A prescindere dalle modalità di allestimento delle paste ripiene, è sicuramente possibile procedere alla loro preparazione nel laboratorio annesso a uno spaccio di vendita carni al dettaglio al fine di destinarle alla vendita nello stesso negozio, sempre che il laboratorio disponga degli spazi e delle attrezzature idonee e che l’operatori adegui le proprie procedure in modo da rispondere agli obiettivi regolamentari (produzione di alimenti sicuri e integri, fornitura di informazioni chiare ed esaurienti al consumatore, che deve essere messo in grado di comprendere il tipo di alimento che sta acquistando, le sue caratteristiche, le modalità di corretta preparazione e consumo).
Da un punto di vista formale, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) 852/04, è necessario notificare all’autorità sanitaria locale competente questa nuova attività, senza peraltro necessità di attendere un nulla osta formale, in quanto l’operatore nel momento in cui effettua la notifica dichiara di rispettare tutte le condizioni previste dallo stesso regolamento e dalle altre pertinenti norme. L’autorità sanitaria locale competente verificherà quanto comunicato in occasione dell’attività di controllo ufficiale sullo spaccio.