La vendita e il consumo di carni congelate in Italia sconta, storicamente, una prevenzione che vede in questa tipologia di prodotto una bassa qualità. Le ragioni sono per lo più da ricercare nelle tecnologie di congelamento e di conservazione di queste carni. Si tratta, come detto, di pregiudizi legati a condizioni storiche oggi assolutamente superate, tant’è che il consumo di alimenti congelati, comprese le carni, ha raggiunto, anche nel nostro Paese, un rilievo significativo.
Frutto dei preconcetti storici erano le disposizioni che vietavano la commercializzazione delle carni congelate presso il medesimo spaccio che vendeva carni “fresche” (è appena il caso di notare come, oggi, il regolamento (CE) 853/04 definisca “carni fresche” quelle trattate esclusivamente con il freddo, quindi sia quelle refrigerate, sia quelle congelate).
Tale divieto è stato superato dalla legge 18 marzo 1977, n. 63 che, all’articolo 3, dispone che «negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute carni fresche, congelate e scongelate». Va da sé che il consumatore acquirente, nel caso in cui le carni vengano offerte in vendita allo stato di decongelazione, deve essere adeguatamente informato circa il loro stato fisico e della opportunità che le stesse non siano congelate presso il domicilio del consumatore.
Quanto a quest’ultimo aspetto, le misure in materia di corretta informazione del consumatore sono, da ultimo, state codificate dal regolamento (UE) 1169/2011 che, all’allegato VI, parte A – Indicazioni obbligatorie che devono accompagnare la denominazione dell’alimento, punti 1 e 2 – dispone che la denominazione dell’alimento comprenda un’indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto, nel caso in cui l’omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l’acquirente. In particolare, nel caso di alimenti venduti decongelati, la denominazione dell’alimento deve essere accompagnata dalla designazione “decongelato”.
In ultimo, si deve ricordare che l’eventuale offerta al pubblico di carni decongelate non chiaramente indicate come tali potrebbe configurare il reato di frode in commercio di cui all’articolo 515 del codice penale.