Mensa scolastica: sì alla preparazione nella sede centrale e al trasporto in quella distaccata

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Una scuola privata effettua preparazione e somministrazione giornaliera in loco di pasti agli alunni. La stessa società sta aprendo una sede distaccata (a 500 metri) dedicata alla materna/asilo nido. È possibile preparare i pasti unicamente nella sede centrale e poi trasportarli con idonei contenitori e mezzi alla sede distaccata per evitare di realizzare un’ulteriore cucina nella stessa? La Scia sanitaria deve essere integrata/sostituita o basta modificare il manuale Haccp della sede centrale inserendo la fase di trasporto e consegna pasti alla sede distaccata? Quali sono quindi gli eventuali passaggi autorizzativi?

Risposta di: Stefano Senatore, Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

La conduzione della mensa scolastica in ambito privato, ad avviso dello scrivente, non richiede necessariamente la preparazione dei pasti direttamente in loco. Può dunque ritenersi ammissibile l’organizzazione proposta nel quesito, che prevede la preparazione centralizzata degli alimenti presso la sede principale dell’istituto e il successivo trasporto alla sede distaccata.
L’attività dovrà ovviamente essere svolta in conformità ai requisiti di igiene stabiliti dal regolamento (CE) 852/2004 e gestita attraverso procedure di autocontrollo basate sui principi del Sistema Haccp. Sia i requisiti di igiene, sia le procedure Haccp dovranno, comunque, coprire tutte le fasi operative, incluso il trasporto, lo stoccaggio e la somministrazione dei pasti nella sede distaccata.
In relazione all’autocontrollo, si evidenzia peraltro che la sede distaccata – costituendo, come si preciserà oltre, uno stabilimento autonomo – dovrebbe, in via prudenziale, essere dotata di un proprio “manuale Haccp” riferito alle attività ivi svolte e messo a disposizione del personale addetto. In alternativa, potrebbe valutarsi l’adozione di un sistema integrato, a condizione che descriva in modo chiaro e dettagliato le operazioni svolte in entrambe le sedi.
Altri adempimenti attengono, poi, alla “Scia sanitaria” citata nel quesito, ossia, la notifica finalizzata alla registrazione degli stabilimenti, prevista dall’articolo 6 del regolamento (CE) 852/20041 e dall’articolo 15, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2017/6252.
A tale riguardo, lo scrivente ritiene – come in precedenza accennato – che la sede distaccata della scuola debba essere considerata come un nuovo stabilimento, distinto rispetto a quello già esistente nella sede centrale.
Secondo la definizione fornita dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) 852/2004, infatti, lo stabilimento si identifica con «ogni unità di un’impresa del settore alimentare», dove per “unità” dovrebbe intendersi uno specifico luogo fisico, geograficamente identificato. Questa lettura è confermata anche dalle Linee guida per il controllo ufficiale adottate in sede di Conferenza Stato-Regioni, al cui capitolo 12 si riferisce, secondo cui “lo stabilimento è un’unità economica di un’impresa […] identificato con l’identificativo fiscale dell’impresa a cui appartiene, più le coordinate geografiche del luogo di ubicazione o, in mancanza di queste, dell’indirizzo comprensivo del numero civico”3.
Le due sedi scolastiche, pertanto, costituendo due luoghi fisici separati geograficamente, seppure ad una distanza di soli 500 metri, per lo scrivente dovrebbero essere trattate come due stabilimenti differenti.
Da quanto sopra consegue la necessità di assumere due iniziative distinte ai fini della registrazione:

a) l’aggiornamento della notifica sanitaria già presentata per la sede principale dell’istituto scolastico, per integrare la descrizione delle attività con quelle relative al trasporto dei pasti;
b) la presentazione di una nuova notifica sanitaria per la sede distaccata, riferita alla somministrazione dei pasti ed alle altre attività connesse svolte in loco.
Infine, la somministrazione dei pasti presso la sede distaccata dovrà essere “abilitata” anche ai sensi della normativa sui pubblici esercizi, come previsto dall’articolo 64 del decreto legislativo 59/20104 e dalle disposizioni di dettaglio adottate dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente.
A tal fine dovrebbe essere necessario l’invio di una specifica Scia all’Amministrazione comunale, la quale potrà essere trasmessa direttamente tramite lo Sportello unico per le attività produttive, annettendovi anche già citata la Scia per la notifica sanitaria. La segnalazione dovrebbe consentire di assolvere, altresì, agli obblighi di autorizzazione ai fini del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, come indicato dal punto 73 del decreto legislativo 222/20165.

NOTE:

Intesa n. 38/CU del 4 aprile 2024 tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, concernente la nuova modulistica standardizzata, approvata dal Tavolo tecnico dell’Agenda per la semplificazione.
Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari.
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) 999/2001, (CE) 396/2005, (CE) 1069/2009, (CE) 1107/2009, (UE) 1151/2012, (UE) 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) 1/2005 e (CE) 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) 854/2004 e (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio.
Intesa n. 212/CSR del 10 novembre 2016 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento concernente “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004”.
Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

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