Con l’abrogazione degli ultimi articoli ancora vigenti operata dal decreto legislativo 27/21, si è completato l’iter di progressivo smantellamento del glorioso regio decreto 3298/28. Si è trattato di un processo graduale avanzato parallelamente all’evoluzione della normativa comunitaria che disciplina la produzione delle carni e i controlli ufficiali sul pertinente settore.
Da ultimo è stato abrogato anche l’articolo 17, che disciplinava le modalità di registrazione, da parte del veterinario ufficiale, delle macellazioni e degli esiti delle ispezioni condotte sugli animali macellati.
Questo non significa che scompaia qualsiasi obbligo, da parte del veterinario ufficiale, di procedere alla registrazione dei controlli condotti e dei relativi esiti. A parere dello scrivente, in via generale, la previsione dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/625 in materia di documentazione scritta dei controlli ufficiali è applicabile anche ai controlli in sede di macellazione. Per cui al termine della seduta di macellazione dovrebbe essere comunque rilasciato un documento scritto contenente gli elementi minimi previsti dal citato articolo 13: obiettivi dei controlli ufficiali (valutazione dell’idoneità degli animali alla macellazione e delle relative carni al consumo umano), metodi di controllo applicati (applicazione delle modalità di controllo ante- e post-mortem previsti dalla vigente normativa), esiti dei controlli (idoneità o meno degli animali alla macellazione e delle relative carni al consumo umano), azioni che l’autorità competente richiede che siano adottate dall’operatore e adottate direttamente dalla stessa autorità a seguito dei controlli condotti (rientrano, tra queste, l’eventuale abbattimento e distruzione di animali non ritenuti idonei alla macellazione, il differimento della macellazione, la distruzione di organi o parti di carcassa a seguito di lesioni eccetera). Le carcasse, le mezzene e le terze parti di mezzena (la partizione delle mezzene in più di tre pezzi può essere condotta solo in uno stabilimento riconosciuto per l’attività di sezionamento delle carni) degli ungulati domestici lasceranno quindi lo stabilimento di macellazione, oltre che con la documentazione fiscale di accompagnamento, recando, ai sensi dell’articolo 5.1 del regolamento (CE) 853/04, il bollo sanitario di cui all’articolo 3.51 del regolamento (UE) 2017/625. Il bollo sanitario, applicato in conformità alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, attesta che le carni sono state ritenute idonee al consumo umano a seguito dei controlli ufficiali condotti dal Veterinario ufficiale in sede di visita ante- e post-mortem.
Oltre a questo, il veterinario ufficiale popola le pertinenti banche dati per quanto riguarda gli eventuali riscontri di malattie trasmissibili all’uomo (zoonosi) o agli animali e comunica all’azienda di provenienza gli esiti della visita ante-mortem e dell’ispezione post-mortem. A tal fine, il veterinario ufficiale può utilizzare il modello di cui all’allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.
Per quanto riguarda il caricamento dei dati in Banca Dati Nazionale (BDN), l’allevatore deve scaricare gli animali dall’allevamento con l’indicazione che gli stessi sono stati avviati alla macellazione, il responsabile dell’impianto di macellazione deve registrare l’avvenuta macellazione e il veterinario ufficiale verifica che gli operatori economici abbiano assolto i loro obblighi in materia di registrazioni in BDN.