La responsabilità in merito alla conduzione della visita ante mortem in occasione della macellazione d’urgenza al di fuori del macello (MSU) è stata ridefinita dal regolamento (UE) 2017/625, che specifica come debba essere condotta da un “veterinario ufficiale” – precedentemente il regolamento (CE) 853/04 disponeva che potesse essere condotta da un “veterinario”, senza specificare se lo stesso dovesse appartenere allo staff dell’autorità competente o meno.
Lo stesso regolamento (UE) 2017/625 fornisce poi sia la definizione di “veterinario ufficiale”, sia i criteri per la sua designazione.
Guardando quindi quando disposto dall’articolo 3 (Definizioni) e dall’articolo 5 (Obblighi generali relativi alle autorità competenti), si può trovare la risposta al quesito proposto.
Nel fornire la definizione di “veterinario ufficiale”, il regolamento stabilisce che lo stesso, che non deve necessariamente essere un dipendente dell’autorità competente, deve essere designato da questa e deve possedere adeguata qualifica che gli permetta di condurre i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali conformemente alla pertinente normativa.
Il successivo articolo 5.2 specifica che la designazione del veterinario ufficiale deve avvenire in forma scritta precisando «i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali e compiti correlati per cui la designazione è stata effettuata», oltre ai requisiti generali che devono essere soddisfatti dal personale designato, con particolare riguardo all’assenza di conflitto di interessi.
L’appartenenza di un veterinario ufficiale a una delle tre aree funzionali stabilite dal nostro ordinamento non costituisce, quindi, di per sé elemento sufficiente a definirne la competenza (né la mancata qualificazione professionale) che dovrà essere accertata dal Direttore di Servizio al momento della sua designazione.
Quanto alle corrette modalità operative da seguire in occasione di una macellazione d’urgenza, il Ministero della Salute e diverse Regioni hanno emanato specifiche direttive in materia (per esempio, la Regione Lombardia ha disciplinato la materia con decreto della Direzione generale Sanità n. 7983 del 18 settembre 2012). I criteri generali sono comunque quelli stabilito dal regolamento (CE) 853/04:
· l’animale deve essere stato riscontrato sano alla vista ante mortem e la macellazione d’urgenza è giustificata da fatto che lo stesso ha subito un incidente che ne impedisce il trasporto al macello per considerazioni di benessere;
· l’animale macellato e dissanguato deve essere trasportato al macello in condizioni igieniche soddisfacenti e senza indebito ritardo. L’asportazione dello stomaco e degli intestini, può essere praticata sul posto sotto la supervisione del veterinario. I visceri asportati devono accompagnare l’animale abbattuto al macello ed essere identificati come appartenenti all’animale stesso;
· se trascorrono più di due ore tra l’operazione di macellazione e l’arrivo al macello la carcassa deve essere refrigerata, a meno che le condizioni climatiche rendano la refrigerazione attiva non necessaria.
Quanto alla documentazione di accompagnamento, le carcasse devono essere accompagnate al macello da certificato di cui all’allegato V al regolamento (UE) 2019/628 sottoscritto dal veterinario ufficiale che ha condotto la visita ante mortem. Il Modello IV (Dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali) sarà invece compilato e sottoscritto dal detentore dell’animale.