Lotto alimentare e prodotti “difettati”

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Fonte: rivista “Alimenti&Bevande” n. 2/2025

Esiste un documento ufficiale in cui è prevista una tolleranza nel rilevare un difetto di uniformità in un lotto di produzione di alimenti? Ad esempio, nel caso in cui venga realizzata una produzione di 10.000 pezzi di un articolo con lotto X, esiste una legge che prevede che in un lotto di produzione possa essere presente il 2% di articoli realizzati che presentano un difetto in termini qualitativi (e non di sicurezza alimentare), come una leggera variazione di colore, aroma o texture?

Risposta di: Stefano Senatore, Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

Il concetto generale di lotto (o partita), nel settore alimentare, può ricavarsi dall’articolo 17 del decreto legislativo 231/2017 che, recependo quanto previsto dalla direttiva 2011/91/UE, lo definisce come «un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche».
Stando alle indicazioni ricavabili dal considerando n. 10 della citata direttiva, i prodotti che costituiscono una partita dovrebbero corrispondere ad un insieme omogeneo. Fermo quanto sopra, in assenza di ulteriori disposizioni al riguardo, ad avviso di chi scrive la presenza delle lievi variazioni organolettiche citate nel quesito non dovrebbe, di per sé, compromettere la possibilità di ricondurre i vari prodotti ad un’unica partita, a prescindere dal loro numero.
Premesso ciò, va chiarito che la disciplina di cui sopra è finalizzata solo ad agevolare l’identificazione degli alimenti, prescrivendo che ciascun prodotto sia accompagnato dalla dicitura o marca corrispondente al lotto di appartenenza. Nessuna sua previsione riguarda, invece, profili attinenti alla tolleranza rispetto alle eventuali caratteristiche qualitative dei prodotti.
Né, per quanto noto allo scrivente, si rinvengono nell’ordinamento altre norme o linee guide che – con effetti di portata generale – ammettano, all’interno dei lotti, la presenza di determinate quantità consentite di esemplari con difetti qualitativi.
Eventuali previsioni in tal senso possono, tuttavia, essere stabilite dalle singole normative di settore che prescrivono requisiti di qualità per specifici comparti.
Così, nel quadro delle norme di commercializzazione per i prodotti agricoli, l’articolo 79 del regolamento (UE) 1308/2013 autorizza la Commissione a definire «una tolleranza nell’ambito di una o più norme di commercializzazione specifiche, oltre la quale l’intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma».
Tale possibilità è stata esercitata, a titolo di esempio, con il regolamento delegato (UE) 2023/2429 dedicato alle norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e le banane, il cui allegato I:

• nella parte A, in relazione alla “norma di commercializzazione generale”, ammette in ciascuna partita una tolleranza del 10% in numero o in peso di prodotti non rispondenti ai requisiti qualitativi minimi;
• nella parte B, nel contesto delle singole “norme di commercializzazione specifiche”, similmente identifica varie “tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata”.

Analoghe indicazioni si riscontrano per le norme di commercializzazione delle uova di cui al regolamento delegato (UE) 2023/2465, il cui articolo 18 individua soglie di tolleranza al controllo di una partita di uova della categoria A (uova fresche), differenziate a seconda che le difformità vengano rilevate nel centro di imballaggio (5% delle uova con difetti) o negli altri stadi di commercializzazione (7% di uova con difetti).
In questo contesto, inoltre, viene fornita una definizione specifica di “partita”, corrispondente alle «uova imballate o sfuse provenienti da un unico sito di produzione o centro di imballaggio, situate in un unico luogo, recanti la stessa data di deposizione o lo stesso termine minimo di conservazione o la stessa data di imballaggio, ottenute con lo stesso metodo di allevamento e, nel caso delle uova classificate, appartenenti alla stessa categoria di qualità e peso» (articolo 2, lettera k) del regolamento (UE) 2023/2465.
Da ultimo, sotto un ulteriore e diverso profilo, si precisa che i requisiti attinenti alle caratteristiche o qualità dei prodotti potrebbero essere contemplati anche, direttamente, dagli accordi che disciplinano i singoli rapporti negoziali tra operatori. In tal caso, saranno le stesse parti a poter, eventualmente, concordare anche le soglie massime di esemplari del lotto ammissibili malgrado eventuali difformità dai parametri.

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