Macellazione dei suini a domicilio per autoconsumo

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 3/2022

Le forze dell’ordine accertano che il proprietario di un suino non ha informato il Servizio Veterinario dell’ASL del giorno e dell’ora della macellazione. Di concerto con il Servizio Veterinario, decidono che la carcassa va distrutta in quanto non sono state rispettate le modalità previste dalla nuova normativa riguardante la macellazione dei suini a domicilio per autoconsumo. Con opportune analisi di laboratorio e rigorosa visita veterinaria post-mortem, la carcassa poteva essere destinata all’autoconsumo? Il proprietario del suino deve essere sanzionato per non aver avvisato l’ASL?

Risposta di: Filippo Castoldi, Dirigente Medico Veterinario, Direzione Welfare Regione Lombardia

Con l’abrogazione, operata dal decreto legislativo 27/21, dell’articolo 13 del regio decreto 3298/28 in materia di macellazioni domiciliari per autoconsumo, è stato completato lo “smantellamento” del vecchio regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni che per quasi 100 anni, seppure con successivi interventi di adeguamento e mutilazioni, ha disciplinato, tra le altre, l’attività in oggetto.
Il legislatore del 2021, nel decretare la definitiva archiviazione del vecchio provvedimento, ha però ritenuto di salvaguardare, e per certi versi di ampliare, la possibilità di procedere alla macellazione per uso domestico privato di ungulati al di fuori di stabilimenti riconosciuti per la conduzione di tale attività. Alla base di tale decisione, il riconoscimento di una tradizione radicata, soprattutto in alcune aree del Paese, la considerazione che l’abrogazione tout court di tale prassi avrebbe probabilmente portato alla macellazione in condizioni non controllate degli stessi animali e la constatazione, basata su dati storici, della sostanziale assenza di rischi per la salute umana e animale collegati a tale prassi.
Il fatto che l’articolo 16 del decreto legislativo abbia confermato la possibilità di procedere alla macellazione di ungulati domestici per autoconsumo al di fuori degli stabilimenti a ciò destinati e senza il controllo sistematico da parte dell’autorità sanitaria, il che costituisce una grossa novità rispetto a quanto previsto dal vecchio regolamento del ’28, non significa peraltro che tale attività possa venire condotta al di fuori di qualsiasi regola.
Le carni degli animali macellati ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 27/21 non possono in alcun caso essere immesse in commercio. A tale proposito, si sottolinea che non è consentito somministrare tali carni nell’ambito delle attività agrituristiche né impiegarle per l’elaborazione di prodotti a base di carne destinati alla cessione a soggetti terzi, cioè estranei al nucleo famigliare che ha provveduto alla macellazione. Il mancato rispetto di tali divieti integra il reato di macellazione clandestina, sanzionato ai sensi dell’articolo 6.1 del decreto legislativo 193/07 con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda fino a 150.000 euro.
Il benessere e la protezione degli animali destinati alla macellazione devono comunque essere garantiti. Pertanto, le persone incaricate di procedere all’abbattimento degli animali devono possedere un’adeguata formazione e applicare tutte le misure idonee a ridurre dolore, ansia e sofferenze degli animali.
L’attività deve poi essere condotta nel rispetto di specifiche disposizioni regionali o provinciali che, oltre a definire le specie animali che possono essere oggetto di tale pratica (non tutte le Regioni e Provincie autonome hanno, per esempio, aperto alla macellazione per uso famigliare al di fuori del macello di animali della specie bovina), disporranno in merito alle misure di sorveglianza e prevenzione delle zoonosi e delle malattie diffusive degli animali e ai controlli ufficiali condotti dai Servizi veterinari per verificare, a campione, il rispetto delle condizioni di salute degli animali, di benessere animale, di igiene della macellazione e di corretto smaltimento dei sottoprodotti.
Proprio al fine di permettere la conduzione di tali controlli, i privati che intendono macellare o far macellare per uso domestico privato animali diversi da quelli appartenenti alle specie di “bassa corte” che, in base alle disposizioni regionali o provinciali, possono essere macellati al di fuori di uno stabilimento riconosciuto devono comunicare all’autorità competente locale il luogo e la data della macellazione. Tale disposizione assume un rilievo particolare in un momento come questo (febbraio 2022) nel quale la peste suina africana ha fatto la sua ricomparsa nei cinghiali dell’Italia continentale, con conseguenti pesantissimi rischi per le attività di allevamento suino e della filiera a valle di questo.
Il decreto legislativo 27/21, nel prevedere l’obbligo, nel caso delle macellazioni per il consumo domestico privato condotte al di fuori di macelli riconosciuti, dell’osservanza delle condizioni sopra richiamate, non ha, peraltro, stabilito le pertinenti sanzioni da applicare in caso del loro mancato rispetto (norma pertanto “imperfetta” secondo la dottrina giuridica) e ciò spiega come mai le forze dell’ordine intervenute non abbiano proceduto con l’irrogazione di alcuna sanzione. Questo non significa che l’attività di macellazione di un suino, condotta in assenza di alcun controllo o comunque verifica di idoneità da parte di persona adeguatamente formata, soprattutto in un contesto epidemiologico che deve portare a una ancora più attenta osservazione e valutazione delle condizioni di salute dell’animale prima della macellazione, e delle relative carni dopo (dal quesito posto dal lettore non è dato di sapere se le diverse parti della carcassa e le frattaglie dell’animale fossero ancora interamente disponibili al momento dell’intervento delle forze dell’ordine e del Servizio veterinario) non costituisca una prassi che pone seri rischi sia alla salute animale sia a quella umana. Da ultimo, non bisogna dimenticare che, anche nel caso delle macellazioni a domicilio, devono essere osservate le misure a protezione degli animali, risparmiando loro inutili sofferenze. L’assenza di una persona formata anche quanto a questo aspetto non fornisce adeguate garanzie in merito al rispetto effettivo delle disposizioni in materia.

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