere invocata l’ignoranza della specifica
normativa interna o comunitaria, non foss’altro perché un operatore del settore
ittico doveva necessariamente conoscerla, farla propria e osservarla.
Da
ultimo la Corte affronta, seppure sinteticamente, la questione dei rapporti tra
diritto nazionale e disciplina comunitaria, per riaffermare – dopo un breve
excursus che rimonta fino alla famosa sentenza n. 170/1984 della Corte
costituzionale – che la legge interna deve cedere a quella comunitaria quando è
con essa in contraddizione. Nella specie, il regolamento CE 1624/1994 non
prevede limiti di tolleranza e, quindi, prevale sulla disposizione nazionale
contrastante (a parte il fatto che nella specie detto limite era ampiamente
superato).
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